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Comodato e locazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci

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Premessa

Ai sensi dell’articolo 94, comma 4 bis del Codice della strada, gli atti che comportano la disponibilità di un veicolo per più di 30 giorni a favore di un soggetto diverso dell’intestatario della carta di circolazione, devono essere dichiarati agli uffici della Motorizzazione civile, e, quindi, annotati sui documenti di circolazione.

Autotrasporto di merci

Come noto, la disciplina dell’autotrasporto di merci è soggetta ad una disciplina speciale.

AUTOTRASPORTO PER CONTO DI TERZI: LA DISPONIBILITA’ DEI VEICOLI
SITUAZIONI AMMESSE SITUAZIONI NON AMMESSE
Proprietà Sublocazione
Usufrutto Subcomodato
Acquisto con patto di riservato dominio Altre forme di disponibilità temporanea
Locazione finanziaria
Locazione (ma solo in specifici casi – vedi oltre)
Comodato (ma solo in specifici casi – vedi oltre)

 ATTENZIONE. Attività di autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate: no locazione e no comodato!

La locazione dei veicoli

Articolo 84 Codice della strada: la locazione di veicoli commerciali è ammessa solo tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazione.

Art. 12 D.Lgs. 286/2005: il contatto di locazione deve avere sempre forma scritta e deve essere tenuto a bordo.

ECCEZIONI:

  • veicoli ad uso speciale;
  • veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate.
IL CASO È AMMESSO? ADEMPIMENTI
Veicoli:

–      di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate;

–      immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione;

–      locati a soggetti che li utilizzano per uso proprio.

Locazione ammissibile

Con riferimento ai veicoli di massa inferiore a 6 tonnellate non è necessaria la licenza per il trasporto ad uso proprio e gli stessi possono essere locati.

Se il contratto supera i 30 giorni è necessario comunicarlo alla Motorizzazione.
Veicoli:

–      di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate;

–      immatricolati per uso proprio;

–      locazione a soggetto che li utilizza per uso proprio.

Locazione non ammissibile

La possibilità di concedere in locazione è consentita esclusivamente ai soggetti che esercitano professionalmente, dietro corrispettivo, l’attività di locazione veicoli (i quali devono possedere specifiche autorizzazioni)

Veicoli:

–      di massa a pieno carico superiore a 6 tonnellate;

–      immatricolati per uso proprio;

–      locati ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio.

Locazione non ammissibile

Il trasporto di merci per conto proprio effettuato a mezzo di veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate può essere svolto esclusivamente con veicoli immatricolati ad uso proprio. La carta di circolazione per tali veicoli è rilasciata in base alla licenza per l’autotrasporto in conto proprio.

Veicoli:

–     di qualsiasi massa complessiva;

–     immatricolati per uso proprio;

–     in locazione a soggetto che li utilizza per il trasporto di merci per conto terzi.

Locazione non ammissibile.

L’attività di autotrasporto merci per conto di terzi può essere svolta esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi.

Veicoli:

–      di qualsiasi massa complessiva;

–      immatricolati per uso di terzi, per il trasporto di merci per conto di terzi;

–      locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.

Locazione non ammissibile.

Si tratta infatti di veicoli immatricolati sulla base dell’autorizzazione rilasciata ad imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori per l’esercizio dell’attività di autotrasporto merci per conto terzi. Non è quindi ammissibile la locazione a soggetti che vogliono utilizzarli per uso proprio.

Veicoli:

–     con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate;

–     immatricolati per uso di terzi per finalità di locazione:

–     locazione ad impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto terzi.

Locazione ammissibile

I veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate possono essere dati in locazione dai soggetti autorizzati all’attività di locazione alle imprese di autotrasporto per conto terzi.

L’impresa locataria dovrà essere autorizzata all’esercizio dell’attività.

Più precisamente:

–      se il veicolo è di mcpc inferiore o uguale a 1,5 tonnellate: l’impresa locataria deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori;

–      il veicolo è di mcpc superiore a 1,5 tonnelate (fino a 6 tonnellate): l’impresa locataria deve essere iscritta al REN e all’Albo degli autotrasportatori, ed essere autorizzata all’esercizio dell’attività con il veicolo preso in locazione.

Documenti da tenere a bordo:

contratto di locazione;

certificato Albo o REN;

rapporto di lavoro del conducente (se il conducente è persona diversa dal locatario).

Veicoli:

–     di qualsiasi massa complessiva a pieno carico;

–     immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per conto terzi;

–     in locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto terzi.

Locazione ammissibile.

L’art.84 del Codice della strada ammette infatti che l’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare delle autorizzazioni può utilizzare veicoli locati da un’altra impresa iscritta all’Albo autotrasportatori e titolare delle autorizzazioni.

Documenti da tenere a bordo:

contratto di locazione;

certificato Albo o REN;

rapporto di lavoro del conducente (se il conducente è persona diversa dal locatario).

 

Il contratto di comodato

IL CASO E’ AMMESSO? ADEMPIMENTI
Veicoli:

–  di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate;

–  immatricolati per uso proprio per attività di trasporto in conto proprio;

–  comodato a soggetto che li utilizza per uso proprio.

Comodato ammissibile

Il trasporto di merci per conto proprio con veicoli aventi m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate non è soggetto a licenze o autorizzazioni.

Se il contratto supera i 30 giorni è necessario il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.
Veicoli:

–  di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate

–  immatricolati per uso proprio (licenza per il trasporto di cose in conto proprio);

–  comodato ad impresa per uso proprio.

Comodato non ammissibile

Per questi veicoli non ammesso il comodato ai sensi dell’articolo 31 L. 298/74.

Veicoli:

–   di qualsiasi massa complessiva;

–   immatricolati per uso proprio;

–   comodato ad impresa che intende utilizzarli per trasporto conto terzi.

Comodato non ammissibile

Se il veicolo è immatricolato ad uso proprio non è mai ammesso il comodato per l’esercizio dell’attività di autotrasporto per conto terzi.

Veicoli:

–  di qualsiasi massa complessiva;

–  immatricolati per uso di terzi (trasporto merci per conto terzi);

–  comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.

Comodato non ammissibile

Il veicolo è stato immatricolato per il trasporto merci per conto terzi, quindi non può essere concesso in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.

Veicoli:

–  di mcpc inferiore o uguale a 6 tonnellate;

–  immatricolati per uso di terzi, ai fini della locazione;

–  comodato a soggetti che intendono utilizzarli per trasporto merci conto terzi.

Comodato non ammissibile

Le imprese che esercitano professionalmente l’attività di locazione devono necessariamente ricevere un compenso dalla prestazione. Non è quindi ammesso il comodato gratuito.

Veicoli:

–  di qualsiasi massa;

–  immatricolati per uso di terzi per trasporto merci conto terzi;

–  comodato ad impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto terzi.

Comodato ammissibile

In questo caso, infatti, non viene modificata la destinazione d’uso.

 

Documenti da tenere a bordo:

– allegato 3 della Circolare n.4/2011 vistato dagli Uffici della Motorizzazione Civile;

– rapporto di lavoro del conducente.

 

Non è invece necessario tenere a bordo il certificato di iscrizione all’Albo o REN (perché il titolo del comodatario ad esercitare l’attività di autotrasporto è verificato direttamente dall’ufficio della Motorizzazione che appone il visto sull’All. 3 Circ. 4/2011).

08 Apr 2015

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