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Circolazione contante: disciplina transitoria

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Come noto, dal 1° gennaio 2016 trova applicazione il nuovo limite per la circolazione del contante.

Da questa data, infatti i pagamenti in contanti possono avvenire fino ad un importo pari a 2.999,00: gli importi pari o superiori a 3.000 euro dovranno essere invece corrisposti con strumenti di pagamento tracciabili (assegni, bonifici, ecc.)

 

Disciplina transitoria

Con il presente contributo intendiamo sottoporle alcuni casi pratici, al fine di chiarire quelli che sono i principali dubbi in merito alle novità introdotte, soprattutto con riferimento a questa fase di “passaggio” dal vecchio al nuovo limite.

In data 15.12.2015 ho emesso una fattura di importo pari ad euro 2.500. Il pagamento era fissato a 60 giorni. Alla scadenza il cliente mi ha corrisposto gli importi dovuti in contanti. È stata violata la normativa? è necessario far riferimento alla data della fattura o a quella di pagamento?

  • La disciplina applicabile è quella in vigore al momento della data di pagamento. Se il pagamento è avvenuto alle scadenze previste, e, quindi, nel 2016, l’operazione, essendo di importo inferiore a 3.000 euro, non viola la disciplina in tema di circolazione del contante!

In data 28.12.2015 abbiamo effettuato un pagamento di importo pari a 2.500 euro in contanti. La merce è stata effettivamente consegnata nei nostri magazzini in data 05.01.2016. È stata violata la disciplina in tema di circolazione del contante?

  • Rileva sempre la data effettiva del pagamento, indipendentemente dalla data dell’operazione che lo ha generato. Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi violata la disciplina in tema di circolazione del contante.

In data 28.12.2015 abbiamo ricevuto un acconto di euro 500 in contanti, a fronte di una fattura di euro 1.600. In data 08.01.2016 abbiamo ricevuto il saldo del pagamento in contanti. Sono state violate le norme in tema di circolazione del contante?

  • Il saldo, anche se di importo pari a 1.100 euro, è avvenuto nel 2016, quando l’importo massimo consentito per le transazioni in contanti era già stato innalzato ad euro 3.000. Pertanto, nel caso di specie, non è violata la disciplina in tema di circolazione del contante.

In data 28.12.2015 abbiamo ricevuto una fattura di importo pari a 5.000 euro. In fattura era indicato soltanto il pagamento a 30 e 60 giorni, senza specificare le modalità. Il cliente ci ha corrisposto euro 2.500 a gennaio e 2.500 a febbraio. Sono state violate le disposizioni in tema di circolazione del contante?

  • No, in quanto i due pagamenti sono stati effettuati nel 2016, quando il limite per la circolazione del contante ammonta ad euro 3.000. Si ricorda che rimangono ferme, anche in vigenza della nuova normativa, le disposizioni in tema di operazioni frazionate. Le operazioni frazionate, pertanto, continuano ad essere ammesse quando sono il frutto di un preventivo accordo tra le parti.

 

Cosa si intende per “operazione frazionata”?

Quando, attraverso più operazioni singolarmente inferiori al limite previsto, viene posta in essere un’operazione unitaria di valore pari o superiore ai limiti stabiliti.

È possibile effettuare il pagamento di importo complessivo pari o superiore a 3.000 € in rate inferiori al limite previsto quando il frazionamento:

  • è connaturato all’operazione stessa;
  • è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.

ATTENZIONE – L’Amministrazione Finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto.

In data 28.12.2015 abbiamo effettuato un pagamento in contanti per euro 2.500. In considerazione del fatto che, pochi giorni dopo il limite è stato innalzato, possiamo ritenere che nel caso di specie operi il c.d. principio del “favor rei”, e, quindi, non siano applicabili sanzioni?

NOTA BENE – Il Dipartimento delle Finanze del Mef, in occasione dell’appuntamento annuale con i quesiti della stampa specializzata, è intervenuto sul punto chiarendo espressamente che le sanzioni devono comunque essere applicate se la soglia prevista dalla normativa in vigore al momento del pagamento è stata violata.

Più precisamente, è stato chiarito che, come ritenuto ormai da pacifica giurisprudenza, in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione il c.d. “principio del favor rei”, salvi i casi in cui non sia la normativa stessa a prevederlo.

È infatti necessario far riferimento, in questi casi, all’art. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in forza della quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

RICORDA – Il limite dei 1.000 euro doveva essere rispettato fino al 31.12.2015!

Eventuali pagamenti superiori a detta soglia, anche se inferiori all’attuale limite dei 3.000 euro, sono sanzionabili.

Il consulente, a fronte degli specifici obblighi di legge di cui al D.Lgs. n. 231/2007 è obbligato a segnalare tutte le violazioni riscontrate, pena l’applicazione di pesanti sanzioni nei suoi confronti!

 

 

 

 

11 Feb 2016

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