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Ravvedimento omesso versamento imposte di Unico

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Come noto, grazie alla Legge di stabilità 2015, l’istituto del ravvedimento operoso è stato oggetto di importanti modifiche, soprattutto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Merita di essere sottolineato che, ad oggi, è possibile versare le imposte mediante ravvedimento anche una volta che siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stato commesso l’errore (a differenza di quanto in precedenza previsto).

A seguito delle novità introdotte è infatti possibile ricorrere all’istituto in esame:

  • in relazione a tutti i periodi ancora accertabili;
  • anche se sono iniziate attività di verifica (a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento).
SPRINT:–    riduzione della sanzione a 1/10, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo;

–    ritardi non superiori a 14 giorni dalla commissione della violazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

PER TUTTI I TRIBUTI

BREVE:–    riduzione della sanzione a 1/10;

–    ritardi fino a 30 giorni dalla commissione della violazione.

INTERMEDIO:–    riduzione della sanzione a 1/9;

–    ritardi entro i 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o dalla commissione della violazione.

LUNGO:–    riduzione della sanzione a 1/8;

–    violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, o entro un anno dall’omissione in assenza di dichiarazione.

ULTRANNUALE:–    con riduzione della sanzione a 1/7;

–    violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa o entro 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione.

SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LUNGHISSIMO:–    con riduzione della sanzione a 1/6;

–    violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa oltre 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione.

POST PVC:–    con riduzione della sanzione a 1/5;

–    dopo l’avvenuta notifica di un PVC.

Il ravvedimento degli omessi versamenti delle imposte di Unico

Come è possibile dedurre dallo schema appena richiamato, è ora possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/9 se la violazione viene sanata entro i 90 giorni:

  • dal termine per la presentazione della dichiarazione
  • o dalla commissione della violazione (se non è prevista una dichiarazione periodica).

Come rilevato però anche da Assonime, nella circolare n.15 del 2015, occorre prestare particolare attenzione a questa nuova previsione.

Per comprendere meglio la questione si propone il seguente esempio (esposto proprio nella richiamata circolare).

IL CASO

Un contribuente non ha versato il secondo acconto Ires per il 2015 (30.11.2015)

Il contribuente decide di ravvedere il versamento prima del 3/10/2016  Il contribuente decide di ravvedere il versamento nel periodo 3/10/2016 – 2/1/2017
Il ravvedimento è avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 

Riduzione della sanzione a 1/8

Il ravvedimento è avvenuto entro il termine di 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione: 

Riduzione della sanzione ad 1/9

– Il contribuente, se deciderà di effettuare il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione godrà di uno sconto minore nelle sanzioni (pur essendosi attivato con maggior tempestività)

– Come chiarito anche nella Circolare Assonime n.15 del 2015 “sembra doversi porre attenzione, ai fini del computo dei 90 giorni previsto dalla fattispecie in esame, al momento della commissione della violazione”.

Si attendono tuttavia chiarimenti ufficiali da parte dei competenti organi.

In virtù di quanto appena esposto, con riferimento al ravvedimento delle imposte sui redditi e Irap si ritengono applicabili le seguenti sanzioni:

RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI IMPOSTE DI UNICO
Termine versamento Sanzione
Ritardo non superiori a 14 giorni 0,2% x gg.ritardo
Ritardo fino a 30 giorni 3%
Ritardo entro i 90 giorni dalla commissione della violazione  3,33%
Ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa  3,75%
Ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa 4,29%
Ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa 5%
Ravvedimento dopo l’avvenuta notifica di un PVC  6%
05 Giu 2015

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