Ravvedimento saldo IVA 2015
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Ravvedimento saldo IVA 2015: le sanzioni “ridotte”
La nuova disciplina sanzionatoria per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Iva, applicabile anche alle violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, purché non definitivamente accertate alla data stessa, prevede:
- la sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo, per il versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
- la sanzione del 15% per il versamento eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza;
- la sanzione del 30% per il versamento omesso, oppure eseguito con ritardo superiore a 90 giorni.
Tabella n. 1 – Sanzioni omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Iva
TERMINE DI VERSAMENTO | SANZIONE DA APPLICARE |
Versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza | 1% per ogni giorno di ritardo |
Versamento eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza | 15% |
Versamento omesso, oppure eseguito con ritardo superiore a 90 giorni | 30% |
Le sanzioni precedentemente indicate possono essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.
In particolare, in applicazione del ravvedimento operoso la sanzione è ridotta:
- a un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione, ai sensi della lettera a) dell’art. 13;
- a un nono se la regolarizzazione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla commissione della violazione, ai sensi della lettera a-bis);
- a un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b);
- a un settimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b-bis);
- a un sesto se la regolarizzazione avviene oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b-ter);
- a un quinto se la regolarizzazione avviene dopo la verbalizzazione della violazione.
NOTA BENE – Per il perfezionamento del ravvedimento operoso è necessario versare:
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ESEMPIO
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Sanzioni:
- 1% per ogni giorno di ritardo, ossia 14%;
- riduzione a un decimo ai sensi della lettera a) dell’art. 13;
- sanzione pari all’ 1,4%. Sanzione da versare pari ad euro 84,00 (6.000,00 *1,4%);
- per perfezionare il ravvedimento oltre all’imposta e alle sanzioni si dovrà procedere al pagamento degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: a partire dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2%.
COMPILAZIONE F24
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ESEMPIO
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Sanzioni:
- giorni di ritardo 92;
- si applica la sanzione del 30%;
- riduzione a un ottavo ai sensi della lettera b) dell’art. 13;
- sanzione pari al 3,75%. Sanzione da versare pari ad euro 375,00;
- per perfezionare il ravvedimento oltre all’imposta e alle sanzioni si dovrà procedere al pagamento degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: a partire dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2%.
COMPILAZIONE F24
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