Addetti ai servizi domestici e familiari: deduzione contributi
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INTRODUZIONE | Il legislatore fiscale (Art. 10, comma 2, del TUIR), riconosce la possibilità di dedurre, dal reddito complessivo, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.Dunque, un soggetto che decide di assumere un/a domestica, una baby-sitter, ecc., può dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi previdenziali versati per conto di questi.
Il datore di lavoro può, dedurre però solo la parte dei contributi a proprio carico, con esclusione, quindi, della quota a carico della/o domestica/o assunta/o. La deduzione avviene sempre secondo il principio di cassa, ossia per la parte versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. La tabella che segue, riepiloga dunque, quali contributi erano deducibili con riferimento al periodo d’imposta 2015 e 2016, in considerazione dei termini di versamento previsti (il versamento è trimestrale).
I contributi possono essere versati esclusivamente con le seguenti modalità:
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la quota deducibile | Come anticipato in premessa, il soggetto che assume l’addetto al servizio domestico può dedurre solo la quota di contributi rimasta a proprio carico e versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi. Pertanto, a tal fine, in sede di dichiarazione, quando ci si ritrova il bollettino MAV o, comunque, la ricevuta di avvenuto pagamento, occorre scorporare dall’intero importo la quota contributiva rimasta a carico del dichiarante (datore di lavoro).A tal fine, l’INPS mette a disposizione sul proprio sito internet un simulatore di calcolo gratuito che agevola notevolmente l’operazione.
Il simulatore è accessibile al seguente link. All’interno occorre inserire, man mano, una serie di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro (tipo di contratto, trimestre di riferimento, paga oraria, ore retribuite nel trimestre, ecc.). Dunque, la prima pagina che appare è la seguente (prendiamo come riferimento il III° trimestre 2016). 1° step (tipo di contratto e trimestre di riferimento): 2° step (settimane retribuite nel trimestre): 3° step (ore retribuite nel trimestre): 4° step (indicare se il lavoratore è parente del datore si/n 5° step (paga oraria o retribuzione mensile) 6° step (risultato) Sulla base dei parametri inseriti, dunque, per il III° trimestre 2016 i contributi previdenziali totali sono pari a 417 euro (versati nel periodo 1/10/2016 – 10/10/2016), di cui 105,00 euro a carico del lavoratore. Di conseguenza: Contributi III° trimestre 2016 a carico del datore= 417,00 – 105,00 = 312,00 Quota deducibile III° trimestre 2016 = 312,00 |
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Limite di deducibilità | Fermo restando che la deduzione è ammessa solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e deve avvenire secondo il principio di cassa (sono deducibili le somme effettivamente versate nel periodo d’imposta e, quindi, senza tener conto della competenza dei trimestri), essa spetta fino ad un importo massimo di 1.549.37 euro (indipendentemente dal numero di domestici assunti).Il predetto, dunque, rappresenta (attualmente) l’importo massimo riportabile in dichiarazione dei redditi del soggetto dichiarante (datore di lavoro) nell’apposito rigo di riferimento.
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VOUCHER DI LAVORO | Può accadere che l’addetto che fornisce i servizi domestici o di assistenza personale/familiare sia remunerato tramite i voucher di lavoro. Anche in tal caso, (fermo restando il limite massimo di deducibilità previsto), l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E/2012 ha chiarito che sono deducibili i contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher, a condizione che la prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all’INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
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Documentazione necessaria | Ai fini della deducibilità, il soggetto dichiarante (datore di lavoro) deve essere in possesso della seguente documentazione.
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CHECK LIST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENOMINAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODICE FISCALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breve CHECK | Modlità di pagamentoo Ordinaria (MAV, ricevitorie, ecc.)
o Voucher
Quota a carico del datore/dichiarante o IV° trimestre anno precedente quello oggetto della dichiarazione redditi (……….euro); o I° trimestre anno oggetto della dichiarazione redditi (……….euro); o II° trimestre anno oggetto della dichiarazione redditi (……….euro); o III° trimestre anno oggetto della dichiarazione redditi (……….euro);
verifica limite massimo di deducibilità o Totale contributi versati (a carico del dichiarante) euro…….
documentazione necessaria o ricevute di versamento
documentazione necessaria in caso di voucher o ricevute di versamento relative all’acquisto dei voucher; o copia del voucher consegnati al prestatore (nel caso di utilizzo di voucher cartaceo); o documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (in caso di voucher telematico); o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici. |
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RECAPITI NECESSARIAL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA | MAIL _____________________________________________TELEFONO ________________________________________
FAX ______________________________________________ |
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