Imposte di successione nel Modello F24
posted in Fiscal News by redazione
Fino ad oggi, le imposte dovute in sede di successione ereditaria, (imposte ipotecarie, catastali, ecc.) erano da versarsi con il modello di pagamento F23 in cui inserire gli appositi codici tributo.
Dal 1° aprile 2016, le predette imposte possono essere versate anche tramite Modello F24 (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016 – Prot. 40892).
Tuttavia, il Modello F23 potrà continuare ad essere utilizzato fino al 31 dicembre 2016, mentre dal 1° gennaio 2017 i predetti tributi possono essere versati solo tramite Modello F24.
Tale nuova misura rappresenta un ulteriore step nel processo di semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti attuato da diversi anni dalle Entrate.
Con la successiva Risoluzione n. 16/E/2016 la stessa Amministrazione Finanziaria ha istituito anche i codici tributo da utilizzare nel Modello F24.
Tutti i codici tributo istituiti sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Codici da utilizzare per il versamento con il Modello F24” e sono operativi dal 1° aprile 2016.
La tabella che segue, riepiloga i nuovi codici tributo e quelli che possono continuare ad essere utilizzati nel Modello F23 fino al 31 dicembre 2016.
Codice tributo F24 | Descrizione | Codice tributo F23 corrispondente |
1530 | Imposta ipotecaria | 649T |
1531 | Imposta catastale | 737T |
1532 | Tassa ipotecaria | 778T |
1533 | Imposta di bollo | 456T |
1534 | Imposta sostitutiva INVIM | 722T |
1535 | Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali – art. 13 D.Lgs. n. 472/1997” | 674T |
1536 | Sanzione da ravvedimento – Imposta di bollo – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997” | 675T |
1537 | Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 | Andavano sommati all’imposta dovuta |
La Risoluzione non indica alcun codice per quanto riguarda il versamento dei tributi speciali i quali variano a seconda dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in cui occorre registrare la dichiarazione di successione (per cui si consiglia di contattare l’Agenzia di riferimento). Per il Modello F23 il codice tributo è 964T. |
Modalità di compilazione
Compilazione F24 | |
Sezione | Contenuto |
Sezione Contribuente | Indicare i dati anagrafici dell’erede che esegue il versamento (codice fiscale, nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio fiscale) |
Sezione Contribuente campo
“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” |
Ripotare il codice fiscale del de cuius |
Sezione Contribuente campo
“Codice identificativo” |
Riportare il codice “08” |
Sezione “Erario” | · Codice tributo: indicare il codice tributo di riferimento;
· Anno di riferimento: indicare l’anno di apertura della successione cioè l’anno del decesso; · Importi a debito versati”: indicare l’importo da versare |
La Risoluzione nulla dispone, invece, in merito alla possibilità di compensare il debito per i tributi dovuti con eventuali crediti d’imposta vantati dall’erede o dal de cuius stesso. |
La sezione interessata dalla compilazione è quella “ERARIO”. Inoltre, con la stessa Risoluzione n. 16/E/2016 l’Amministrazione Finanziaria ha altresì istituito il codice identificativo “08” (Defunto) da inserire nell’apposito campo della sezione “Contribuente”.
Esempio di compilazione (decesso avvenuto nel 2016)
Si ricorda che la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide con la data del decesso del contribuente.
È necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell’Agenzia e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto allegandovi una serie di documenti tra cui ricevuta dell’avvenuto versamento delle relative imposte dovute.
Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.