UNICO/IRAP 2015: proroga versamenti
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Il DPCM del 9.6.2015 pubblicato in G.U. 12.06.2015 ha disposto la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni Unico/Irap 2015, a favore dei contribuenti con studi di settore.
In particolare, il DPCM, prevede la proroga dei termini di versamento a favore dei soggetti:
- che esercitano un’attività economica per la quale sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano:
- ricavi/compensi di ammontare ≤ €. 5.164.569;
- a nulla rilevando altre eventuali cause di esclusione/inapplicabilità.
Possono, quindi, fruire alla proroga anche i soggetti per i quali operano:
- cause di esclusione dagli studi di settore (che non sia da quella rappresentata dall’ammontare di ricavi/compensi > €. 5.164.569,00): inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.
- cause di inapplicabilità degli studi stessi (es.: cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).
2. I soggetti che dichiarano un reddito imputato dai soggetti di cui sopra:
- soci di società di persone o Srl in trasparenza fiscale;
- soci di studi associati;
- collaboratori di impresa familiare (e coniugi di aziende coniugali).
3. I contribuenti che adottano il regime dei “minimi” o il nuovo regime forfettario (si ritiene per qualsiasi attività svolgano, anche se priva di studio di settore regolarmente validato).
Saldo/Acconto Irpef Ires ed Irap
Tra le imposte da pagare figura il saldo 2014 di IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP, i quali sono determinati quale differenza tra l’imposta risultante dal mod. UNICO / IRAP 2015 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2014 (giugno-luglio-agosto e/o novembre-dicembre).
L’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è:
- non superiore a € 12 con riferimento ad IRPEF, relative addizionali e IRES;
- non superiore a € 10,33 con riferimento all’IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all’importo a debito/credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalle singole leggi regionali.
I contribuenti sono tenuti al versamento dell’acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2015, da dichiarare nel mod. UNICO / IRAP 2016, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2014, ossia:
- 6 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%), per coloro che non beneficiano della proroga;
- 7 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%), per coloro che beneficiano della proroga.
I soggetti, minimi fino al 2013, che nel 2014:
- sono fuoriusciti dal regime dei minimi (nel 2014 hanno applicato il regime “ordinario”);
- hanno versato l’acconto 2014 dell’imposta sostitutiva (codici tributo “1793” e “1794”);
evidenziano a rigo RN38, campo 4 del mod. UNICO 2015 PF quanto versato a titolo di acconto 2014 dell’imposta sostitutiva, facendo così “confluire” detto importo nell’IRPEF. In tal modo quanto versato è scomputato dall’imposta a debito ovvero sommato all’imposta a credito.
Saldo/acconto cedolare secca
Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono:
- dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel Quadro RB del mod. UNICO 2015 PF;
- versare il saldo dovuto tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto.
In merito si rammenta che dal 2014, l’aliquota “agevolata” della cedolare secca è fissata nella misura del 10% ed è applicabile ai contatti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate, oltre che nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e ad alta tensione abitativa, anche nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014. L’aliquota “ordinaria” rimane fissata al 21%.
L’acconto 2015 delLa cedolare secca (21% – 10%) è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per il 2014 e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF
Saldo/Acconto Ivie e Ivafe
Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, ossia entro il 16.6/16.7.2015 (con la maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga ovvero il 6.7/20.8.2015 (con la maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2014 dell’imposta dovuta:
- sugli immobili situati all’estero (IVIE);
- sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE);
determinata nel Quadro RW del mod. UNICO 2015 PF.
Con riferimento all’IVAFE si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dalla c.d. “Legge Europea 2013-bis”, già dal 2014, la base imponibile non è costituita dalle attività finanziarie individuate dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.7.2012, n. 28/E ma dai soli prodotti finanziari detenuti all’estero.
Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono provvedere al versamento dell’acconto IVIE/IVAFE, determinate nel Quadro RW, con le medesime modalità previste ai fini IRPEF.
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: |
Saldo IRPEF 4001 |
Acconto IRPEF (1° rata) 4033 |
Addizionale regionale 3801 |
Saldo addizionale comunale 3844 |
Acconto addizionale comunale 3843 |
Saldo IRES 2003 |
Acconto IRES (1° rata) 2001 |
Saldo maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo 2020 |
Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo 2018 |
Saldo IRAP 3800 |
Acconto IRAP (1° rata) 3812 |
Saldo imposta sostitutiva (5%) regime dei minimi 1795 |
Acconto imposta sostitutiva (5%) regime dei minimi (1° rata) 1793 |
Imposta sostitutiva 10% (nuove iniziative) 4025 |
Acconto 20% (redditi tassazione separata) 4200 |
Saldo imposta sostitutiva (10% – 21%) cedolare secca 1842 |
Acconto imposta sostitutiva (10% – 21%) cedolare secca (1° rata) 1840 |
Saldo imposta patrimoniale immobili all’estero (IVIE) 4041 |
Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero (IVIE) 4044 |
Saldo imposta patrimoniale attività finanziarie all’estero (IVAFE) 4043 |
Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie all’estero (IVAFE) 4047 |