Artigiani e commercianti: I rata 2016
posted in Fiscal News by redazione
Primo appuntamento in arrivo dell’anno 2016 per gli Artigiani ed Esercenti attività Commerciali. Infatti, il 16 maggio 2016 scade l’ultimo giorno utile per il versamento della prima rata 2016 del contributo fisso dovuto dai soggetti appena menzionati.
Per quest’anno, l’onere contributivo per l’adempimento in questione è salito:
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A partire dal 23 aprile 2014, gli artigiani e i commercianti troveranno sul sito il prospetto e i Modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l’anno 2014. Gli F24 sono accessibili dal “Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti” nella sezione “Posizione assicurativa – Dati del Modello F24”. |
Aliquote contributive 2016
È nostra cura informarLa che le aliquote contributive da prendere in considerazione per il calcolo della prima rata dell’anno 2016, sono le seguenti:
Artigiani | Commercianti (*) | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | 23,10% | 23,19% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 20,10% | 20,19% |
(*) Gli “Esercenti attività commerciali” dovranno corrispondere anche lo 0,9% (fino al 31/12/2018) destinato al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività. |
Per i soggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni – già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS – è riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi dovuti. |
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
La informiamo che il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuto dai lavoratori autonomi, è stato fissato a € 15.548 (2016). Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa, come riportato nella tabella seguente.
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | € 3.599,03 | € 3.613,02 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.132,59 | € 3.146,58 |
(*) L’importo è comprensivo del contributo per maternità. |
Per i periodi di attività inferiori all’anno, il contributo sul “minimale” andrà rapportato a mesi, nel seguente modo:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | € 299,92 | € 301,09 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 261,05 | € 262,22 |
(*) L’importo è comprensivo del contributo per maternità. |
Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa. |
È bene tenere presente che se il lavoratore autonomo supera la soglia minima di € 15.548, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l’onere previdenziale, pari per il 2016, ad € 76.872, equivalente a due terzi in più del limite stesso.
Riepilogando, quindi si avrà:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni | Fino ad € 46.123 | 23,10% | 23,19% |
Da € 46.123,01 ad € 76.872 | 24,10% | 24,19% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | Fino ad € 46.123 | 20,10% | 20,19% |
Da € 46.123,01 ad € 76.872 | 21,10% | 21,19% |
Il limite di € 76.872 è valido solamente per i soggetti iscritti alle Gestioni INPS, al 31 dicembre 1995 o con un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad € 100.324, non frazionabile mensilmente. |
Mod. F24
Di seguito Le indichiamo punto per punto la procedura per la corretta compilazione del modello F24; in particolare, occorre indicare:
- il codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
- la causale contributo;
- il codice Inps: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall’INPS con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);
- il periodo di riferimento “da”: il mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- il periodo di riferimento “a“: il mese e anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- gli importi a debito versati: importo dei contributi che si versano;
- gli importi a credito eventualmente compensati.
I codici da utilizzare per il versamento sono:
- AF – contributi dovuti sul minimale (artigiani);
- CF – contributi dovuti sul minimale (commercianti).