Saldo IMU e TASI 2015: come rimediare agli errori
posted in Fiscal News by redazione
Il 16 dicembre 2015 è scaduto il termine ordinario per il versamento del saldo IMU e TASI per l’anno 2015.
È possibile che nel liquidare il tributo dovuto o nella compilazione del modello F24 per eseguire il versamento siano stati commessi degli errori.
Gli errori commessi possono aver avuto o non avere avuto incidenza sull’ammontare del tributo dovuto.
Così ad esempio, potrebbe essere stata applicata un’aliquota maggiore o inferiore rispetto a quella deliberata dal comune, oppure è possibile ad esempio che nel modello F24 sia stato indicato un codice comune errato o un numero di immobili diverso rispetto a quello cui il tributo versato si riferisce.
Che cosa fare in tali casi?
Errori liquidazione e versamento IMU e TASI | |
Tipologia | Conseguenza |
Incidenza sull’ammontare del tributo | Versamento in eccesso o insufficiente/omesso versamento |
Errori meramente formali | Errata compilazione modello F24 senza incidenza sul tributo dovuto |
Versamento in eccesso
Nel caso in cui l’errore commesso abbia generato un versamento in misura maggiore rispetto a quanto dovuto, il contribuente vanterà un credito verso il comune destinatario del versamento nella misura pari all’importo versato in più.
In tale ipotesi è possibile rivolgersi al comune per richiedere il rimborso del credito oppure per verificare eventuali possibilità di compensazione con altri tributi locali. La richiesta di rimborso è, in genere, fatta tramite compilazione del modello predisposto dal comune stesso (oppure su carta semplice) cui allegare, oltre al documento di riconoscimento del contribuente, copia della ricevuta di versamento del modello F24 presentato.
Il versamento in eccesso, ad esempio potrebbe essersi verificato nel caso in cui sia stata applicata un’aliquota maggiore rispetto a quella deliberata dal comune, oppure nel caso di utilizzo (per il calcolo della base imponibile) di una rendita catastale non aggiornata e maggiore rispetto a quella corretta, oppure ancora ad esempio per l’utilizzo di una detrazione IMU in misura inferiore rispetto a quella effettivamente spettante.
Credito per versamento in eccesso IMU e TASI | |
Come posso rimediare? | Richiesta di rimborso oppure di compensazione con altri tributi locali |
In che modo? | Rivolgendosi all’ufficio tributi del comune destinatario del versamento |
Insufficiente versamento
Frequente può essere anche il caso in cui, nel liquidare l’imposta, il contribuente abbia determinato e versato un importo inferiore rispetto a quello dovuto.
L’insufficiente versamento potrebbe essersi verificato per motivi del tutto opposti a quelli che avrebbero potuto determinare un versamento in eccesso. Quindi ad esempio, il possessore ha applicato un’aliquota inferiore rispetto a quella deliberata dal comune, oppure ha utilizzato una rendita catastale inferiore, oppure ancora ha beneficiato di una detrazione IMU maggiore rispetto a quella che effettivamente gli spetta.
Per rimediare, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, versando l’importo dovuto, la sanzione (in misura notevolmente ridotta rispetto a quella ordinaria) e gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo.
È possibile rimediare, tramite ravvedimento, anche in caso di omesso versamento.
Con riferimento al saldo IMU e TASI 2015 qualora il contribuente abbia versato in maniera insufficiente o abbia omesso la scadenza del 16 dicembre, vi è la possibilità di beneficiare delle nuove sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2016. In particolare, dal combinato dell’attuale normativa sanzionatoria e quella che entrerà in vigore dal 2016 (D.Lgs. 158/2015), la soluzione ottimale in caso di insufficiente o omesso versamento è quella della tabella che segue:
Soluzione | Sanzione |
Ravvedersi entro il 23 dicembre 2015 | In tal caso si applicherà una sanzione massima dell’1,4% (cioè 0,2% per ogni giorno di ritardo) |
Ravvedersi dal 1° gennaio 2016 al 15 gennaio 2016 | In tal caso si applicherà la nuova sanzione del ravvedimento breve pari a 1,5% |
Non conviene, invece, ravvedersi nel periodo che va dal 24/12 al 31/12 poiché si subirebbe una sanzione maggiore rispetto a quella dovuta ravvedendosi nel periodo 01/01/2016 – 15/01/2016. Se, infatti, ci si volesse, ad esempio, ravvedere il 24 dicembre (il ravvedimento sprint è possibile fino a 14 giorni dalla violazione, quindi, fino al 30 dicembre) dovrebbe applicarsi una sanzione pari a 1,6% (0,2% per 8 giorni), cioè superiore a quella che si applicherebbe aspettando il 2016 e ravvedendosi entro il 15 gennaio 2016.
Dopo il 15 gennaio 2016, è possibile ravvedersi:
- entro il 15 marzo 2016 (ravvedimento intermedio) con sanzione pari all’1,67%;
- entro il 30 giugno 2016 (ravvedimento lungo) con sanzione pari al 3,75%.
Oltre la sanzione, ovviamente occorre versare l’importo omesso e gli interessi al tasso legale annuo per ciascun giorno di ritardo.
Per l’acconto, l’unica strada percorribile ad oggi per rimediare resta quella del ravvedimento lungo, e quindi eseguire il versamento omesso o insufficiente entro il 30 giugno 2016 con sanzione del 3,75% .
Errori meramente formali
Gli errori meramente formali sono quelli che non incidono sulla determinazione del tributo, e pertanto come tali, ai sensi dell’art. 10, comma 3 Legge n. 212/2000, non sono sanzionabili, poiché per il contribuente non sorge alcun debito verso il Fisco (comune).
Errori meramente formali nel modello F24 | |
Tipologia errore | Soluzione |
Errata indicazione “n. immobili” | Rivolgersi al comune di ubicazione dell’immobile e richiedere la correzione dell’errore compilando l’apposito modello predisposto dal comune oppure in carta semplice (dove previsto). Alla richiesta occorre allegare copia del modello F24 errato di cui si chiede la correzione e copia del documento di riconoscimento del contribuente |
È barrata la casella “acconto” invece che “saldo” oppure viceversa | |
Non è barrata la casella “Immob. Variati” nel caso in cui nel corso dell’anno sia intervenuta qualche variazione | |
E’ indicato nel campo “Detrazione” un importo errato |
Errato codice comune
Tra gli errori meramente formali che è possibile aver commesso, una particolare attenzione occorre dare all’indicazione nel modello F24 di un codice comune errato.
Anche se tale tipologia di errore non è sanzionabile (comma 7 art. 13 D.Lgs. n. 471/1997) occorre quanto prima provvedere alla correzione, al fine di consentire il riversamento del gettito dalle casse del comune errato alle casse del comune effettivo destinatario del versamento.
Al riguardo occorre distinguere a seconda che l’errore sia stato commesso dall’operatore della banca/posta cui il contribuente ha presentato il modello F24 per il versamento (in tal caso nel modello F24 presentato dal contribuente, il codice comune è correttamente indicato ma è l’operatore che nell’eseguire l’operazione digita a terminale un altro codice comune) oppure è lo stesso contribuente a presentare per il versamento un modello F24 con l’indicazione del codice errato.
Errato codice comune | |
Ipotesi | Soluzione |
Errore dell’operatore della banca/posta | Presentare una richiesta di correzione direttamente alla banca/posta in cui è stato eseguito il versamento, allegandovi la ricevuta del modello F24 in proprio possesso e contenente l’esatta indicazione del codice comune. La banca/ posta a sua volta procederà alla rettifica del codice |
Errore del contribuente | Presentare al comune al quale il pagamento è stato erroneamente effettuato una richiesta di riversamento a favore del comune di ubicazione dell’immobile.
Si tratta di un modulo da compilare, messo a disposizione dal comune stesso, in cui si chiede contemporaneamente il rimborso di quanto erroneamente versato e il riversamento di tale rimborso al comune corretto |