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Quattordicesima 2015: liquidazione a luglio

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Come di consueto, anche per l’anno 2016, la somma aggiuntiva viene attribuita:

  • sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2016, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2016 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione;
  • per la gestione pubblica, sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2016, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2016 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2016.

La quattordicesima

Le ricordiamo che la quattordicesima è stata introdotta per la prima volta nel 2007 dal Governo Prodi, rivolto in favore dei pensionati ultra-sessantaquattrenni titolari di determinati condizioni reddituali.

 

OSSERVA – Per quest’anno, sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1953. L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.

 

Le facciamo notare, inoltre, che la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, in quanto il relativo diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

 

I requisiti contributivi

È nostra cura metterLa al corrente che per poter godere della somma aggiuntiva, la quale varia in base agli anni di contributi maturati e all’appartenenza della categoria di lavoro (dipendente o pubblico), è necessario possedere i seguenti requisiti contributivi:

 

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva
Anni di contribuzione Anno 2016
Fino a 15 anni Fino a 18 anni 336 euro
Oltre 15 anni e fino a 25 anni Oltre 18 anni e fino a 28 anni 420 euro
Oltre 25 anni Oltre 28 anni 504 euro

 

NOTA BENE – Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi. Mentre nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.

 

I requisiti reddituali

Per poter godere della quattordicesima mensilità, bisogna rispettare i seguenti limiti reddituali (erogata sulla base del solo reddito personale):

 

Anni di contribuzione Anno 2016
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi TM mensile TM annuo TM annuo *1,5 Somma agg. Limite massimo
≤ 15 anni ≤ 18 anni €501,89 €6.524,57 €9.786,86 €336 €10.122,86
>15 ≤ 25 anni >18 ≤ 28 anni €420 €10.206,86
> 25 anni > 28 anni €504 €10.290,86
N.B. Gli importi sono determinati con il coefficiente di perequazione preventivo per l’anno 2014 pari all’1,1%.

 

REDDITI DA CONSIDERARE

Sono da considerare nel computo del limite massimo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.

Restano esclusi invece:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:

  • delle pensioni di guerra;
  • delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
  • dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa;
  • dei sussidi economici che i Comuni e altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.

 

NOTA BENE – Il beneficio viene concesso interamente fino a un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l’aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).

 

LA VERIFICA REDDITUALE

La verifica reddituale viene effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti o meno di prima concessione del beneficio. Nel dettaglio:

  • nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso;
  • qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:
  • da redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
  • da redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.

 

LA GESTIONE PUBBLICA

Quanto alla gestione pubblica vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva.

Per i redditi da pensione vengono invece considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso dell’anno 2014. In ogni caso, la somma aggiuntiva viene comunque corrisposta in via provvisoria e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitivi.

 

Comunicazione ai pensionati

La informiamo, inoltre, che ai pensionati della gestione privata destinatari della somma aggiuntiva, verrà inviata un’apposita comunicazione (rispettivamente per l’Italia e per l’estero). La voce è presente nel cedolino del mese di luglio 2016.

Mentre i pensionati della gestione pubblica saranno informati del pagamento della somma aggiuntiva con il dettaglio della voce presente nel cedolino del mese di luglio 2016.

Infine, per i pensionati delle gestioni ex ENPALS, la comunicazione della disposizione di pagamento della somma aggiuntiva è inserita all’interno delle annotazioni del certificato di pensione.

29 Giu 2016

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