Credito per l’acquisto di strumenti musicali
posted in Fiscal News by redazione
Si tratta di un “aiuto” una tantum, del valore massimo di mille euro, comunque non superiore al prezzo di acquisto. Per l’agevolazione sono stanziate risorse per 15 milioni di euro: la loro assegnazione avverrà in base all’ordine cronologico delle domande.
Il contributo in esame è:
- anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita;
- rimborsato allo stesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97
Il contributo
Il contributo in esame spetta agli studenti:
- dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati di cui all’Allegato 2 al Provvedimento Agenzia Entrate 7.3.2016, prot. n. 36294;
- iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti, per l’anno accademico 2015-2016/2016-2017, ai corsi indicati all’Allegato 1 Provvedimento Agenzia Entrate 7.3.2016, prot. n. 36294:
- di strumento secondo il precedente ordinamento;
- di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento
Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento:
- musicale nuovo e coerente con il corso principale al quale lo studente è iscritto così come individuato dall’Allegato 1 al Provvedimento Agenzia Entrate 7.3.2016, prot. n. 36294 ;
- considerato “affine”, in base alla dichiarazione di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio, rilasciata dall’istituto di appartenenza.
Il contributo spetta:
- per gli acquisti effettuati fino al 31.12.2016;
- una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento;
- per un importo non superiore a € 1.000 e, comunque, in misura non eccedente il prezzo d’acquisto, nel limite complessivo delle risorse stanziate pari a € 15 milioni.
Certificato
Lo studente, per fruire dello sconto, deve presentare al venditore o produttore un apposito certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dall’istituto pareggiato che, oltre a contenere i dati identificativi del giovane musicista (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione), deve riportare l’indicazione dello strumento agevolabile, cioè in linea con il corso di studi.
Chi vende, a sua volta, deve conservare la certificazione fino a quando l’Agenzia delle Entrate può esercitare l’attività di accertamento, mentre sul documento di spesa rilasciato (fattura, ricevuta o scontrino), in aggiunta ai dati ordinariamente richiesti, deve indicare il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’Iva, e l’ammontare pagato mediante il contributo.
Rivenditore
I rivenditori e produttori recupereranno la somma tramite credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 (con successiva risoluzione sarà istituito uno specifico codice tributo).
Prima di accordare lo sconto e concludere la transazione, il negoziante dovrà comunicare alle Entrate il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale (Iva compresa) e l’ammontare del contributo. Le comunicazioni potranno essere inviate a partire dal prossimo 28 aprile attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando il software che sarà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia.
Il sistema risponderà con una ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta in base ai fondi disponibili e alla sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.
L’importo sarà utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo all’ok ricevuto: l’F24 dovrà viaggiare esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ricevuta
Nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione e la ricezione della relativa ricevuta, l’acquisto non vada a buon fine, il rivenditore o produttore dovrà segnalare la circostanza trasmettendo, attraverso gli stessi canali telematici, una comunicazione di annullamento della vendita, in modo da consentire allo studente di poter accedere al contributo. In tal caso, l’eventuale credito d’imposta già sfruttato in compensazione andrà riversato con lo stesso codice tributo.