Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all’attività esercitata.
Tale regime è stato recentemente modificato dalla Legge di Stabilità 2016 e secondo
le ultime novità può essere da Lei applicato a partire dal periodo d’imposta 2016.
Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:
esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e blacklist;
non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
esclusione dall’IRAP;
possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;
reddito determinato forfettariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo;
applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con
le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.
L’adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l’attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.
Opzione per la scelta
Essendo Lei contribuente già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario:
non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale;
deve adottare dall’inizio dell’anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti.
In particolare il primo adempimento è dato dall’emissione delle fatture senza addebito dell’IVA.
Al riguardo sarà necessario indicare nella fattura la seguente dicitura:
“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario.”
Inoltre, occorre tenere presente che, come previsto dal comma 67 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, i contribuenti forfettari non subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
A tal fine, tuttavia, è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
La comunicazione dovrà contenere la seguente dicitura:
“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”
Emissione della fattura
Considerato che per quanto riguarda la dichiarazione di non applicazione della ritenuta, non sono previste particolari formalità, la stessa può essere riportata direttamente in fattura e da aggiungere alla dichiarazione di non applicazione dell’Iva.
Premessa Dal 30 aprile 2024, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile dal seguente link https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata,...