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Ravvedimento saldo IVA 2015

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Ravvedimento saldo IVA 2015: le sanzioni “ridotte”

La nuova disciplina sanzionatoria per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Iva, applicabile anche alle violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, purché non definitivamente accertate alla data stessa, prevede:

  • la sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo, per il versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
  • la sanzione del 15% per il versamento eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza;
  • la sanzione del 30% per il versamento omesso, oppure eseguito con ritardo superiore a 90 giorni.

Tabella n. 1 – Sanzioni omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Iva

TERMINE DI VERSAMENTO SANZIONE DA APPLICARE
Versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza 1% per ogni giorno di ritardo
Versamento eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza 15%
Versamento omesso, oppure eseguito con ritardo superiore a 90 giorni 30%

Le sanzioni precedentemente indicate possono essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.

In particolare, in applicazione del ravvedimento operoso la sanzione è ridotta:

  • a un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione, ai sensi della lettera a) dell’art. 13;
  • a un nono se la regolarizzazione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla commissione della violazione, ai sensi della lettera a-bis);
  • a un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b);
  • a un settimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b-bis);
  • a un sesto se la regolarizzazione avviene oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b-ter);
  • a un quinto se la regolarizzazione avviene dopo la verbalizzazione della violazione.

NOTA BENE – Per il perfezionamento del ravvedimento operoso è necessario versare:

  • l’imposta o la maggiore imposta non versata (nel caso in cui la violazione sia causa di debito d’imposta);
  • gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 il tasso era dell’1% e dal 1° gennaio 2015 era pari allo 0,50%: A partire dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2%:
  • la sanzione ridotta, variabile a seconda della sanzione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione

ESEMPIO

Importo che si doveva versare entro il 16.03: 6.000,00 Euro
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: 2015
Versamento effettuato il 30 Marzo 2016

Sanzioni:

  • 1% per ogni giorno di ritardo, ossia 14%;
  • riduzione a un decimo ai sensi della lettera a) dell’art. 13;
  • sanzione pari all’ 1,4%. Sanzione da versare pari ad euro 84,00 (6.000,00 *1,4%);
  • per perfezionare il ravvedimento oltre all’imposta e alle sanzioni si dovrà procedere al pagamento degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: a partire dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2%.

COMPILAZIONE F24

1991                          2015             168
   8904                         2015             84
6099                          2015           6.000
ESEMPIO

Importo che si doveva versare entro il 16.03: 10.000,00 Euro
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: 2015
Versamento effettuato il 16 Giugno 2016

 

Sanzioni:

  • giorni di ritardo 92;
  • si applica la sanzione del 30%;
  • riduzione a un ottavo ai sensi della lettera b) dell’art. 13;
  • sanzione pari al 3,75%. Sanzione da versare pari ad euro 375,00;
  • per perfezionare il ravvedimento oltre all’imposta e alle sanzioni si dovrà procedere al pagamento degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: a partire dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2%.

COMPILAZIONE F24

1991                        2015           xxxxx
8904                         2015             375
6099                         2015           6.000

 

  6099             0103           2015                3.373,00

16 Mar 2016

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