menu

+39 0422 725466

info@gesasrl.eu

News fiscali

Avvocati: requisiti permanenza iscrizione albo

posted in Fiscal News by

Dopo esser stato esaminato dal Consiglio Nazionale Forense, lo schema di decreto concernente il “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ha attenuto parere favorevole da parte del Consiglio di Stato, che comunque ha formulato alcune osservazioni volte al miglioramento del testo.

Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo

Lo schema di decreto emanato dal Ministero della Giustizia prevede che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:

  1. è titolare di una partita IVA attiva individuale o di società o associazione professionale di cui il professionista faccia parte;
  2. ha la disponibilità in uso di locali adibiti a studio professionale e di almeno una utenza telefonica anche se non utilizzati in modo esclusivo ma in forma associata;
  3. ha trattato almeno 5 affari per ciascun anno, intendendosi per “affare” non solo incarichi di natura giudiziale, ma anche stragiudiziale come consulenze e pareri anche se conferiti da altro avvocato;
  4. è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata;
  5. ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale;
  6. ha stipulato una polizza assicurativa per responsabilità professionale.

I suddetti requisiti dovranno ricorrere congiuntamente e possono essere tutti comprovati nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; cioè mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Sono fatti salvi i criteri automatici per l’individuazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione (criteri da stabilirsi con Decreto del Ministero della Giustizia, quale autorità vigilante).

Su proposta del CNF sono stati eliminati due ulteriori requisiti inizialmente previsti dallo schema di decreto (concernenti specificamente l’aver corrisposto i contributi annuali dovuti al Consiglio dell’ordine e alla Cassa di previdenza forense) in quanto collegati, ancorché indirettamente, all’entità del reddito professionale che è espressamente escluso dalla norma primaria quale requisito essenziale per la continuità dell’attività professionale.

Per quanto riguarda, poi, il requisito sub. c) – trattazione minima di almeno 5 affari nell’anno – il Consiglio di Stato ritiene che sarebbe bene prevedere che l’interessato possa documentare, in luogo del numero fissato, la trattazione di un numero inferiore di affariconnotati da particolare rilevanza e impegno professionali, che possa giustificare la permanenza dell’iscrizione nell’albo, valorizzando in tal modo il dato sostanziale rispetto a quello meramente numerico” (cfr.  Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 27 agosto 2015 – NUMERO AFFARE 01336/2015).

Verifica triennale

Lo schema di decreta assegna al Consiglio dell’ordine circondariale il compito di verificare, con cadenza triennale, che ciascuno degli avvocati iscritti all’albo eserciti la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

L’accertamento deve riguardare anche gli avvocati stabiliti, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 96 del 2001.

Un’eccezione all’obbligo di verifica triennale è prevista per i giovani avvocati.

L’accertata mancanza dei requisiti comporta la cancellazione dall’albo.

L’avvocato può dimostrare che uno o più dei requisiti previsti non sussiste per la presenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi. Il che consente di dare rilevanza sia a casi di crisi economica diffusa sul territorio oppure attinenti al mercato rilevante per il professionista oggetto dell’accertamento, sia a eventi che si riferiscono alla persona di quest’ultimo.

Iscrizione dopo la cancellazione

Nel caso di cancellazione per non aver trattato almeno 5 affari nell’anno oppure per non aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale, l’avvocato non può essere nuovamente iscritto all’albo prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

In tutti gli altri casi la reiscrizione all’albo può aver luogo anche subito dopo la cancellazione e sempre che il professionista sia venuto in possesso dei requisiti mancanti.

Il Consiglio di Stato ha osservato che la cancellazione per 12 mesi dall’albo impedisce al professionista di soddisfare il requisito della trattazione minima di almeno 5 affari nell’anno, non potendo evidentemente l’interessato trattare alcun affare in tale lasso temporale risultando cancellato dall’albo. Conseguentemente il CdS suggerisce di valutare l’opportunità di prevedere in tale ipotesi, mediante opportuni strumenti normativi, in luogo della cancellazione, il passaggio dell’avvocato per un periodo minimo di 12 mesi in un eventuale albo dei non esercenti (istituto previsto in altri ordinamenti europei). “Tale soluzione”, si legge nel provvedimento del CdS, “avrebbe il pregio di garantire la continuità del regime contributivo e assicurativo a favore degli interessati, oltre a consentire l’eventuale esercizio di una sia pur limitatissima attività professionale, mentre comporterebbe evidenti vantaggi ai fini delle – sia pur inferiori – quote dovute in ogni caso dal professionista all’albo di appartenenza ed alla Cassa forense”.

 

09 Set 2015

related posts