Voluntary disclosure: invio documentazione fino al 30.10
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Con il Provvedimento del 30 gennaio 2015, l’Amministrazione Finanziaria aveva previsto, al punto 7.4, che la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione a supporto sono trasmesse entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2015.
Si prevedeva dunque quale termine ultimo per l’invio delle istanza e della documentazione a supporto il 30.09.2015.
I nuovi termini
Per tener conto delle modifiche normative introdotte dall’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 128/2015, la quale ha sancito che ai fini dell’ottenimento della causa di non punibilità per i reati tributari penali, di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.l. 167/1990, si considerano parte della collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, con naturale conseguenza la necessità di inserire la documentazione nella relazione di accompagnamento all’istanza di accesso.
Considerato che il D.Lgs. 128/2015 è entrato in vigore il 2 settembre scorso e la scadenza per la presentazione della documentazione era fissata al 30 Settembre 2015, i contribuenti che intendevano avvalersi di tale disposizione normativa avrebbero sicuramente incontrato maggiori difficoltà nel reperire per tempo la documentazione e le informazioni proprio per le annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento, in quanto più remote nel tempo.
Per superare tale ostacolo, viene prevista una duplice deroga:
Nella relazione al Provvedimento viene data la possibilità a chi ancora non ha presentato l’istanza di collaborazione di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento; nello specifico viene previsto che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria può essere presentata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, che deve avvenire nel termine del 30 settembre 2015.
In sostanza, chi presenta l’istanza di adesione alla Voluntary disclosure in questi giorni (o comunque l’ha presentata dopo il 02 settembre 2015) ha 30 giorni di tempo per inviare la documentazione accompagnatoria, senza tener conto del termine finale del 30.09.2015; dunque chi presenta l’istanza il 30.09.2015 può presentare la documentazione entro il 30.10.2015.
Al punto 1.3 del Provvedimento in questione viene chiarito che i contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi della nuova disposizione normativa, devono integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento (14.10.2015).
CASO | TERMINE |
Chi ha già presentato l’istanza prima del 02 Settembre 2015 e intende integrarla | 14.10.2015 |
Chi ancora non ha presentato l’istanza di collaborazione | 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza tener conto del termine finale del 30.09.2015. Termine ultimo 30.10.2015 |