Operazioni straordinarie e Unico
posted in Fiscal News by redazione
Le operazioni straordinarie che possono interessare la vita della società, comportano effetti rilevanti sia per quanto riguarda il termine di presentazione della dichiarazione, sia con riferimento ai termini di versamento.
Si analizzano, di seguito, per mezzo di tabelle riassuntive, gli aspetti appena richiamati.
I termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
Analizziamo, con lo schema che segue, i termini di presentazione della dichiarazione a seguito delle operazioni straordinarie.
Operazione straordinaria | Chi deve presentare la dichiarazione? | A quale periodo è relativa? | I termini |
Liquidazione (inizio) | Liquidatore | Inizio periodo d’imposta – data dello scioglimento. | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di scioglimento. |
Liquidazione (fine) | Liquidatore | Intero periodo di liquidazione (se la liquidazione è durata meno di 5 anni). | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di deposito del bilancio finale. |
Fallimento | Curatore fallimentare | Dall’inizio del periodo d’imposta alla data di fallimento. | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di nomina del curatore fallimentare. |
Trasformazione (da soggetto non Ires a soggetto Ires) – ante-trasformazione | Rappresentante legale | Dall’inizio del periodo d’imposta alla data in cui ha effetto la trasformazione. | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione. |
Trasformazione (da soggetto non Ires a soggetto Ires) – post-trasformazione | Rappresentante legale | Dalla data in cui ha effetto la trasformazione alla chiusura del periodo d’imposta. | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di chiusura del periodo d’imposta. |
Trasformazione (da soggetto Ires a soggetto non Ires) – ante-trasformazione | Rappresentante legale | Dall’inizio del periodo d’imposta alla data in cui ha effetto la trasformazione. | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di chiusura dell’esercizio. |
Trasformazione (da soggetto Ires a soggetto non Ires) – post-trasformazione | Rappresentante legale | Dalla data in cui ha effetto la trasformazione alla chiusura del periodo d’imposta. | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di chiusura dell’esercizio. |
Fusione (ante-fusione) | Società incorporante | Dall’inizio del periodo d’imposta alla data in cui ha effetto la fusione | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la fusione. |
Fusione (post-fusione) | Società incorporante | Dalla data in cui ha effetto la fusione alla chiusura del periodo d’imposta. | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di chiusura dell’esercizio. |
Scissione parziale | Ciascuna società partecipante alla fusione | Intero periodo d’imposta. | Entro gli ordinari termini. |
Scissione totale (ante-scissione) | Società beneficiaria | Dall’inizio del periodo d’imposta alla data in cui ha effetto la scissione. | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la scissione. |
Scissione totale (post-scissione) | Società beneficiaria | Dalla data in cui ha effetto la scissione alla chiusura del periodo d’imposta | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di chiusura del periodo d’imposta |
Conferimento d’azienda | Conferente e conferitario | Intero periodo d’imposta | Ordinari termini |
Cessione d’azienda | Cedente e cessionario | Intero periodo d’imposta | Ordinari termini |
I termini di versamento delle imposte
Analizziamo, con lo schema che segue, i termini di versamento dei saldi e degli acconti delle imposte dirette.
Termine versamento saldo | Termine versamento acconto | |
LIQUIDAZIONE | Entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Persone fisiche e società di persone: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. |
Il liquidatore non è tenuto al versamento degli acconti delle imposte sui redditi, salvo nel caso di esercizio provvisorio. |
FALLIMENTO | Nessun obbligo di pagamento delle imposte in capo al curatore fallimentare (la dichiarazione è volta a consentire l’insinuazione al passivo da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Il pagamento delle imposte sul reddito dovute dall’imprenditore individuale e dai soci della società di persone falliti grava su questi ultimi. |
Nessun obbligo di pagamento degli acconti in capo al curatore fallimentare. |
TRASFORMAZIONE da società di persone a società di capitali | Entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Persone fisiche e società di persone: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
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La società non versa l’acconto Ires (perché è il suo primo esercizio).
I soci della società di persone possono versare l’acconto Irpef con il metodo previsionale.
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TRASFORMAZIONE da società di capitali in società di persone | Entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. | La società trasformanda dovrà versare l’acconto Ires solo se la trasformazione avviene dopo il termine previsto per il versamento.
I soci della società di persone potranno versare gli acconti secondo il metodo storico, senza tener conto degli utili del soggetto Ires (ma potranno altresì optare per il metodo previsionale). |
TRASFORMAZIONE NELL’AMBITO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI SOCIETA’ (società di persone/ capitali) | Entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. | L’operazione non impatta sul termine di versamento delle imposte e degli acconti. |
FUSIONE | Entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Persone fisiche e società di persone: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. |
Gli obblighi di versamento, compresi gli acconti, della società incorporata gravano su quest’ultima se scadenti prima della data di efficacia della fusione.
A decorrere da questo termine, tutti i versamenti dovranno essere effettuati dalla società incorporante. |
SCISSIONE PARZIALE | Entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. | Tutti gli obblighi di versamento, compreso il versamento degli acconti, rimangono a carico della società che si è scissa. |
SCISSIONE TOTALE | Entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Persone fisiche e società di persone: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. |
Gli obblighi di versamento (acconti compresi) gravano:
– sulla società che si estingue se devono essere adempiuti prima della data di efficacia della scissione; – sulle società beneficiarie se devono essere adempiuti dopo la data di efficacia della scissione (in base alla quota di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse). |