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News fiscali

Lavoro Accessorio – Voucher

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Dopo un anno e  mezzo dall’entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act, il legislatore  interviene nuovamente introducendo ulteriori adempimenti a carico dei Datori di Lavoro con decorrenza 8/10/2016.

In particolare, con riferimento al Lavoro Accessorio (Voucher), i Committenti sono tenuti ad inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, una e-mail alla competente Direzione del Lavoro, agli indirizzi di posta elettronica appositamente creati.

e-mail per la provincia di Treviso: Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it

Le e-mail devono:

  • essere prive di qualsiasi allegato;
  • riportare i dati del committente (ragione sociale e codice fiscale);
  • contenere i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno, l’ora di inizio e l’ora di fine della prestazione.

La Ragione Sociale e il Codice Fiscale del Committente vanno indicati anche nell’oggetto della mail.

Non sarà per tanto più possibile  effettuare comunicazioni di prestazioni occasionali per archi temporali ampi e senza specificare gli orari effettivi di presenza del lavoratore.

In caso di violazione della normativa così modificata, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Le modalità di comunicazione tramite SMS non sono ancora state definite.

 

14 Ott 2016

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