F24 a saldo zero solo tramite Entratel
posted in Fiscal News by redazione
I limiti all’utilizzo del Mod. F24
Come noto dal 1° ottobre 2014, non è più possibile andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24:
- superiori a mille euro;
- o di quelli che utilizzano crediti d’imposta in compensazione.
In questi casi si deve effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.
Lo stabilisce l’articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (Decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l’obbligo dell’invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.
Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).
I vari casi
In particolare i diversi casi che si possono presentare sono i seguenti.
- “F24 A ZERO” per effetto delle compensazioni – Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.
Diventa obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:
- “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
- “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
- “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
Tale limitazione è stata ribadita dal Mef in risposta ad una interrogazione parlamentare del 18 giugno. Secondo il Mef l’F24 saldo zero non comporta trasferimento diretto di somme dal contribuente all’Amministrazione Finanziaria ma rappresenta delle regolazioni contabili tra gli enti nei confronti dei quali sono avvenuti i pagamenti e le compensazioni indicati dal contribuente nello stesso modello. È insomma un mero scambio di informazioni tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Inoltre per l’Amministrazione Finanziaria ci sono ragioni anche di presidio più efficaci nei confronti di fenomeni fraudolenti come quelli di rimborsi indebiti. Il Ministero poi pone l’accento su una spending review che vede la riduzione di servizi telematici esterni come l’home banking. In questo modo infatti non è prevista l’intermediazione di banche e poste e di conseguenza l’Agenzia non deve corrispondere a tali soggetti il compenso per la ricezione e la rendicontazione dei modelli F24.
- F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni – Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:
- dall’Agenzia delle Entrate;
- oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati esclusivamente mediante (forme alternative):
- i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
- i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.
- F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l’effettuazione di compensazioni – Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:
- dall’Agenzia delle Entrate;
- oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative):
- i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
- i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.
- F24 cartaceo – Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.
- F24 cumulativo – L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio conto corrente), previo rilascio all’intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso, da parte dell’intestatario effettivo della delega.
Il cliente, per consentire l’addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/Poste, dovrà predisporre un’autorizzazione alla banca.
In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l’intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista.