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Patrimoniali estere con maggiorazione

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Il pagamento dell’IVIE

Per il versamento dell’IVIE (Imposta sul valore degli immobili esteri) si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo.

La liquidazione dell’imposta sugli immobili esteri avviene nel Quadro RW ed in particolare nel rigo RW7.

Nota bene – Pertanto:

  • l’acconto per il 2015 non è dovuto se l’importo di cui al rigo RW7 non supera euro 51,65.

Superato tale ammontare, l’acconto è dovuto nella misura del 100% con le seguenti modalità:

  1. in un’unica soluzione, se l’importo dovuto è inferiore a euro 257,52, da versare entro il 30 Novembre 2015;
  2. in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
  • la prima nella misura del 40% da versare entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
  • la seconda, per la restante parte, da versare entro il 30 Novembre 2015.

Va versato inoltre il saldo dell’IVIE dovuta per il 2014, data dalla differenza dall’IVIE dovuta per il medesimo periodo d’imposta e gli acconti versati.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

4041 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4042 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO
4044 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
4046 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

IVAFE

Il pagamento dell’Ivafe segue le regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

La liquidazione dell’imposta sugli immobili esteri avviene nel Quadro RW ed in particolare nel rigo RW6.

Nota bene – Pertanto:

  • l’acconto per il 2015 non è dovuto se l’importo di cui al rigo RW6 non supera euro 51,65.

Superato tale ammontare, l’acconto è dovuto nella misura del 100% con le seguenti modalità:

  1. in un’unica soluzione, se l’importo dovuto è inferiore a euro 257,52, da versare entro il 30 Novembre 2015;
  2. in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
  • la prima nella misura del 40% da versare entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
  • la seconda, per la restante parte, da versare entro il 30 Novembre 2015.

Va versato inoltre il saldo dell’IVAFE dovuta per il 2014, data dalla differenza dall’IVAFE dovuta per il medesimo periodo d’imposta e gli acconti versati.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

4043 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4047 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
4048 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

Nel versamento delle patrimoniali esteri si potrà usufruire della rateizzazione al pari dei versamenti IRPEF.

01 Lug 2015

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