Pensione 2016: i requisiti anagrafici e contributivi
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Il D.I. (Lavoro-Economia) del 16 dicembre 2014 ha certificato lo slittamento dei requisiti per collocarsi a riposo.
Tale Decreto, in particolare, ha disposto che:
- “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del Decreto-Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla Legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.
Requisiti pensionistici 2016
È nostra cura metterLa al corrente che, a seguito dell’adeguamento della speranza di vita stimata dall’ISTAT (art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010), a decorrere dal 1° gennaio 2016 scatteranno i nuovi requisiti pensionistici (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), che riepiloghiamo di seguito:
PENSIONE DI VECCHIAIA | |||
Anno | Uomini | Donne dipendenti | Donne autonome |
2011 | 65 anni | 60 anni | 60 anni |
2012 | 66 anni | 62 anni | 63 anni e 6 mesi |
2013 | 66 anni e 3 mesi | 62 anni e 3 mesi | 63 anni e 9 mesi |
2014-2015 | 66 anni e 3 mesi | 63 anni e 9 mesi | 64 anni e 9 mesi |
2016-2018 | 66 anni e 7 mesi | 65 anni e 7 mesi | 66 anni e 1 mese |
PENSIONE ANTICIPATA | ||
Anno | Uomini | Donne |
2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese |
2013 | 42 anni e 5 mesi | 41 anni e 5 mesi |
2014-2015 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi |
2016-2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
Il sistema delle quote
La informiamo, inoltre, che il D.I. del 16 settembre 2014 ha modificato, altresì, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla L. n. 243/2004 s.m.i.
In particolare, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto alla pensione con il sistema delle c.d. “quote”, possono conseguire tale diritto al maturare dei seguenti requisiti:
- 35 anni di contributi + 61 anni e 7 mesi d’età per i lavoratori dipendenti (fermo restando il raggiungimento di quota 97,6);
- 35 anni di contributi + 62 anni e 7 mesi d’età per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (fermo restando il raggiungimento di quota 98,6).
IL SISTEMA DELLE “QUOTE”
– dal 1° gennaio 2016 – |
|
Lavoratori dipendenti | 35 anni di contributi + 61 anni e 7 mesi d’età |
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS | 35 anni di contributi + 62 anni e 7 mesi d’età |
Pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza
Le ricordiamo, infine, che l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
NOTA BENE – Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi, si applica anche ai requisiti anagrafici dei lavoratori appena menzionati e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico. |
PENSIONE DI VECCHIAIA
Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale.
OSSERVA – Resta fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2 della Legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile). |
PENSIONE DI ANZIANITÀ
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando l’applicazione della finestra mobile, avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento di un’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall’età. In tal caso, si applica un ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 12 mesi di finestra mobile;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi.