Trasmissione dei dati sanitari
posted in Fiscal News by redazione
Entro il 31 gennaio 2016 le strutture sanitarie e i medici dovranno trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.
I soggetti tenuti all’invio dei dati:
|
1. farmacie pubbliche e private;
2. aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari; 3. medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. |
|
I dati da inviare:
|
a) codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;
b) codice fiscale, partita IVA, e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 (ovvero della struttura sanitaria tenuta alla trasmissione dei dati); c) data del documento fiscale che attesta la spesa e data del pagamento; d) tipologia della spesa; e) importo della spesa o del rimborso; f) data del rimborso. |
La delega a soggetti terzi
I dati potranno essere inviati:
- dal soggetto obbligato (mediante un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS o per mezzo del proprio sistema software opportunamente integrato);
- per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi, i quali dovranno garantire i requisiti di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici.
1 | Accedere all’area riservata Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso. |
2 | Grazie all’apposita funzione “Gestione deleghe” indicare il soggetto terzo che provvederà a trasmettere i dati (indicando altresì alcune altre informazioni richieste). |
3 | Il Sistema TS, ricevuta la richiesta, verificherà che il soggetto indicato disponga di un’abilitazione valida come intermediario fiscale (ovvero sia un soggetto abilitato Entratel), e che l’indirizzo PEC del soggetto terzo indicato corrisponda con il relativo codice fiscale. |
4 | Solo se la verifica avrà esito positivo il Sistema TS provvederà ad inviare all’indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega. |
ATTENZIONE – Anche in caso di delega, è sempre il medico/struttura sanitaria a rimanere responsabile dei dati trasmessi. |
Le istruzioni per i medici e gli odontoiatri
Sul sito internet www.sistemats.it sono riportate le istruzioni per l’invio dei dati sanitari dedicate ai medici e agli odontoiatri.
Nella tabella che segue sono riportati i passi da seguire per inviare direttamente i dati.
1 | Accreditamento e abilitazione al sistema TS |
2 | Primo accesso |
3 | Invio dei dati |
4 | Verifica esito invio |
- Accreditamento e abilitazione
Il primo passo da compiere è rappresentato dall’accreditamento.
Medico/odontoiatra:
- Già in possesso delle credenziali di accesso al sistema TS: Possono utilizzare le stesse chiavi di accesso.
- Non in possesso delle credenziali:
- possono recarsi personalmente alla sede provinciale dell’Ordine dei Medici di propria competenza;
- possono accedere al sito del sistema TS tramite la propria TS-CNS;
- possono registrarsi sul sito internet (sono in questo caso previsti specifici controlli).
- Primo accesso
In sede di primo accesso:
- sarà necessario cambiare la password;
- dovranno essere inserite due domande di sicurezza utili al ripristino autonomo della password.
- Invio dei dati
Per inviare i dati è possibile:
- utilizzare un’apposta applicazione web resa disponibile dal sistema TS;
- utilizzare il proprio software, opportunamente integrato.
Ad ogni trasmissione è associato un numero di protocollo, che viene restituito come attestazione dell’invio.
- Verifica esito invio
Il medico/odontoiatra potrà prendere visione dell’esito della sua trasmissione accedendo all’applicazione on line sul sito del Sistema TS.
Saranno quindi indicati:
- gli esiti degli invii in un determinato arco di tempo;
- gli esiti della trasmissione del singolo file cui è associato lo specifico numero di protocollo.
Le sanzioni
Con specifico riferimento alle sanzioni, la Legge di Stabilità 2016 è profondamente intervenuta sul Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
A seguito delle modifiche introdotte, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati in oggetto si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000: tuttavia, per le trasmissioni effettuate nel primo anno previsto per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, inoltre, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
Infine, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.