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Zfu Lombardia: agevolazioni

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Agevolazioni Zfu Lombardia

Con la Circolare 21801/2016 del Mise è stata data concreta attuazione all’intervento per la concessione di agevolazioni fiscali a favore delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia.

Istituita con l’articolo 1, comma 445, della Stabilità 2016 (Legge 208/2015), la zona franca della Lombardia comprende i centri storici o i centri abitati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

La stessa norma, ai commi 446-452, stabilisce nel dettaglio le caratteristiche dei beneficiari e le agevolazioni concedibili, individuando anche le aree dei comuni che rientrano nella zona franca, le risorse finanziarie a copertura dell’intervento, gli specifici requisiti di accesso alle agevolazioni delle imprese e le tipologie di esenzioni fiscali concedibili.

L’intervento prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali, in favore delle microimprese, così come definite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ossia le imprese con meno di 10 occupati e un fatturato, ovvero un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro.

L’importo dell’agevolazione accordata a ciascuna impresa è stato calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili (4,9 milioni di euro), proporzionalmente, sulla base degli importi richiesti nelle istanze; l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, con relativo ammontare spettante, è stato approvato con Decreto Direttoriale del 31 maggio 2016.

L’elenco è reperibile al link:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/zona-franca-lombardia

Nei limiti delle risorse disponibili, le imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali, riconosciute esclusivamente per il periodo d’imposta 2016:

  • esenzione dalle imposte sui redditi;
  • esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
  • esenzione dall’imposta municipale propria.

Fruizione dell’agevolazione

Il Provvedimento del 6 giugno 2016, dispone le modalità di fruizione delle agevolazioni, ricordando anzitutto che le stesse sono utilizzabili mediante riduzione dei versamenti da fare tramite Modello F24; questo deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline e Entratel), pena lo scarto dell’operazione.

L’iter prevede la trasmissione, da parte del Mise all’amministrazione fiscale, dei dati identificativi dei beneficiari e dell’importo concesso, nonché le eventuali variazioni. In presenza di modifiche relative ai dati delle imprese ammesse e all’importo dell’agevolazione concessa, l’F24 va presentato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni.

Ciascuna delega di pagamento ricevuta sarà sottoposta dall’Agenzia delle Entrate a controlli automatizzati sulla base dei dati trasmessi dallo Sviluppo economico. Se l’importo utilizzato risulta superiore all’ammontare residuo (cioè quello complessivamente concesso, al netto di quanto già sfruttato con precedenti F24) oppure l’impresa non è compresa nell’elenco dei beneficiari, l’F24 viene scartato e i pagamenti in essi contenuti si considerano non effettuati. Il contribuente viene informato della circostanza tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici.

Codice tributo

Per fruite del beneficio la Risoluzione 45/2016 ha istituito il codice tributo “Z147”. Va esposto nella sezione “Erario” del Modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, in caso di riversamento dell’agevolazione, in quella “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno d’imposta per il quale è riconosciuto il beneficio.

 

16 Giu 2016

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