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Unico SC 2015: sottoscrizione organo di controllo

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In vista dell’approssimarsi della scadenza del 30.09.2015 per l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è bene ricordare che le dichiarazioni fiscali delle società di capitali, cioè:

  • UNICO SC;
  • IRAP;

devono essere sottoscritte, a pena di nullità, oltre che dal rappresentante legale della società (o, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale), o da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia nel caso di soggetti con sede legale e/o amministrativa e/o attività principale all’estero, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

Per soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione si devono intendere, in particolare:

  • il revisore contabile iscritto nell’apposito Registro dei revisori;
  • nel caso si tratti di una società di revisione iscritta nel Registro, il responsabile della revisione (ad esempio, il socio o l’amministratore);
  • il collegio sindacale.

La sottoscrizione di Unico e del modello Irap

Per consentire ai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione di sottoscrivere anche le dichiarazioni fiscali delle società di capitali, nel Frontespizio del modello UNICO SC 2015 e del modello IRAP 2015 (che, si ricorda, va presentato in forma autonoma) è presente un apposito spazio all’interno del riquadro Firma della dichiarazione”.

In particolare, in base al soggetto che sottoscrive la relazione di revisione, il prospetto deve essere compilato nel seguente modo:

  • nel caso di revisore contabile (persona fisica) iscritto nel Registro dei revisori, il revisore deve indicare nella casella “Soggetto” il codice 1, inserire il proprio codice fiscale e apporre la firma;
  • nel caso di società di revisione iscritta nell’apposito Registro, il responsabile della revisione (ad esempio, il socio o l’amministratore) deve indicare nella casella “Soggetto” il codice 2, inserire il proprio codice fiscale e apporre la firma; è necessario, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, riportando nella casella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma;
  • nel caso di collegio sindacale, nella casella “Soggetto” deve essere indicato, per ciascun membro, il codice 4 e, quindi, il codice fiscale e la firma di ciascun membro del collegio.

Sanzioni

La dichiarazione priva della sottoscrizione da parte del:

  • rappresentante legale della società (o, in mancanza, amministratore di fatto o rappresentante negoziale);
  • rappresentante per i rapporti tributari in Italia, nel caso di soggetti con sede legale e/o amministrativa e/o attività principale all’estero;

è nulla, salvo che il soggetto non vi provveda a sottoscriverla entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

La dichiarazione non sottoscritta da parte del soggetto che sottoscrive la relazione di revisione è, invece, valida, ma si applicano le sanzioni previste dall’art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 471/1997, ovvero:

  • una sanzione fino al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, in caso di dichiarazione infedele a causa dell’omissione, nella relazione di revisione, dei giudizi prescritti dall’articolo 2409-ter, terzo comma, del Codice civile;
  • un’ulteriore sanzione amministrativa che va da € 258 a € 2.065.

 

16 Set 2015

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