Il TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, concede ai contribuenti, benefici fiscali differenti in occasione di erogazioni liberali fatte:
a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi (sisma, alluvioni ecc…), come detto in apertura del presente documento;
a soggetti che non perseguono il fine di lucro, indipendentemente dal fine dell’erogazione (non è quindi necessaria la presenza di un evento di disagio).
In funzione di tali finalità la Legge accorda benefici fiscali diversi. Vediamoli insieme.
CONTENUTO
I benefici concessi alle persone fisiche (privati)
I benefici concessi dalla norma sono di tre tipologie e vengono applicati in funzione della tipologia di erogazione elargita:
beneficio fiscale coincidente con la detrazione dall’imposta del contribuente del 19% della spesa sostenuta per l’erogazione, con massimo di spesa sostenibile/detraibile pari ad euro 2.065,83;
beneficio fiscale coincidente con la detrazione dall’imposta del contribuente del 26% della spesa sostenuta per l’erogazione, con massimo di spesa sostenibile/detraibile pari ad euro 30.000;
beneficio fiscale coincidente con le minori imposte calcolate dovute alla deduzione dal reddito complessivo della somma destinata all’erogazione liberale medesima con un limite massimo deducibile pari al 10% del reddito complessivo.
I benefici concessi alle persone fisiche e giuridiche (titolari di partita IVA)
Premettiamo che in caso di persone fisiche titolari di P. IVA, nulla vieta alle stesse di effettuare erogazioni in qualità di persone fisiche “private” ricadendo quindi nelle situazioni di cui alla tabella precedente.
Nel caso in cui, invece, un soggetto voglia effettuare in qualità di “ditta” una erogazione liberale il trattamento fiscale ed il conseguente beneficio saranno i seguenti.
L’importo dell’erogazione è deducibile (per somme non superiori ad euro 2.065,83 o al massimo fino a concorrenza del 2% del reddito d’impresa medesimo) dal reddito d’impresa di:
persone fisiche titolari di partita IVA;
società di capitali;
società di persone;
enti non commerciali (in caso di svolgimento di attività d’impresa).
DA RICORDARE
Nel caso specifico di erogazioni liberali alle ONLUS il beneficio può essere molteplice ed alternativo.
Prendiamo quindi visione dei seguenti punti.
La persona fisica che effettua un’erogazione liberale ad una Onlus dovrà preventivamente verificare, ai fini del vantaggio fiscale se trattasi di:
erogazione con diritto alla detrazione del 19% perché effettuata in caso di eventi calamitosi ad una Onlus;
erogazione con diritto alternativo alla detrazione del 26% o deduzione dal reddito poiché priva di specifica finalità collegata all’evento calamitoso;
sarà poi necessario valutare l’importo dell’erogazione in funzione della spesa massima sostenibile per ottenere il maggior beneficio fiscale o il 10% del reddito per poter beneficiare del massimo della deduzione spettante (ma questo pare un discorso forzato, anche se utile, dato il fatto che una liberalità è connessa al buon cuore di chi la esegue e non forse in primis al beneficio fiscale);
L’impresa individuale/persona giuridica che effettua un’erogazione liberale ad una Onlus non deve chiedersi nulla poiché essa eseguirà l’erogazione considerando i parametri di legge (massimo di spesa di euro 2.065,83 o 2% del reddito d’impresa), e la medesima verrà dedotta, in funzione di quanto fra parentesi, direttamente dal reddito d’impresa.
ESEMPI
ESEMPIO 1
Chiariamo con un esempio
Il Sig. Viti, titolare della Viti impianti di Giancarlo Viti, impresa individuale vuole effettuare un’erogazione liberale alla Pro Bene Onlus che si occupa di raccolta di beneficienza in caso di calamità naturali.
Il sig. Viti potrà:
effettuare un’erogazione di 1.500 euro come persona fisica, in occasione del recente sisma del 24 agosto. In questo caso la somma sarà detraibile fino ad un massimo di euro 2.065,83, il beneficio in questo caso sarà pari al 19% di euro 1.500 (euro 285);
effettuare l’erogazione a titolo di impresa individuale Viti impianti di Giancarlo Viti, conseguendo un beneficio pari alle minori imposte pagate corrispondenti alla maggiore deduzione dell’erogazione (euro 1.500) nel limiti di euro 2.065,83 o del 2% del reddito d’impresa.
ESEMPIO 2
Sempre il sig. Viti titolare della Viti impianti di Giancarlo Viti effettua un’erogazione liberale di euro 1.350 euro alla Onlus Vivi la Vita, la quale si occupa di offrire assistenza a senza tetto, madri in difficoltà ecc..
La finalità dell’erogazione non è specificamente rivolta alle calamità naturali, ma è solo una erogazione al fine di contribuire alle attività di accoglimento ed integrazione dei soggetti disadattati ed in difficoltà. Il denaro erogato non ha una specifica destinazione ma viene indistintamente utilizzato dalla Onlus per varie opere in funzione dell’esigenza che si presenta.
Il sig. Viti potrà quindi:
IN QUALITÀ DI PERSONA FISICA
detrarre al 26% l’erogazione liberale fino ad un massimo di euro 30.000, in questo caso la detrazione spettante sarà di euro 352; oppure
dedurre dal suo reddito (fino ad un massimo di erogazione pari al 10% del reddito complessivo, quindi derivante sia dall’esercizio della sua attività commerciale che da altri eventuali redditi), conseguendo il beneficio pari alle minori imposte calcolate sul minor reddito ottenuto a seguito della deduzione dell’erogazione;
dedurre dal reddito d’impresa della Viti impianti di Giancarlo Viti l’erogazione effettuata conseguendo un beneficio pari alle minori imposte pagate corrispondenti alla maggiore deduzione dell’erogazione (euro 1.500) nel limiti di euro 2.065,83 o del 2% del reddito d’impresa.
Premessa Dal 30 aprile 2024, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile dal seguente link https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata,...