Termine di compilazione Modello UNICO
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Come ogni anno sta per arrivare anche il tempo per la compilazione del Modello UNICO.
Illustriamo quindi brevemente quali sono le novità intervenute nel modello ed illustriamo, inoltre le particolarità degli oneri detraibili e deducibili da inserire nel quadro RP.
Nella lista che segue troverà tutte le informazioni relative alle novità intervenute nel Modello Unico PF/2016, relativo all’anno d’imposta 2015, nonché la consueta ed aggiornata elencazione delle spese detraibili e deducibili. |
Le novità del Modello UNICO PF/2016 e della tassazione/detrazione/deduzione
LE MODIFICHE INTERVENUTE NEI QUADRI – Il frontespizio
A seguito della “nuova collaborazione fra Fisco e contribuente” definita compliance, si assiste ad una modifica del frontespizio del modello.
Infatti, nel Frontespizio, sezione “Firma della dichiarazione”, la nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634-636, della Legge n. 190 del 2014) e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione.
L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
In questo modo contribuente ed eventuale intermediario esprimono un doppio consenso all’invio delle predette comunicazioni.
Le nuove opzioni per il 2 per mille
È prevista la possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Il quadro B
È stato introdotto il nuovo campo “codice identificativo del contratto” la cui compilazione, in caso di assoggettamento a cedolare secca dei canoni di locazione, è alternativa a quella del campo “estremi di registrazione del contratto”.
Innalzamento delle soglie di non imponibilità di taluni redditi
È passato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo; la L. 190/2014 ha infatti innalzato da 6.700 a 7.500 la deduzione forfetaria per i redditi prodotti da tali lavoratori frontalieri.
È inoltre riconosciuta un’esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia.
Tali esenzioni andranno indicate, nella opportuna misura nel quadro RC, rigo RC 5.
Il quadro CR (eliminato in parte) ed il nuovo quadro CE
Nel quadro CR sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, in quanto l’intera disciplina che regolamenta tale credito è stata oggetto di revisione da parte del Decreto Internazionalizzazione (Decreto Legislativo n. 147/2015) che ha esteso a tutti i contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi. Pertanto, i contribuenti che intendono avvalersi della relativa agevolazione sono tenuti a compilare il quadro CE presente suo fascicolo 3.
La negoziazione ed il credito d’imposta
In caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta (rigo CR16) commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro.
Integrazione del Modello Unico/2016
Nel caso in cui si intenda correggere o integrare un precedente Mod. Unico 2016, nel rigo RN42 è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito Irpef chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata.
Nel caso in cui si intenda correggere o integrare un precedente mod. Unico 2016, nei righi RV6 (addizionale regionale) e RV14 (addizionale comunale) è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata.
Il quadro RX
Sono stati aggiunti i righi RX37 e RX38 (imposte sostitutive quadro RQ).
LE MODIFICHE INTERVENUTE nelle detrazioni/deduzioni
Le spese funebri
È riconosciuta la detrazione del 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse.
La novità consiste nel fatto che fino al 2014 le spese funebri godevano della detrazione al 19% fino ad un massimo di spesa di euro 1549,83 e, in particolare, solo se sostenute esclusivamente per decessi di soggetti ex art. 433 Cod. civ.
soggetti ex art. 433 Cod. civ. 1) il coniuge 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi[, anche naturali] 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti 4) i generi e le nuore 5) il suocero e la suocera 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali |
A decorrere dal 1/1/2015 le spese funebri detraibili sono quelle sostenute in conseguenza di un decesso, purché effettivamente sostenute, indipendentemente dal legame di parentela previsto dall’art. 433 Cod. civ.
Le spese per istruzione
È introdotta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
La novità consiste nel fatto che fino all’anno d’imposta 2014 le spese per la frequenza di scuole quali: scuola materna, elementari e medie non erano considerate detraibili. A decorrere dal 2015 invece, tali spese, per un massimo di euro 400 a studente sono considerate detraibili.
Sono tali ad esempio le spese per le rette corrisposte ed i buoni mensa.
Particolare modifica in materia di spesa universitaria dettabile è quella che riconosce una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
In questo caso la novità consiste nel fatto che a decorrere dall’anno d’imposta 2015 anche le spese sostenute per la frequenza di università non considerate statali può beneficiare della detrazione al 19% della spesa medesima; tale detrazione trova il limite, nel caso di spese relative alle università non statali, nell’importo massimo della retta stabilito per le corrispondenti università statali.
Proroga delle detrazioni relative al 50% e 65% e connesso “bonus arredi”
È prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio; inizialmente la detrazione era prevista nella misura del 36% è poi passata al 41% per poi innalzarsi al 50%. Tale ultima misura, ad incentivo delle ristrutturazioni viene ultimamente prorogata di anno in anno.
Connessa alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio è anche la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro; la misura della detrazione al 50% è stata prorogata a tutto il 2015.
Relativamente agli interventi connessi al risparmio energetico, misura di detrazione inizialmente prevista per il 55%, per l’anno 2015 è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
Anche detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità è prorogata per tutto l’anno d’imposta 2015.
Di nuova introduzione è il riconoscimento di una detrazione del 65 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Detrazioni in favore delle ONLUS
Passa da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26 per cento.
ALTRE NOVITÀ
- È riconosciuta la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali già prevista per l’Imu, anche per l’Imi e l’Imis.
- È riconosciuta l’esenzione dall’Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca.
- Passa da 640 a 960 euro all’anno l’importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti nonchè ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro.
Elenco della documentazione necessaria
alla redazione della Sua dichiarazione dei redditi
DATI ANAGRAFICI
FAMILIARI A CARICO
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DICHIARANTE |
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REDDITI DEI TERRENI (QUADRO A) E DEI FABBRICATI (QUADRO B)
q DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:
q DA COMPILARE NEL CASO DI VARIAZIONI:
1. ACQUISTI O VENDITE
2. CANONI DI LOCAZIONE
Documentazione necessaria: ¨ Visura catastale aggiornata; ¨ Bollettini o modelli F24 di versamento IMU (acconto e saldo), MINI IMU relativi all’anno 2015; ¨ Atti notarili riguardanti acquisti, donazioni, vendite; ¨ Contratto di locazione immobili di proprietà; ¨ Copia della ricevuta della registrazione del contratto d’affitto; ¨ Copia della lettera raccomandata eventualmente inviata all’inquilino con relativa ricevuta della spedizione ricevuta di ritorno per comunicare l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO C) E ALTRI REDDITI PERCEPITI (QUADRO D)
(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito) ¨ n. __________ mod. CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione; ¨ bonus Irpef ricevuto nel corso del 2015; ¨ indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail); ¨ assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, con evidenze contabili o estratti conto in cui venga provato l’addebito; documentazione relativa all’assegno di mantenimento all’ex coniuge (atti tribunale, quietanze, ecc.); ¨ indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc.); ¨ documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.; ¨ n. _______ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti; ¨ n. _______ certificati degli utili percepiti da società; ¨ n. _______ certificazioni inerenti le ritenute d’acconto subite; ¨ indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8‰, DEL 5‰ E DEL 2‰
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oneri detraibili e deducibili | ||
TIPOLOGIA |
Documentazione necessaria |
ANNOTAZIONI |
RIGO RP1 colonna 2 – Spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili e diverse da quelle della colonna 1 del RIGO RP1) | · Fattura comprovante la spesa medica
· Scontrino “parlante” · Eventuale prescrizione del medico curante |
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RIGO RP1 colonna 1 – Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Per queste spese c’è la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. Unico, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (rigo RP2).
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· Fattura comprovante la spesa medica
· Scontrino “parlante” · Eventuale prescrizione del medico curante |
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RIGO RP2 – Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti: spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta.
La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. |
· Fatture comprovanti la spesa
· Scontrini comprovanti la spesa · Documentazione relativa alla patologia esente riconosciuta (tesserino rosa) |
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Rigo P3 – Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:
Spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap e le spese per sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap.
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
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· Fatture comprovanti la spesa
· Scontrini comprovanti la spesa · Documentazione relativa alla dichiarazione di disabilità emessa dalla idonea Commissione |
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Rigo RP4 – Spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap.
o di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo RP4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (es. il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).
Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
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· Fatture comprovanti la spesa
· Documentazione relativa all’handicap limitante
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Rigo RP5 – Spesa per l’acquisto del cane guida per non vedenti.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
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Rigo RP8 – Interessi passivi, relativi a oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto[1]. |
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Rigo RP8 – codice 8 – Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993. | ||
Rigo RP8 – codice 9 – Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici. | ||
Rigo RP8 – codice 10 – Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale. | ||
Rigo RP8 – codice 11 – Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. | ||
Rigo RP8- codice 12- Spese per istruzione diverse da quelle universitarie | Fatture e ricevute relative alle spese sostenute | |
Rigo RP8 – codice 13 – spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. | Pezze giustificative relative alle rette sostenute per la frequenza universitaria | |
Rigo RP8 – codice 14 – spese funebri sostenute per il decesso di soggetti anche in assenza di un vincolo di parentela. |
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Rigo RP8 – codice 15 – spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
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Rigo RP8 – codice 16 – Spese per attività praticate dai ragazzi.
La detrazione riguarda le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
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Ricevute di frequenza alle attività sportive nelle quali è indicato il nominativo del ragazzo | |
Rigo RP8 – codice 17- compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
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Fattura emessa dall’agente immobiliare | |
Rigo RP8 – codice 18 – spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione
in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
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Contratto di affitto
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Rigo RP8 – codice 20 – erogazioni liberali in denaro, , a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
· Onlus; · organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; · altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; · amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; · associazioni sindacali di categoria.
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Pagamenti effettuati con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte | |
Rigo RP8 – codice 21 erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
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Pagamenti effettuati con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte | |
Rigo RP8 – codice 22 – erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818).
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Pagamenti effettuati con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte | |
Rigo RP8 – codice 23 – erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale.
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Pagamenti effettuati con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte | |
Rigo RP8 – codice 24 – erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”.
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Rigo RP8 – codice 25 – spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico.
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La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. | |
Rigo RP8 – codice 26 – erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. | La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
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Rigo RP8 – codice 27 – erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo.
Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
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Ricevute rilasciate dall’ente | |
Rigo RP8 – codice 28 – erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367).
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Ricevuta rilasciata dalla fondazione | |
Rigo RP8 – codice 29 – spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.
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Fattura del veterinario | |
Rigo RP8 – codice 30 – spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.
Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).
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Rigo RP8 – codice 31 – erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa.
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Ricevute emesse dai soggetti in questione | |
Rigo RP8 – codice 32 – contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
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Copie dei pagamenti | |
Rigo RP8 – codice 33 – spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati
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Copie dei pagamenti | |
Rigo RP8 – codice 35 – erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. | Copie dei pagamenti | |
Rigo RP8 – codice 36 – premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. |
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Rigo RP8 – codice 37 – premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
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Rigo RP8 – codice 99 – altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.
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ONERI DETRAIBILI AL 26% | ||
Tipologia | documentazione necessaria | ANNOTAZIONI |
RIGO RP8 – codice 41 – erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
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Pezze relative al pagamento | |
RIGO RP8 – codice 42 – erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del DL 28 dicembre 2013, n.149.
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ONERI DEDUCIBILI | ||
TIPOLOGIA | Documentazione necessaria | ANNOTAZIONI |
Rigo RP21 – Contributi previdenziali e assistenziali
Indicare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano tra queste spese anche: – i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti). – i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); – i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”. |
Copia dei pagamenti effettuati | |
Rigo RP22 – Assegno periodico corrisposto al coniuge
– assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. · |
· Codice fiscale del coniuge al quale sono corrisposti gli assegni
· Sentenza di separazione/divorzio per la verifica che nell’assegno non siano inclusi i figli |
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Rigo RP23 – Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
– indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. |
– Bollettini INPS relativi al pagamento dei contributi
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Rigo RP24 – Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose:
– erogazioni liberali in denaro a favore di varie istituzioni religiose.
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· Ricevute rilasciate dalle istituzioni religiose
· Versamenti in c/c postale, bancario o carta di credito |
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Rigo RP25 – Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità:
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· Fatture comprovanti la spesa sostenuta recanti il nominativo e codice fiscale dell’assistito
· Prova dei pagamenti
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Rigo RP26 – Altri oneri deducibili:
I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:
– ‘6’ per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica di tale limite concorre anche l’importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica 2016, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. – La ‘7’ per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. – ‘8’ per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: – ONLUS (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); – APS iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383); – fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); – fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 20163 2013 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181). – ‘4’ per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: – università e fondazioni universitarie; – istituzioni universitarie pubbliche; – enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; – enti parco regionali e nazionali;
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Quietanze comprovanti i pagamenti avvenuti | |
9’ per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: – università e fondazioni universitarie; – istituzioni universitarie pubbliche; – enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; – enti parco regionali e nazionali; ‘11’ per gli altri oneri deducibili. Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano: – gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell’art. 433 del codice civile); – i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013); – le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione; – le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; – il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2015 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42); – le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato; – il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Adozione di minori stranieri”); |
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Righi da RP27 a RP31 – Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.
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Quietanze di pagamento | |
Rigo RP32 – Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione
La deduzione, che spetta nella misura del 20 per cento, viene ripartita in 8 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.
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Dati necessari:
· data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o costruito · spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro · l’importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari oggetto dell’agevolazione.
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Rigo RP33- Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione.
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ONERI DETRAIBILI AL 36%/41%/50%/65% | ANNOTAZIONI | |
Righi da RP41 a RP47 – Oneri per il recupero del patrimonio edilizio
La detrazione d’imposta è pari al: · 50 % per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014; · 41 % per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006; · 36 % per le spese sostenute: a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di: · 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012; · 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014. |
· Fatture comprovanti le spese
· Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
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Righi da RP41 a RP47 – Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile e spetta a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione |
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Righi da RP41 a RP47 – Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità
(Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003), |
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Righi da RP41 a RP47 – Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detrazione per le spese sostenute dal 2005 al 2006. |
DETRAZIONE BONUS ARREDI | ANNOTAZIONI
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Rigo RP 57 – Bonus arredi
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione |
· fatture di acquisto comprovanti la spesa
· Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. · Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. · È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti |
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ONERI DETRAIBILI 50%/65% | ANNOTAZIONI | |
Righi da RP61 a RP64 – spese sostenute dal 2008 al 2015 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
La detrazione d’imposta è pari al: n 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013; n 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. Per le spese sostenute dal 2011 al 2015 la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci). Le tipologie di interventi previste sono:
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L’asseverazione può essere:
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