Spese processuali: nuove regole
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Il Consiglio dei Ministri di martedì 22 settembre 2015, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che reca le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione della Legge Delega Fiscale n. 23/2014. Il decreto di attuazione è in attesa di pubblicazione, a giorni, sulla Gazzetta ufficiale.
È completamente rinnovato l’art. 15 del D.Lgs. 546/1992 con l’introduzione di importanti novità in merito alle regole per la compensazione e per la condanna alle spese di giudizio. Sono individuati con precisione gli oneri da includersi nella voce “spese di giudizio” ed è prevista la possibilità di richiedere, nell’ambito dello stesso processo, la condanna della parte soccombente al risarcimento del danno in caso di malafede o colpa grave nello stare in giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza
Una delle novità in tema di contenzioso tributario è il completo rinnovamento dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di spese di giudizio.
La formulazione originaria del predetto art. 15 prevede solo tre commi in cui è disposto che:
- la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del Codice di procedura civile;
- i compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri;
2-bis. nella liquidazione delle spese a favore dell’Ufficio del Ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell’amministrazione e a favore dell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Una prima novità introdotta con il D.Lgs. di attuazione della Legge Delega Fiscale è la soppressione del secondo periodo del comma1.
Dunque, nell’ambito del contenzioso tributario, resta fermo il principio secondo cui, le spese processuali sono addebitate alla parte soccombente mentre è eliminata la possibilità per la commissione tributaria di dichiarare le spese compensate in tutto o in parte secondo la formulazione usata dall’art. 92 c.p.c. (in base al quale la compensazione è possibile solo in caso di assoluta novità della questione trattata o di cambiamento della giurisdizione rispetto alle questioni dirimenti).
La compensazione delle spese di giudizio
Il comma 2 e 2-bis dell’art. 15, sono sostituiti. In particolare, il nuovo comma 2 dispone che: “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria solo in caso di soccombenza reciproca delle parti o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
Dunque, ora il Legislatore individua specifiche ipotesi in cui può avvenire la compensazione delle spese di giudizio e che sono diverse da quelle contemplate dall’art. 92 c.p.c. cui prima si era rimandati.
Malafede o colpa grave del soccombente
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 15, dispone, invece, che qualora risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave la commissione tributaria, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d’ufficio, nella sentenza.
Dunque, sarà lo stesso giudice tributario, a condannare la parte soccombente al risarcimento dei danni a favore dell’altra parte, nell’ambito dello stesso processo e senza la necessità che l’altra parte debba farne richiesta in sede ordinaria. Non occorre, cioè istaurare un altro processo ordinario affinché l’atra parte possa ottenere il risarcimento del danno, ma questi può farne richiesta direttamente alla commissione tributaria adita che discute il ricorso oggetto della controversia tributaria.
Contenuto spese giudizio
Altra importante novità è quella introdotta dal nuovo comma 2-ter con cui sono specificamente individuati gli oneri da ricomprendersi tra le spese di giudizio. In particolare si tratta del contributo unificato, degli onorari e diritti del difensore, delle spese generali ed esborsi sostenuti, contributi previdenziali e IVA (se dovuti). In precedenza, non c’era norma che indicasse in modo specifico quali oneri erano da considerarsi “spese di giudizio”.
In caso di rifiuto dell’accordo di conciliazione
Nella nuova formulazione dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992, attenzione particolare merita il primo periodo del nuovo comma 2-octies, in cui è disposto che “qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta effettuata”.
Con questo nuovo comma, il Legislatore dunque, pone le spese di giudizio a carico della parte che rifiuta (senza motivo) un accordo di conciliazione limitando, tuttavia, ciò al solo caso in cui il valore riconosciuto delle sue pretese sia inferiore rispetto al valore proposto nell’accordo di conciliazione.
In questo modo è rafforzato ancora di più il fondamento dell’istituto della conciliazione quale strumento deflattivo del contenzioso cercando di indurre le parti a concludere la conciliazione pena l’accollo delle spese di giudizio per chi la rifiuta. Inoltre, limitando la questione al solo caso in cui il valore riconosciuto della pretesa è inferiore a quello della proposta, tutela chi rifiuta un accordo non equo rispetto alle proprie pretese.
Quanto dettato dal nuovo comma 2-octies dell’art. 15, d’altronde è solo una conferma del già espresso orientamento dell’Agenzia delle Entrate la quale nella Circolare n. 17/E/2010 affermava che quanto disposto dall’art. 91 c.p.c. (in cui è disposto che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”) trova applicazione (nella parte in commento all’articolo 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992), anche nel processo tributario.
In caso di conciliazione conclusa
L’ultimo periodo del novello comma 2-octies dell’art. 15 recita che “se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
Dunque, ciò significa che le spese di giudizio saranno, invece, compensate in caso di accordo di conciliazione concluso, salvo diverso accordo tra le parti.
Altre novità
Gli ulteriori comma di cui si compone il novellato art. 15 D.lgs. 546/1992 sono i seguenti:
2-quarter. Con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
2-quinquies. I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 12, comma 4 si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
2- sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali), se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
2-septies. Nelle controversie di cui all’art. 17-bis (si tratta delle controversie per cui è obbligatoria la mediazione tributaria) le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.