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Imbullonati: domanda di aggiornamento catastale

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Dal 2016 escono fuori dalla stima catastale degli immobili strumentali, appartenenti alle categorie catastali D ed E, i relativi imbullonati ossia quei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo cui l’immobile è destinato.

È questa una delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), in cui al comma 21 espressamente è stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Fino al 2015, invece, i predetti imbullonati dovevano essere inclusi.

Quindi, per gli immobili che, al 1° gennaio 2016, già risultano accatastati occorre procedere allo scorporo della valutazione attribuita ad essi, così da determinare l’IMU e la TASI sulla rendita catastale al netto del valore dato agli imbullonati.

Al riguardo con il comma 22, il legislatore dispone, infatti, che dal 1° gennaio di quest’anno i soggetti interessati possono presentare apposita domanda di aggiornamento al catasto. A tal fine è stata resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia la nuova versione 4.00.3 della procedura Docfa, con le relative istruzioni operative, seguendo il percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati – Docfa.

 

Imbullonati degli immobili strumentali di categoria D ed E
Fino al 2015 Dal 2016
Inclusi nella stima catastale dell’immobile strumentale Esclusi dalla stima catastale dell’immobile strumentale

 

La domanda di aggiornamento catastale con effetto retroattivo

Limitatamente al 2016, il legislatore (comma 23 della stessa Legge di Stabilità 2016) consente di presentare domanda di aggiornamento catastale, per lo scorporo degli imbullonati, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016. In particolare, se la domanda è presentata entro il prossimo 15 giugno, lo scorporo avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

 

Effetto retroattivo domanda di aggiornamento catastale
Termine di presentazione Effetto retroattivo
Entro il 15 giugno 2016 Dal 1° gennaio 2016
Dopo il 15 giugno Nessun effetto retroattivo (trattandosi di variazione di rendita dovuta da una misura imposta dal legislatore, questa, avrà effetto dal 1° gennaio 2017)

 

Le componenti immobiliari da includere

In seguito ad una serie di chiarimenti intervenuti nel tempo e forniti dall’Amministrazione finanziaria, è possibile riepilogare nella tabella che segue le componenti da includere.

 

Inclusione
Componenti da includere Descrizione Esempi
Suolo Si tratta del lotto di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, così come rappresentato nelle planimetrie catastali, redatte nel rispetto delle disposizioni in materia. In particolare, esso è rappresentato, di norma, da aree coperte, sedime delle costruzioni costituenti l’unità immobiliare, e da aree scoperte, accessorie e pertinenziali.
Costruzioni Si tratta di opere edili aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate.

 

Vi rientrano ad esempio i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi.
Elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che

ne accrescono la qualità e l’utilità

Trattasi di quelle componenti che risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità immobiliare. Le componenti così caratterizzate conferiscono all’immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale. La stima catastale deve essere limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato degli elementi in questione, senza prendere in considerazione un eventuale sovradimensionamento degli stessi, non rispondente alle ordinarie esigenze di una pluralità di eventuali utilizzatori. Gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili.

 

Componenti da escludere

Sono, invece, da escludere dalla stima catastale, “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

La tabella che segue, riporta (a titolo esemplificativo) ciò che occorre escludere, anche alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, facendo distinzione tra i diversi soggetti interessati.

 

Esclusioni
Soggetto Componenti da escludere Note
Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche Le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici. Con riferimento ai pannelli fotovoltaici, fanno eccezione i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

Ci si riferisce in particolare a quelle installazioni in cui i pannelli costituiscono essi stessi struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni, ed in assenza dei quali, quindi, non vi sarebbe più una copertura o una chiusura verticale della costruzione, in modo da renderla inutilizzabile.

Tali pannelli, vanno, dunque, inclusi nella stima catastale.

Industrie manifatturiere I macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata (sistemi di automazione e propulsione, pompe, motori elettrici, carriponte e gru, apparecchiature mobili, macchine continue, macchinari per miscelazione, macinazione, pressatura, formatura, taglio, tornitura, laminazione, tessitura, cottura ed essicazione dei prodotti).  
Industrie siderurgiche Altoforni  
Raffinerie I forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sotto vuoto, gli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti della raffinazione (reforming, desolforazione, isomerizzazione, alchilazione etc), nonché gli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque.  
Impianti di risalita Funi, carrelli, sospensioni e cabine, motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa.

 

Restano comprese nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.
Parchi di divertimento Attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili. Non così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, ecc. che si configurano come vere e proprie costruzioni.  

 

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Altre precisazioni fornite nel tempo dall’Amministrazione finanziaria sono quelle riportate di seguito, e di cui, pertanto, occorre tener conto nello scorporo o accatastamento dell’immobile.

 

Altre precisazioni
Soggetto Componenti da includere Componenti da escludere
Centrali fotovoltaiche Suolo, ovvero le strutture su cui si ergono eventuali opere di fondazione; i locali tecnici per i sistemi di controllo e di trasformazione; le opere varie di sistemazione, quali recinzioni, percorsi ecc.  
Centrali eoliche Il suolo; le opere di fondazione; le torri; i locali tecnici per i sistemi di controllo e di trasformazione; le opere varie di sistemazione, quali recinzioni, percorsi ecc.  
Silos Le strutture poste a monte e a valle del processo produttivo svolto nell’unità immobiliare, destinate al semplice stoccaggio di materie prime, prodotti finiti o semilavorati, ancorché allo stato liquido, aeriforme o solido granulare, perché sono da considerarsi costruzioni,

al pari di magazzini.

 
Opere idrauliche Opere di sbarramento, di presa e di scarico delle acque, i pozzi piezometrici, le gallerie di derivazione e i canali, perché sono da considerarsi costruzioni. Sono, invece, da escludere le condotte forzate, poiché sono da considerarsi elementi impiantistici funzionali al processo produttivo.
Infrastrutture di telefonia mobile   Tutte le infrastrutture realizzate per l’istallazione di telefonia mobile non devono essere prese in considerazione per la stima della rendita catastale. Ciò sta significando che escono fuori dalla valorizzazione catastatale edifici ed accessi agli edifici, tubature, piloni, antenne, tralicci,, pali, centraline, ecc. Pertanto, non sarà oggetto di stima catastale e quindi non dovrà essere accatastata ad esempio la cabina realizzata come centralina di un operatore telefonico, ma dovrà essere oggetto di accatastamento un eventuale nuovo edificio costruito dallo stesso operatore ma adibito ad uso ufficio. Così come una eventuale antenna montata sul predetto edificio non dovrà essere considerata nella stima catastale dell’edificio stesso.

 

Le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate per la domanda di aggiornamento

L’Agenzia delle Entrate, precisa che le variazioni per scorporo degli imbullonati dovranno prendere in considerazione una unità immobiliare per ciascun atto di aggiornamento. Quindi, una domanda da presentare per ciascun aggiornamento da effettuare.

A tal fine, nella compilazione del Quadro B – Dati generali del Modello D:

  • nella Sezione “Unità Immobiliari” in corrispondenza della voce “Variazione”, indicare 1;
  • nella Sezione “Unità derivate” in corrispondenza della voce “Speciale e categoria F”, indicare 1;
  • nella Sezione “Tipologia di documento” dovrà essere indicata la specifica tipologia denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22”.

Non occorre, invece, compilare la sezione “Tipo mappale“, così come non dovrà essere compilata la “Causale di Presentazione“, poiché sarà generata automaticamente dall’applicativo quando viene selezionata la specifica Tipologia di documento della sezione successiva.

 

Da tener presente

La domanda di aggiornamento per “scorporo degli impianti” deve essere corredata della planimetria dell’unità immobiliare.

Occorre, inoltre ricordare le seguenti regole:

  • in fase di accettazione, l’atto di aggiornamento viene sottoposto, oltre alle verifiche usuali, ad ulteriori verifiche concernenti: la rappresentazione planimetrica dell’unità immobiliare variata; la categoria catastale proposta; la rendita catastale proposta; il mancato rispetto dei suddetti criteri comporta la non registrabilità dell’atto di aggiornamento e la restituzione dello stesso al professionista che lo ha presentato, con le indicazioni delle relative motivazioni;
  • la domanda di aggiornamento per scorporo non è compatibile con variazioni di sagoma, consistenza, distribuzione degli spazi della unità immobiliare già censita, in relazione alle quali sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto;
  • la domanda di aggiornamento per lo scorporo è, invece,  compatibile con modesti interventi edilizi che non alterano la natura, lo sviluppo planivolumetrico e la consistenza delle componenti costituenti l’unità immobiliare e che, pertanto, non hanno diretta influenza sul classamento e sulla stima della rendita catastale;
  • la domanda è compatibile con l’indicazione di una categoria catastale proposta di un gruppo (D o E) diverso da quello a cui appartiene la categoria catastale, già agli atti del catasto, dell’unità immobiliare oggetto di variazione;
  • la domanda è compatibile con l’indicazione di una rendita catastale proposta in diminuzione rispetto a quella, già agli atti del catasto, dell’unità immobiliare oggetto di variazione.

L’annotazione in visura catastale

Come da indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, le variazioni per “scorporo degli impianti” saranno identificabili in visura attraverso la seguente causale: “Variazione del gg/mm/aaaa n. xxx/aaaa in atti dal gg/mm/aaaa (protocollo n. xxxxx) Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”.

 

08 Giu 2016

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