Spese addetti all’assistenza personale: detrazione fiscale
posted in Fiscal News by redazione
INTRODUZIONE
|
Il nostro legislatore fiscale (art. 15 TUIR comma 1 lett. i-septies), riconosce una detrazione IRPEF nella misura del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale.
Si tratta delle spese sostenute per fornire assistenza alle persone (familiari) “non autosufficienti” nel compimento degli atti della vita quotidiana (ad esempio le spese sostenute per la badante). In primo luogo è da precisare chi sono i soggetti da considerare “non autosufficienti”, poiché questa è la condizione fondamentale ai fini del diritto alla detrazione della spesa. Se non sussiste la “non autosufficienza”, la detrazione non spetta. Nella Circolare n. 2/E/2005 dell’Agenzia delle Entrate, è chiarito che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività: ð assunzione di alimenti; ð indossare gli indumenti; ð espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale; ð deambulazione. Sono in ogni caso, considerate “non autosufficienti”, coloro che necessitano, comunque, di sorveglianza continua.
Nel Modello 730/2016 e nel Modello Unico/2016 tale voce di spesa ha trovato allocazione rispettivamente al rigo E8 ed RP8 (in entrambi i casi con codice 15). |
|||||||||
Il beneficiario della detrazione
|
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa e gli spetta:
ð sia se sostenuta per se; ð sia se sostenuta per un familiare a carico fiscalmente; ð sia se sostenuta per un familiare non a carico. A tal proposito in questa sede è utile ricordare che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi (nel caso del Modello Unico/2017, quindi, nel 2016) hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel rispetto della condizione appena enunciata, possono considerarsi a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: ð il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; ð i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Possono, altresì, essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che (non superino la predetta soglia di reddito) e convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: ð il coniuge legalmente ed effettivamente separato; ð i discendenti dei figli; ð i genitori (compresi quelli adottivi); ð i generi e le nuore; ð il suocero e la suocera; ð i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); ð i nonni e le nonne.
|
|||||||||
per quali spese spetta la detrazione e la documentazione | Se l’assistenza è fornita da una badante, la detrazione è ammessa con riferimento agli emolumenti (anche sotto forma di voucher lavorativi) a questa corrisposti per il lavoro prestato (ne sono esclusi i contributi previdenziali, per i quali, invece, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa).
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. La possibilità di beneficiare della detrazione spetta anche se: ð le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo; ð le prestazioni di assistenza sono rese da parte di una cooperativa di servizi.
|
|||||||||
La condizione reddituale
|
Ai fini del diritto alla detrazione in esame, oltre all’esistenza della condizione di non autosufficienza (in capo al soggetto che riceve l’assistenza) debitamente certificata dal medico, è necessario che in capo al soggetto che sostiene la spesa (ossia il beneficiario della detrazione) sia rispettata un’altra condizione legata al suo reddito complessivo.
|
|||||||||
Il limite di spesa detraibile | Nel rispetto di tutte le condizioni viste fin qui, si può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di spesa pari a 2.100 euro, riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza. Ne consegue che, la detrazione massima applicabile sarà pari a 399 euro (2.100 x 19%).
Altra regola fondamentale da tener presente è che se più soggetti hanno sostenuto le spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa ed in base alla percentuale di sostenimento.
|
|||||||||
CHECK LIST | ||||||||||
DENOMINAZIONE | ||||||||||
CODICE FISCALE | ||||||||||
Breve CHECK | SPESA SOSTENUTA
o Per se stessi o Per un familiare (anche non a carico) SPESA SOSTENUTA PER UN FAMILIARE o coniuge non legalmente ed effettivamente separato; o figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; o coniuge legalmente ed effettivamente separato; o discendenti dei figli; o genitori (compresi quelli adottivi); o generi e le nuore; o suocero e la suocera; o fratelli e le sorelle (anche unilaterali); o nonni e le nonne. “NON AUTOSUFFICIENZA” o Presenza di certificazione medica attestante o Assenza di certificazione medica attestante Soggetto erogante l’assistenza o Badante o Casa di cura o di riposo o Cooperativa di servizi Reddito complessivo (incluso cedolare secca) DEL BENEFICIARIO la detrazione o Pari o inferiore a 40.000 euro o Superiore a 40.000 euro Limite massimo di spesa detraibile (2.100 euro) o Spesa sostenuta per più soggetti o Spesa sostenuta da più soggetti per lo stesso familiare |
|||||||||
RECAPITI NECESSARI
AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA |
MAIL _____________________________________________
TELEFONO ________________________________________ FAX ______________________________________________ |
|||||||||
– Riproduzione riservata –
|