Artigiani e commercianti: le aliquote contributive 2016
posted in Fiscal News by redazione
Continua il graduale innalzamento delle aliquote contributive disposto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) nei confronti degli artigiani e commercianti. A tal proposito, Le ricordiamo che gli aumenti sono iniziati il 1° gennaio 2012 (1,30% in più), per poi proseguire annualmente di 0,45 punti percentuali, fino a raggiungere a regime il 24%.
Aumento dell’aliquota
- 2012: 1,30% (21,30%);
- 2013: 0,45% (21,75%);
- 2014: 0,45% (22,20%);
- 2015: 0,45% (22,65%);
- 2016: 0,45% (23,10%);
- 2017: 0,45% (23,55%);
- 2018: 0,45%, per assestarsi al 24%.
Le aliquote contributive 2016
È nostra cura informarLa che il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, per quest’anno, ai fini del calcolo del contributo IVS, dovuto dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali è pari a € 15.548.
NOTA BENE – Il minimale, così come il massimale imponibile, sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno. Ciò in considerazione del fatto che la recente Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287 ha stabilito che “[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”. Quindi, siccome tale variazione è risultata per il periodo “gennaio 2014-dicembre 2014” ed il periodo “gennaio 2015-dicembre 2015” nella misura del -0,1%, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00. |
Le aliquote contributive, invece, da applicare per gli appuntamenti che interessano l’anno in corso sono i seguenti:
Artigiani | Commercianti (*) | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni. | 23,10% | 23,19% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (**). | 20,10% | 20,19% |
(*) Gli “Esercenti attività commerciali” dovranno corrispondere anche lo 0,9% (fino al 31/12/2018) destinato al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività.
(**) La riduzione contributiva al 19,65% (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. |
RICORDA – Per i soggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni – già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS – è riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. |
La contribuzione IVS sul minimale di reddito
Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2016, risulta così stabilito:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | € 3.599,03
(€ 3.613,59 IVS + € 7,44 maternità) |
€ 3.613,02
(€ 3.3.605,58 IVS + € 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.132,59
(€ 3.125,15 IVS + € 7,44 maternità) |
€ 3.3.146,58
(€ 3.139,14 IVS + € 7,44 maternità) |
Per periodi di attività inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” andrà rapportato a mesi, come appresso:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | € 299,92
(€ 299,30 IVS + € 0,62 maternità) |
€ 301,09
(€ 300,47 IVS + € 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 261,05
(€ 260,43 IVS + € 0,62 maternità) |
€ 262,22
(€ 262,22 IVS + € 0,62 maternità) |
La contribuzione IVS eccedente il minimale
Qualora il lavoratore autonomo percepisca un reddito che eccede il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che per il 2016 è pari a € 46.123, bisognerà applicare un altro punto percentuale, come specificato di seguito.
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | Fino ad € 46.123 | 23,10% | 23,19% |
Da € 46.123,01 ad € 76.872 | 24,10% | 24,19% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | Fino ad € 46.123 | 20,10% | 20,19% |
Da € 46.123,01 ad € 76.872 | 21,10% | 21,19% |
Il reddito annuo massimo
Per il 2015, il massimale di reddito annuo oltre il quale decade l’onere contributivo è pari ad € 76.872. Tale limite è valido solamente per i soggetti iscritti all’INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, o che siano titolari di un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per chi si è iscritto dopo il 1° gennaio 1996, il massimale annuo aumenta fino ad € 100.324, non frazionabile mensilmente.
Alla luce di quanto esposto, l’onere previdenziale massimo per le categorie in commento, sarà così definito:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | € 18.064,92 (*) | € 18.134,10 (***) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 15.758,76 (**) | € 15.827,94 (****) |
(*) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 23,10%) + (€ 30.749 * 24,10%)].
(**) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 20,10%) + (€ 30.749 * 21,10%)]. (***) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 23,19%) + (€ 30.749 * 24,19%)]. (****) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 20,19%) + (€ 30.749 * 21,19%)]. |
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | € 23.716,85 (*) | € 23.807,14 (***) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 20.707,13 (**) | € 20.797,42 (****) |
(*) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 23,10%) + (€ 54.201 * 24,10%)].
(**) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 20,10%) + (€ 54.201 * 21,10%)]. (***) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 23,19%) + (€ 54.201 * 24,19%)]. (****) L’importo è dato da [(€ 46.123 * 20,19%) + (€ 54.201 * 21,19%)]. |
Termini e modalità di versamento
Infine, Le ricordiamo che i contributi dovuti sul minimale vanno versati trimestralmente mediante modello F24, secondo le seguenti scadenze:
Le scadenze 2016 |
16 maggio |
22 agosto | |
16 novembre | |
16 febbraio 2017 |
I contributi dovuti sull’eccedenza (acconto e saldo), invece, seguono l’iter di versamenti delle imposte dirette.