Modello MUD 2016: omessa presentazione
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Il 30 aprile 2016 (anche se era sabato) è scaduto il termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) riferito al periodo d’imposta 2015.
Con il MUD (istituito con la Legge n. 70/1994), i soggetti interessati denunciano i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell’anno precedente.
Per il MUD 2016 è confermato lo stesso modello utilizzato nel 2015 e previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, il quale si articola in 6 differenti comunicazioni, ciascuna riferita ai diversi soggetti obbligati all’invio (si veda tabella che segue):
Modello MUD/2016 (periodo d’imposta 2015) | |
Termine di presentazione | Composizione del Modello |
30 aprile 2016
(anche se sabato) |
1) Comunicazione Rifiuti Speciali;
2) Comunicazione Veicoli Fuori Uso; 3) Comunicazione Imballaggi; 4) Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE); 5) Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione; 6) Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. |
Soggetti obbligati
Sono obbligati all’invio del MUD 2016 i soggetti riportati nella tabella che segue da cui si può notare che ciascuno di essi invia la relativa comunicazione di cui si compone il modello stesso.
Soggetti interessati | |
Tipologia comunicazione | Soggetti obbligati |
Comunicazione Rifiuti Speciali |
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Comunicazione veicoli fuori uso | Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. |
Comunicazione imballaggi |
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Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche | Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 in particolare:
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Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione | Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. |
Soggetti esonerati
Non presenta il MUD chi nell’anno di riferimento non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti. Quindi, non era tenuto a presentare il MUD 2016, entro lo scorso 30 aprile, il soggetto che nel 2015 non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti. Inoltre sono esonerati dalla presentazione del MUD:
- coloro che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti (solo se si tratta di rifiuti non pericolosi);
- i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 (in particolare, sono esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque; fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi);
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione ma a condizione che non abbiano prodotto rifiuti pericolosi;
- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio, a condizione che non abbiano prodotto rifiuti pericolosi;
- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro, a condizione che non abbiano prodotto rifiuti pericolosi ;
- i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa , a condizione che non abbiano prodotto rifiuti pericolosi;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che non producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
CCIAA competente e modalità di invio
Il MUD va inviato alla CCIAA competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.
Dunque, per un’impresa obbligata alla presentazione del MUD con sede della propria attività o unità locale nella provincia di Caserta, il Modello è da inviarsi alla CCIAA di Caserta.
La tabella che segue riporta le modalità di invio.
Modalità invio MUD | ||
Modalità di invio | Predisposizione del file | Note |
Invio telematico
(E’ la modalità preferenziale) |
Software predisposto da Unioncamere e disponibile al link:
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In entrambi i casi il file predisposto deve essere firmato digitalmente e inviato (telematicamente) attraverso il sito:
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Altro software gestionale di studio | ||
Cartacea | Mezzo raccomandata semplice senza avviso di ricevimento indirizzata alla CCIAA competente | Tale modalità è consentita esclusivamente ai produttori iniziali che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali. |
Tabella spese dovute
Spese MUD | ||
Modalità di invio | Diritti di segreteria | Modalità di pagamento |
Invio telematico
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10 euro per ogni unità locale dichiarante
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Carta di credito o Telemaco Pay
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Cartacea | 15 euro per ogni unità locale dichiarante | Bollettino postale in cui inserire gli estremi di c/c e la causale così come indicati dalla CCIAA competente (consultare il sito della CCIAA). La ricevuta del pagamento eseguito va allegata al modello inviato. |
Tardiva o omessa presentazione del MUD
Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata presentazione.
La normativa vigente consente di presentare il MUD entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine. In questo caso l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria va da 26,00 euro a 160,00 euro.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).
Per le “Comunicazione Veicoli Fuori Uso” in caso di omessa o irregolare presentazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va, invece, da Euro 3.000 a Euro 18.000 (D.Lgs. 209/2003 art. 13, c.7).
Per la comunicazione produttori AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), la mancata o incompleta comunicazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da Euro 2.000 a Euro 20.000 (D.Lgs. 151/2005 art.16, c.9).
In ogni caso l’ente competente all’irrogazione della sanzione è la provincia.
Sistema sanzionatorio MUD | ||
Ipotesi | Sanzione | Note |
MUD presentato oltre il 30 aprile 2016 ma entro il 29 giugno 2016 | Da 26 euro a 160 euro
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MUD presentato oltre il 29 giugno 2016 | Da 2.600 euro a 15.500 euro | · Se oggetto del MUD è la Comunicazione Veicoli Fuori Uso, la sanzione va da 3.000 euro a 18.000 euro;
· Se oggetto del MUD è la Comunicazione produttori AEE, la sanzione va da 2.000 euro a 20.000 euro. |
MUD incompleto o inesatto | Da 2.600 euro a 15.500 euro |