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Direttiva 34/2013: novità bilancio

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La Direttiva 34/13, meglio conosciuta come Direttiva bilancio, ha abrogato le precedenti Direttive contabili comunitarie relative alla redazione del bilancio di esercizio e consolidato (Direttiva 78/660/Cee e 83/349/Cee), introducendo un’unica, nuova, disciplina.

NOTA BENE – Le nuove regole sono state recepite in un Decreto Legislativo approvato nel Consiglio dei Ministri del 06.08.2015.

Il suddetto Decreto (D.Lgs. 139 del 18.08.2015) è stato pubblicato nella G.U. n. 205 del 04.09.2015.

OSSERVA – Il recepimento della Direttiva 34/13, che riguarda le nuove regole da osservare nella redazione dei bilanci, troverà applicazione a partire dal periodo amministrativo che inizio il 1° gennaio 2016.

Attenzione va posta al fatto che la necessità di porre a confronto nel bilancio i dati del 2016 con i dati del 2015, renderà necessario applicare le nuove regole sin da subito, così da non dover rinviare al prossimo anno la rielaborazione del bilancio 2015 al fine di trarne i dati utili al confronto.

Le principali novità per il bilancio

Bilancio semplificato per le micro imprese Si prevede in particolare che possono essere definite «micro-imprese» ai sensi del nuovo articolo 2435-ter c.c. le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

  • totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Per le micro imprese gli schemi di Conto Economico e Stato patrimoniale sono gli stessi degli schemi del bilancio in forma abbreviata.

Rientrare nella nuova disciplina delle micro-imprese, comporta l’esonero dagli obblighi di redazione:

  • del rendiconto finanziario (che nella riforma viene reso obbligatorio per tutte le società);
  • della Nota integrativa (se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni richiamate dalla norma);
  • della relazione sulla gestione (se sempre in calce allo stato patrimoniale sono indicate le informazioni necessarie).
Bilancio abbreviato Chi invece sarà tenuto alla predisposizione del bilancio abbreviato, oltre alle semplificazioni del contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto economico, potrà godere dell’ulteriore semplificazione relativa alla non necessaria predisposizione del rendiconto finanziario.
Bilancio ordinario con rendiconto finanziario Per tutte le imprese che non rispettano i limiti per rientrate tra le micro imprese e nemmeno i limiti per la redazione del bilancio abbreviato, sarà necessario predisporre oltre agli schemi tradizionali del bilancio anche il rendiconto finanziario.

Da evidenziare che già il Principio contabile OIC 10, emanato nell’agosto 2014 ed applicabile insieme ad altri rinnovati principi ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/2014, raccomandava l’inclusione del Rendiconto finanziario in Nota integrativa per tutte le tipologie societarie, prevedendo anche degli schemi da utilizzare.

Ora il rendiconto finanziario diventa un prospetto autonomo, senza una struttura predefinita, che deve fornire informazioni relative al periodo d’imposta e anche al periodo d’imposta precedente sull’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine e i flussi finanziari dell’esercizio derivante dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento nonché dai rapporti con i soci.

Nuovi principi di redazione Nell’articolo 2423 C.c. viene introdotto il «principio di rilevanza» in virtù del quale «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.»

Tale principio, che ha già applicazione a livello di prassi contabile, trova spazio anche in alcune specifiche disposizioni normative, delle quali, quindi, viene disposta l’eliminazione. Si pensi, a tal proposito, all’abrogazione del punto 12 dell’art. 2426 C.c., il quale attualmente prevede che «le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione».

Nell’introdurre il nuovo principio viene tuttavia previsto che siano illustrati in Nota integrativa i criteri con i quali è stata data attuazione allo stesso. Viene poi espressamente chiarito che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla corretta tenuta della contabilità.

Viene inoltre riformulato il principio di rilevazione e valutazione delle voci secondo la sostanza dell’operazione o del contratto.

Giova a tal proposito di essere ricordato che, la previgente versione dell’articolo 2423-bis c.c., numero 1, prevedeva che la valutazione delle voci debba essere fatta «tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato». Il riformato articolo 2423-bis C.c., numero 1-bis, prevede pertanto che la rilevazione e la presentazione delle voci sia effettuata «tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto».

Nuovi criteri di redazione Per ciò che attiene invece i criteri di valutazione, il Decreto Legislativo prevede modifiche per l’articolo 2426 c.c., e più precisamente ai numeri 1), 7) e 8), al fine di introdurre il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.

Viene tuttavia chiarito che le immobilizzazioni rappresentate da titoli possono essere valutate secondo il principio del costo ammortizzato solo ove applicabile. I crediti e i debiti sono invece sempre rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del loro presumibile valore di realizzo.

L’obbligo di tener conto del fattore temporale implica quindi la necessità di calcolare il valore attuale dei crediti e dei debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi, o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato.

L’introduzione del criterio del costo ammortizzato è stata fortemente criticato dal CNDCEC, che, nelle osservazioni alla consultazione pubblica, ha sottolineato come «l’applicazione del metodo di derivazione IASB nasce con finalità informative del tutto avulse rispetto a quelle perseguite dalle PMI, principale target delle norme del codice civile». L’introduzione del criterio è inoltre palesemente in contrasto con il principio di semplificazione cui si ispira la Direttiva contabile.

Novità importanti sono state altresì introdotte in merito agli oneri pluriennali e all’avviamento, al fine di coordinare le disposizioni codicistiche con le previsioni di cui all’articolo 12, paragrafo 11 della Direttiva.

A tal proposito merita in primo luogo di essere sottolineato che non è più possibile iscrivere nell’attivo le spese di pubblicità e quelle di ricerca. In virtù delle novità che potrebbero essere introdotte è quindi prevista soltanto la capitalizzazione delle spese di sviluppo, per le quali è stabilito un periodo di ammortamento pari alla loro vita utile: soltanto nei casi eccezionali in cui non è stimabile attendibilmente la loro vita utile è possibile ricorrere all’ammortamento in un periodo non superiore a cinque anni.

Con riferimento, invece, all’avviamento, viene previsto che l’ammortamento debba essere effettuato secondo la sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui questa non è stimabile attendibilmente, entro un periodo non superiore a dieci anni. Si ricorda, a tal proposito, che la disciplina attuale prevede l’ammortamento dell’avviamento in un periodo di cinque anni, mentre l’eventuale maggior termine deve essere adeguatamente motivato in Nota integrativa.

Sempre in tema di avviamento deve essere ricordato che vengono espressamente vietate le riprese di valore. Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 2426 C.c., l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti di valore durevolmente inferiore a quello determinato secondo gli ordinari criteri di valutazione, deve essere iscritta a tale minore valore: il minor valore non può tuttavia essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Secondo lo schema di decreto legislativo, quest’ultima previsione non trova quindi applicazione, con riferimento all’avviamento.

Altri aspetti innovativi nei processi valutativi riguardano le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto.

Viene infatti previsto che, in sede di prima applicazione del metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata o, ed è qui la novità, alla data di acquisizione, può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota integrativa.

È stato altresì modificato il punto 8-bis) dell’articolo 2426 c.c., al fine di rendere più esplicito il fatto che l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

Altre innovazioni riguardano la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari. In questo caso vengono individuati due diversi trattamenti contabili: in linea generale, le variazioni del fair value degli strumenti finanziari derivati sono imputate a conto economico, ma, qualora lo strumento copra rischi di variazioni dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, la variazione è imputata ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto, la quale potrà essere imputata al conto economico nella misura e nei tempo corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.

È necessario infine ricordare che il decreto legislativo si sofferma altresì sulla disciplina delle azioni proprie, stabilendo che le stesse devono essere iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto. Sparisce pertanto l’attuale previsione civilistica che dispone l’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo patrimoniale con contestuale accensione di una riserva indisponibile di pari importo.

La novità in oggetto comportano quindi anche la modifica degli articoli 2424 c.c. (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis c.c. (disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale).

 

09 Set 2015

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