La delega per accedere al 730 precompilato
posted in Fiscal News by redazione
Per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico.
La stessa Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate riporta:
“Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante”.
In particolare, la delega che potrà essere redatta in forma libera dovrà riportare alcune informazioni di carattere generale, quali il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente, l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, la data di conferimento e la firma del contribuente. Tale documento potrà essere redatto anche con modalità elettroniche e dovrà essere annotato su apposito registro e conservato in modo adeguato.
La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento.
In ogni caso, l’accesso è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per la predisposizione di eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.
L’accesso da parte del sostituto
Il sostituto d’imposta può accedere alle dichiarazioni precompilate dei sostituiti solo se dal modello 770 Semplificato dell’anno precedente risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso, entro i termini, la Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il contribuente avesse cambiato datore di lavoro nel corso dell’anno 2015, il nuovo sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non potrà accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2015, in quanto non ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell’anno 2014.
In tal caso, il contribuente potrà presentare il modello 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure dovrà rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata.
L’accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, Caf e professionisti può essere effettuato tramite l’invio di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate.
La necessità dell’annotazione e della conservazione
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato, raccolte le deleghe dovrà:
– annotare le stesse giornalmente in un apposito registro cronologico, con l’indicazione di un numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante;
– conservarle fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.
Per l’annotazione delle deleghe acquisite possono essere utilizzati più registri (ad esempio in relazione alle diverse sedi del Caf). In tal caso:
- il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è stata annotata.
- la data della delega da riportare nella richiesta della dichiarazione precompilata da trasmettere all’Agenzia delle Entrate corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico.
I controlli
L’Agenzia delle Entrate si riserva di poter verificare la corretta acquisizione delle deleghe, l’accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
Possono essere anche richiesti, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta.
La tenuta irregolare della gestione delle deleghe potrebbe causare anche la revoca dell’autorizzazione telematica (art. 8, comma 1, lettera h, D.D. 31 luglio 1998), restando ferme responsabilità civile e applicazione di eventuali sanzioni.