Unico 2014: risposta ai controlli formali entro il 30.09
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L’Agenzia delle Entrate può emettere comunicazioni a seguito di tre diversi tipi di attività:
- il controllo automatico;
- il controllo formale;
- la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.
Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.
Le comunicazioni a seguito di controllo formale
Il controllo formale (articolo 36 ter del D.P.R. n. 600/1973) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:
- la documentazione conservata dal contribuente;
- i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).
Prima dell’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti dai controlli formali il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.
In pratica, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, quando dall’attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.
La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.
Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.
Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all’invito, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.
Il controllo formale consente di:
- escludere, in tutto o in parte, le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti;
- rideterminare i crediti d’imposta;
- calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Controllo formale Unico 2014
Come accennato, l’Agenzia delle Entrate, nel mese di luglio ha inviato ai contribuenti le richieste di documentazione relative al controllo formale del mod. UNICO 2014 ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73.
Generalmente il contribuente ha a disposizione 30 giorni per fornire all’Agenzia delle Entrate la predetta documentazione.
Con il Comunicato stampa del 28.7.2016, la stessa Agenzia ha precisato che:
- “c’è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate da metà di giugno dalle Entrate. Lo slittamento riguarda le richieste di documentazione inviate per il modello Unico 2014 ed è concesso per evitare che i contribuenti debbano adempiere ad obblighi nel mese di agosto …”.
Cosa fare quando non si è d’accordo con quanto comunicato
Il contribuente che non ritiene fondata la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione può segnalare (all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, o attraverso il canale Civis) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio stesso.
Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Trascorso questo termine, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all’ufficio dei dati non considerati.
Se il destinatario della comunicazione intende comunque versare (prima di rivolgersi all’ufficio territoriale) una parte dell’importo richiesto, non deve utilizzare il modello F24 precompilato ma predisporne un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati.