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730 precompilato: novità spese sanitarie

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Con il Provvedimento del 31.07.2015 (Prot. n. 103408/2015) l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’utilizzo di tale dati sarà possibile grazie al Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef.

Gli step previsti sono i seguenti:

1 I soggetti che erogano servizi sanitari inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi a tutte le prestazioni erogate a tutti i contribuenti.In particolare, i soggetti tenuti alla comunicazione sono:

1.    farmacie pubbliche e private;

2.    aziende sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,  i  policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le  strutture per l’erogazione delle  prestazioni  di  assistenza  protesica  e  di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;

3.    i medici iscritti all’Albo  dei  medici  chirurghi  e  degli odontoiatri.

Nel Decreto vengono puntualmente individuate per ciascun soggetto tenuto le spese che devono esser comunicate al Sistema TS.

2 Successivamente, l’Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata.
3 Il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.
4 L’Agenzia delle Entrate determinerà l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Nello specifico, il suddetto Sistema dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° marzo di ciascun anno, i dati relativi a:

  1. spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
  2. rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Le tipologie di spesa oggetto di comunicazione saranno le seguenti:

  1. ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  2. farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  3. dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  4. servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
  5. farmaci per uso veterinario;
  6. prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
  7. spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  8. altre spese.

Dati utilizzabili solo con il consenso del contribuente

Il contribuente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute e i rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

OPPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE
Nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria. 
Negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. 

Oltre a tali modalità, il Decreto 31.07.2015 prevede che il contribuente può accedere al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS, per le quali esprimere la propria opposizione all’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati di dettaglio relativi   alle   spese   sanitarie   indicate   nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile nell’area autenticata del proprio sito dedicata alla dichiarazione precompilata l’accesso al servizio di  interrogazione  puntuale  in  cooperazione  applicativa esposto dal Sistema TS.

L’opposizione all’utilizzo dei dati per il 2015

Per le spese sanitarie sostenute nel 2015, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l’assistito, in alternativa può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all’Agenzia delle Entrate (via mail, o recandosi personalmente allo sportello), oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.

Per effettuare l’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, il contribuente può:

  1. inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  2. telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle Entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 – 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
  3. recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione fornita in allegato al Provvedimento.

 

07 Set 2015

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