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Fatturazione elettronica: nessun obbligo per i medici

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Come noto l’art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007 ha introdotto, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica.

Con riguardo alle Amministrazioni locali interessate, il MEF ha precisato che va fatto riferimento alle Amministrazioni individuate come tali nell’elenco ISTAT delle PA (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, ecc.).

Con riguardo alla decorrenza del predetto obbligo, si rammenta che l’art. 6, DM n. 55/2013, ha disposto che l’obbligo di emissione della fattura elettronica è “scattato”:

  • dal 6.6.2014, nei rapporti commerciali con i soggetti individuati nell’elenco ISTAT delle PA, quali Ministeri, Agenzie fiscali e Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INARCASSA, CNPADC, EPPI, ENPACL, ENPAM, CIPAG, ecc.);
  • dal 31.3.2015, nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni diverse dalle precedenti e per le Amministrazioni locali.

 

Medici di famiglia

Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 25.11.2015, n. 98/E ha risolto la questione dell’applicazione del predetto obbligo di fatturazione elettronica in capo ai medici di medicina generale relativamente ai compensi corrisposti dalle ASL per l’attività svolta in regime di convenzione con il SSN. La questione circa l’estensione o meno del predetto obbligo riguarda la specificità:

  • del rapporto medico convenzionato/ASL quale “attività che si colloca in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, causa i vincoli imposti dalla … convenzione con il SSN (di orario, retribuzione, presenza, ecc.)”;
  • delle modalità di certificazione dei compensi tramite cedolino mensile predisposto dalla ASL, nel quale sono riepilogate tutte le voci della remunerazione e da cui emerge il netto dovuto per l’attività prestata

Innanzitutto l’Agenzia, dopo aver ribadito la “piena equiparazione delle fatture elettroniche a quelle analogiche” evidenzia che:

  • la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura «ordinaria», con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore”.

In altre parole, le disposizioni sopra accennate, in base alle quali la fattura elettronica costituisce l’unica modalità di emissione della fattura nei rapporti con la PA, non hanno:

  • introdotto nuove ipotesi di operazioni soggette all’obbligo di fatturazione ex art. 21, DPR n. 633/72;
  • abrogato le disposizioni previgenti che prevedono forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili quali, ad esempio, quelle previste dagli artt. 22 e 73, DPR n. 633/72, relativamente alla possibilità per i commercianti al minuto/soggetti assimilati di documentare le operazioni effettuate tramite scontrino/ricevuta fiscale ovvero alla previsione, da parte del MEF, di modalità alternative per la fatturazione delle prestazioni professionali per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi generali.

Ciò posto l’Agenzia precisa che:

  • laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del citato D.M. n. 55 del 2013, lo stesso non è venuto ad esistenza per il solo fatto dell’emanazione di tale provvedimento (o del sopra richiamato articolo 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007), né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la forma elettronica (di una fattura che non è da emettere)”.

In particolare, richiamando quanto chiarito dall’INPS nel Messaggio 20.10.2014, n. 7842, l’Agenzia evidenzia che alla fattispecie in esame è applicabile l’art. 2, DM 31.10.74 in base al quale:

  • nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medicosanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura”.

Si rammenta che tale documento va numerato progressivamente e annotato, nell’ordine di numerazione, entro 15 giorni dalla data di ricevimento nel registro delle fatture emesse o nel bollettario “madre/figlia” di cui all’art. 1 del citato Decreto.

Quindi, a favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN, i relativi compensi continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL (per tali operazioni non sussiste l’obbligo di emettere la fattura elettronica).

Resta fermo che, in presenza di “altre” prestazioni poste in essere dal medico nei confronti di un’altra PA, va rispettato il predetto obbligo di emissione della fattura elettronica.

 

09 Dic 2015

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