Finanziaria 2016: super ammortamento auto
posted in Fiscal News by redazione
Acquisto autovetture
Preliminarmente, è bene ricordare che l’articolo 164 del Tuir disciplina le regole per la deduzione dei componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese e nell’ambito del lavoro autonomo in relazione ai quali si possono individuare tre macrocategorie:
- le autovetture adibite esclusivamente a uso strumentale, in quanto rientranti nella lettera a) del comma 1 (noleggi, taxi, scuole guida) per le quali le spese sono interamente deducibili;
- le autovetture non adibite a uso esclusivamente strumentale ex lettera a), per le quali la deduzione dei costi è disciplinata dalla successiva lettera b) del comma 1. Le spese inerenti a questi mezzi si deducono con un doppio limite: una soglia percentuale (20%) e un limite massimo di deduzione del costo di acquisto pari a:
- € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad Euro 25.822,84 con riguardo agli esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio, soggetti alla quota di deducibilità dell’80%);
- € 4.131,66 per i motocicli;
- € 2.065,83 per i ciclomotori.
- le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’anno (comma 1, lettera b-bis) per le quali è prevista una percentuale di deduzione dei relativi costi pari al 70%.
La citata disposizione non prevede, peraltro, nulla in merito al trattamento da riservare ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori (non dipendenti). Sul punto, si ricorda che l’assimilazione operata dall’articolo 34 della Legge 342/2000 per il trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di Cococo con quelli da lavoro dipendente non opera con riferimento a tutti gli effetti di legge, e in particolar modo in relazione alla deducibilità dei costi auto.
Secondo quanto affermato nella Circolare n. 1/E del 2007, quindi, non è applicabile la percentuale di deducibilità prevista dalla lettera b-bis) dell’articolo 164 del Tuir (70% dal 2013) nel caso di auto concesse in uso promiscuo agli amministratori di società e pertanto in questi casi si potranno dedurre le spese auto nel limite del benefit addebitato all’amministratore nella misura del 100% e l’eventuale eccedenza, nella misura ridotta del 20 per cento.
Leasing
I limiti di costo fiscale stabiliti per l’acquisto di veicoli di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), Tuir rilevano anche per quelli utilizzati in locazione finanziaria, ai fini della deducibilità dei canoni di competenza, che non devono essere considerati, proporzionalmente, per l’importo corrispondente al costo dei veicoli eccedente le predette soglie.
In altri termini, il costo deducibile deriva dal prodotto di tre componenti:
- l’importo dei canoni imputati a conto economico, in base al principio di competenza, senza, quindi, includere il prezzo stabilito per il riscatto;
- il rapporto tra il limite di costo di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), Tuir e quello sostenuto dal concedente (al lordo dell’Iva eventualmente indetraibile);
- il corrispondente coefficiente di deducibilità, che nel caso di imprese e professionisti, come già illustrato, è pari al 20%.
Novità bozza Legge di Stabilità 2016
La Legge di Stabilità per il 2016 prevede una maggiorazione generale del 40% del costo dei beni strumentali subordinatati alla condizione che l’investimento sia stato effettuato nel periodo di osservazione (15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016).
A seguito della novella legislativa, la base di calcolo delle quote di ammortamento sarà costituita dal 28%, percentuale determinata incrementando del 40% il precedente limite (del 20%).
Inoltre non si dovrà tenere conto della quota di costo eccedente l’importo di 25.306,39 euro. Il nuovo limite si determina applicando la percentuale del 40% alla precedente soglia di 18.075,99 euro.
La maggiorazione del 40% si applica anche ai canoni di leasing. Al riguardo si fa presente che il maxi ammortamento riguarda, pur in assenza di precisazioni normative, solo la quota capitale dei canoni (oltre, si ritiene, il prezzo di riscatto), così tale da dedurre a fine periodo il 40% del costo del concedente