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News fiscali

5 per mille per enti del volontariato e Asd

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Soggetti ammessi al beneficio

Il 5 per mille è destinato a sostegno delle seguenti finalità:

  • sostegno degli enti del volontariato:
  • organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991;
  • Onlus ex art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
  • cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991;
  • organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. n. 49/1987 alla data del 29.08.2014;
  • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi dell’art. 10, c. 9 del D. Lgs. n. 460/1997;
  • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi dell’art. 10, c. 9 del D. Lgs. n. 460/1997;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, cc. da 1 a 4 L. n. 383/2000);
  • associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997.
  • finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
  • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD):
  • costituite ai sensi dell’art. 90 della L. 27.12.2002, n. 289;
  • in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  • nel cui ambito organizzativo è presente il settore giovanile;
  • che svolgono effettivamente in via prevalente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
  • finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Domanda di iscrizione

Per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

  • La domanda di iscrizione deve essere presentata, annualmente, relativamente a ciascun esercizio finanziario per il quale è richiesta l’ammissione al beneficio.
  • La domanda deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.
  • La domanda può essere presentata dalla data di apertura del canale telematico (26.03.2015) fino al termine del 7.05.2015.

Correzione di errori

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato tempestivamente la domanda di iscrizione telematica sono inseriti nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito istituzionale, entro il 14.05.2015.

Se il rappresentante legale dell’ente ovvero un suo delegato riscontra la presenza di errori di iscrizione nell’elenco, può chiederne la correzione, entro il successivo 20.05.2015, presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente stesso.

Dichiarazione sostitutiva

Entro il 30.06.2015 il legale rappresentante dell’ente di volontariato deve trasmettere alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente, mediante raccomandata A.R. ovvero Pec, la dichiarazione sostitutiva che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

Per le A.S.D. la trasmissione deve essere effettuata all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Remissione in bonis

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30.09.2015, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7.05.2015).

Rendiconto

Al fine di assicurare trasparenza e efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, la Legge di Stabilità 2015 ha previsto l’emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente:

  • la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari;
  • le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione;
  • le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi.

Scelta del contribuente

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente della scheda presente nei modelli dichiarativi (modello 730 o modello Unico Persone Fisiche). Il contribuente ha, inoltre, la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario.

La scelta deve essere effettuata esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie indicate.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono scegliere di destinare il 5 per mille utilizzando l’apposita scheda (che dal 2015 è unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef), da presentare, in busta chiusa, entro il 30.09.2015 allo sportello di un ufficio postale, ovvero a un intermediario abilitato. Inoltre, la scheda può essere presentata direttamente dal contribuente, avvalendosi del servizio tematico

Gli adempimenti

TERMINI ADEMPIMENTI MODALITÀ
07.05.2015 Presentazione domanda di iscrizione nell’elenco dei soggetti che possono essere destinatari della quota del 5‰ dell’Irpef. Trasmissione telematica
14.05.2015 L’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito l’elenco provvisorio dei soggetti che hanno presentato la domanda, con l’indicazione del codice fiscale, della denominazione e della sede di ciascun soggetto iscritto. www.agenziaentrate.gov.it
20.05.2015 Entro tale data il legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero un suo delegato, può richiedere la correzione di eventuali errori di iscrizione contenuti nell’elenco presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente. In base alle indicazioni fornite nelle istruzioni al modello di iscrizione al 5‰.
25.05.2015 È pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate una versione aggiornata, depurata dagli errori di iscrizione segnalati dal rappresentante legale o da un suo delegato, dell’elenco dei soggetti che possono essere destinatari, in base alla scelta del contribuente, di una quota del 5‰ dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. www.agenziaentrate.gov.it
30.06.2015 Il legale rappresentante dei soggetti iscritti nell’elenco aggiornato deve spedire, a pena di decadenza, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente, ovvero all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione sportiva dilettantistica, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione (utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate).Allegato:

ü  copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

ü  la presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota;

ü  il mancato rispetto del termine sopraindicato e la mancata allegazione del documento d’identità costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Raccomandata A.R.— ovvero —

Mediante la propria casella di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della D.R.E. territorialmente competente.

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Il contribuente può destinare la quota del 5‰ dell’Irpef.Periodo d’imposta interessato: 2014.

Apporre la firma in uno degli appositi riquadri che figurano nei modelli di dichiarazione:

ü  certificazione unica 2015;

ü  730/1 redditi 2014;

ü  Unico Persone fisiche 2015.

È consentita una sola scelta di destinazione.

La scelta deve essere espressa apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità alla quale si intende destinare la quota del 5‰ dell’Irpef.

Il contribuente ha, inoltre, la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5‰ dell’Irpef, traendo il codice fiscale stesso dagli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.

Trasmissione telematica
30.09.2015 Termine per fruire della regolarizzazione per gli enti che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini previsti. Versamento della sanzione con Mod. F24Codice Tributo 8115
08 Apr 2015

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