Professionista ed impostazione della fattura
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INTRODUZIONE
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Spesso, nell’esercizio della propria attività professionale (soprattutto per chi è agli inizi ed ha poche competenze in materia fiscale), molte domande ci si pongono in merito alla corretta impostazione da dare alla fattura da emettere verso i propri clienti per le prestazioni eseguite.
Quando si parla di “corretta impostazione”, ovviamente, non si vuol fare riferimento al giusto format che occorre dare alla fattura (che può essere assolutamente libero), bensì a quali sono le voci che devono concorrere alla formazione dell’imponibile su cui calcolare l’IVA e la ritenuta d’acconto. Le domande più frequenti possono essere le seguenti:
Procediamo, dunque, nel rispondere ai predetti quesiti, più che con esposizione teorica, fornendo esempi pratici di impostazione della fattura, e da cui è possibile, ad occhio, evincere cosa deve o NON deve concorrere alla formazione dei vari imponibili. In sede di premessa, è comunque, utile ricordare la regola fondamentale da seguire ai fini dell’emissione della fattura del professionista. Questi operando in regime di cassa emette fattura al momento del pagamento dal parte del cliente del servizio prestato poiché è in tale momento che si ritiene verificato il momento impositivo. |
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La base imponibile IVA e Ritenuta d’acconto
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Per il professionista che opera in regime ordinario IVA, l’aspetto fondamentale è individuare la corretta base imponibile su cui applicare l’IVA (22%) e la ritenuta d’acconto (20%) che il committente/cliente (in qualità di sostituto d’imposta) gli dovrà poi versare entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo.
Il professionista iscritto ad una forma previdenziale obbligatoria (cassa forense, Inarcassa, gestione separata, ecc.) esegue in fattura la rivalsa del contributo previdenziale. La percentuale di rivalsa può essere diversa a seconda della gestione previdenziale cui si è iscritti (ad esempio è del 4% per chi è iscritto alla gestione separata, oppure all’INARCASSA).
Se poi sono presenti anche spese che il professionista anticipa per conto del cliente per poi riaddebitarle a questi in fattura (come ad esempio i valori bollati – spese esenti ex. Art. 15 D.P.R. 633/1972), tali spese: ð non concorrono all’applicazione della ritenuta d’acconto; ð non concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale; ð non concorrono alla formazione della base imponibile IVA (art. 15 D.P.R. 633/1972). Di seguito un esempio di fattura professionista in regime ordinario IVA con spese esenti ex. Art. 15 D.P.R. 633/1972.
Per Avvocati e Studi Legali è da considerarsi la possibilità di includere o meno in fattura le spese generali ex. art. 13, comma 10, L. 247/2012, la cui misura è stabilita nell’art. 2 del D.M. n. 55/2014. Infatti, a Legge Forense (31 dicembre 2012, n. 247) stabilisce che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie”. L’art 2 del D.M. n. 55/2014 in Gazzetta Ufficiale dal 02.04.2014 ha stabilito che detto rimborso venga determinato di regola nel 15% della somma spettante a titolo di compensi. Che siano evidenziate a parte, o che siano già sommate ai compensi, detti rimborsi spese, come le altre spese imputabili alla pratica ma non costituenti “anticipazioni” vanno assoggettate a contributo Cassa Forense ed IVA, esattamente come i compensi. Esempio impostazione di fattura avvocato in regime ordinario IVA, verso cliente/committente a sua volta soggetti IVA.
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PROfESSIONISTA IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETTARIO | Per il professionista che opera in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex contribuenti minimi) o nel nuovo regime forfettario, come si sa, questi devono emettere fattura sempre senza IVA e senza applicare la ritenuta d’acconto (è quanto espressamente previsto per tali regimi).
In tal caso, dunque, particolare attenzione occorre prestare alla corretta dicitura da riportare in calce alla fattura. Esempio impostazione di fattura architetto che opera in regime di vantaggio (con spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972):
Dicitura: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 98/2011. Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011”.
Dicitura: Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario”. |
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Spese vitto e alloggio
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Per i “rimborsi a piè di lista” relativi a spese sostenute dal professionista per lo svolgimento della propria prestazione professionale verso il committente, come le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute fuori dal Comune di domicilio fiscale e delle spese a “forfait” non analiticamente documentate quali le indennità di trasferta, i rimborsi chilometrici, le spese di studio, in genere, a differenza di quanto accade per le spese anticipate per conto del cliente, i documenti di spesa sono intestati al professionista stesso, il quale poi se li fa rimborsare dal cliente/committente indicandoli in fattura.
Dunque, (sempreché il documento di spesa sia intestato al professionista), le indennità di trasferta, indennità di viaggio e rimborsi chilometrici non documentati, diarie; le spese di vitto e alloggio documentati, le spese di viaggio e soggiorno sostenute fuori dal Comune di domicilio fiscale, valgono le seguenti regole: ð concorrono alla formazione dell’imponibile su cui calcolare la ritenuta d’acconto; ð concorrono alla formazione dell’imponibile IVA; ð concorrono alla base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale. Ciò è dovuto al fatto che, in base all’attuale normativa, qualora il documento di spesa sia intestato direttamente al professionista, la spesa stessa (riaddebitata poi in fattura al committente), costituisce compenso per il professionista. Tuttavia, al professionista è riconosciuta la possibilità di dedurre tali spese dal proprio reddito di lavoro autonomo, nella misura del 75% della spesa sostenuta e non oltre il 2% dei compensi percepiti durante l’anno. Cosa diversa, invece, è quando il documento di spesa è intestato al committente/cliente. In tal caso, le spese in esame non costituiscono compenso per il professionista, e di conseguenza, questi come tali non dovrà per nulla riportarle in fattura. Tale regola vale però solo per le spese di vitto e alloggio. Per quelle di trasposto, invece, soggiacciono alle stesse regole previste nel caso in cui il documento di spesa sia intestato direttamente al professionista.
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CHECK LIST | ||||||||||||||||||||||
DENOMINAZIONE | ||||||||||||||||||||||
CODICE FISCALE | ||||||||||||||||||||||
P. IVA (EVENTUALE) | ||||||||||||||||||||||
Breve CHECK | Tipo di PROFESSIONE SVOLTA
o …………………….. regime IVa in cui si opera o Regime IVA ordinario o Regime IVA agevolato (forfettario o di vantaggio) Spese vitto e alloggio o Documento di spesa intestato al professionista o Documento di spesa intestato al committente |
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RECAPITI NECESSARI
AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA |
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