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News fiscali

Il ravvedimento IMU

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Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto importanti novità in tema di ravvedimento operoso.

A oggi è quindi possibile versare le imposte beneficiando di sanzioni particolarmente ridotte, nel rispetto dei seguenti termini:

Sanzione ridotta a… Se verso …
1/10 del minimo con riduzione 1/15 per giorno nel termine di 14 giorni dalla data della violazione;
1/10 del minimo nel termine di 30 giorni dalla data della violazione;
1/9 del minimo entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, o entro 90 giorni dall’omissione o errore;
1/8 del minimo entro il termine per la presentazione della dichiarazione, o entro un anno dall’omissione o errore;
1/7 del minimo (solo tributi amministrati AE) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, o entro due anni dall’omissione o errore;
1/6 del minimo (solo tributi amministrati AE) oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, oppure oltre 2 anni dall’omissione o errore;
1/5 del minimo dopo la constatazione della violazione.

Con specifico riferimento ai versamenti IMU/TASI, l’ultima forma di ravvedimento, relativa alle violazioni già contestate, appare di marginale applicazione, ragion per cui sarà possibile accedere alle seguenti modalità di versamento:

Sanzione ridotta a… Se verso l’Imu/Tasi non versata entro…
0,2% per ogni giorno di ritardo 14 giorni dal termine previsto
3% 30 giorni dal termine previsto
3,33% 90 giorni dal termine previsto
3,75% 1 anno dal termine previsto

 

ATTENZIONE – L’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dedicato appunto al ravvedimento, nel disciplinare i casi in cui è possibile versare la sanzione ridotta ad 1/9 del minimo richiede che la regolarizzazione avvenga nel “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore

I contribuenti potrebbero pertanto essere indotti a calcolare il termine di 90 giorni dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione Imu.

Tuttavia, come chiarito anche dall’IFEL, deve ritenersi che il termine di 90 giorni decorra dalla data prevista per il versamento dell’imposta.

Il ravvedimento: modalità operative

Non ho versato l’Imu dovuta al 16.12.2014. Cosa posso fare ora?

1. Versamento sanzione

L’IMPORTO DELLA SANZIONE
DATA DEL VERSAMENTO SANZIONE
Versamento con ravvedimento effettuato dal 17.12.2014 al 30.12.2014 0,2 % di sanzione per ogni giorno di ritardo
Versamento con ravvedimento effettuato dal 31.12.2014 al 15.01.2015 3%
Versamento con ravvedimento effettuato dal 16.01.2015 al 16.03.2015 3,33%
Versamento con ravvedimento effettuato dal 17.03.2015 al 16.12.2015 3,75%

Codice tributo sanzione in F24: le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Non è previsto pertanto un codice tributo autonomo.

2. Versamento interessi

L’IMPORTO DEGLI INTERESSI
PERIODO DI RIFERIMENTO INTERESSI
Periodo dal 16.12.2014 al 31.12.2014 1% annuo
Anno 2015 0,5% annuo

Codice tributo interessi in F24: le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Non è previsto pertanto un codice tributo autonomo.

NOTA BENE – Le nuove disposizioni in tema di ravvedimento operoso si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche se i versamenti dovevano essere effettuati prima dell’entrata in vigore della norma.

È pertanto irrilevante il fatto che l’imposta doveva essere versata nel dicembre 2014.

 

Non ho versato l’Imu dovuta al 16.06.2014. Cosa posso fare ora?

 1. Versamento sanzione

Anche in questo caso i termini sono gli stessi di quelli prima richiamati. Ad oggi, tuttavia, è possibile soltanto ricorrere al ravvedimento entro un anno.

L’IMPORTO DELLA SANZIONE
DATA DEL VERSAMENTO SANZIONE
Versamento con ravvedimento effettuato entro il 16.06.2015 3,75%

Codice tributo sanzione in F24: le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Non è previsto pertanto uno specifico codice tributo autonomo.

2. Versamento interessi

L’IMPORTO DEGLI INTERESSI
PERIODO DI RIFERIMENTO INTERESSI
Periodo dal 16.06.2014 al 31.12.2014 1% annuo
Anno 2015 0,5% annuo

Codice tributo interessi in F24: le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Non è previsto pertanto uno specifico codice tributo autonomo.

 

Non ho versato l’Imu 2013. Posso versarla ora con ravvedimento?

No, è consentito versare le imposte locali con ravvedimento soltanto entro il termine di 1 anno dall’omesso versamento.

10 Giu 2015

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