Ivie e Ivafe: versamento seconda o unica rata acconto
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INTRODUZIONE
CONTENUTO
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Sono soggetti obbligati al versamento delle imposte patrimoniali estere i soggetti, residenti in Italia, che detengono all’estero attività immobiliari o finanziarie non sottoposte a tassazione in Italia.
Le imposte patrimoniali estere, sono state introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 284 del 06.12.2011 – Supplemento Ordinario n. 251. In particolare tale Decreto Legge ha introdotto:
L’articolo di riferimento del Decreto Legge n. 201 è il n. 9 commi da 13 a 23; nel tempo si sono susseguiti parecchi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate per fornire i necessari chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione delle imposte, anche in considerazione delle modifiche intervenute nelle così dette White List e Black List per effetto di traslazioni di Paesi e Territori da una lista ad un’altra.
Entrambe le imposte vengono liquidate nel modello Unico, Quadro “RW”, dedicato, oltre che alla liquidazione delle predette imposte patrimoniali estere, anche al monitoraggio annuale delle attività finanziarie (meglio prodotti finanziari) e degli investimenti patrimoniali (in particolar modo immobiliari) detenuti all’estero da parte di soggetti, persone fisiche, residenti in Italia. A tale proposito si ricorda che l’obbligo della compilazione del Quadro “RW” risponde sia alla necessità di adempiere al così detto “monitoraggio fiscale” sia a quello di liquidare le due imposte patrimoniali oggetto del presente articolo; a tal fine, soprattutto con riguardo al monitoraggio fiscale sarà quindi necessario tenere sotto osservazione le “transizioni” dei vari Paesi o Territori dalle White e Black List nonché verificare l’eventuale adesione alle Voluntary Disclosure di cui per esempio si sono riaperti recentissimamente i termini.
Con riguardo alle aliquote da applicare:
Come per le imposte sul reddito delle persone fisiche l’acconto potrà essere determinato con uno dei seguenti metodi:
Al contribuente è data facoltà di rideterminare l’acconto (sia il primo ed a maggior ragione il secondo, avendo una situazione individuale più aggiornata) in relazione ad una modificata condizione di imponibilità.
Per esempio, in considerazione del fatto che la Legge di Stabilità 2016, ha previsto, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, l’esenzione dall’Ivie per le abitazioni possedute all’estero e destinate ad abitazione principale e le relative pertinenze, così come per la casa coniugale assegnata in occasione di atti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sarà consentita la rideterminazione dell’acconto qualora l’immobile fosse già stato precedentemente detenuto e quindi avesse costituito base imponibile per il calcolo con il metodo storico. Con riferimento invece ai termini per i versamenti delle imposte autoliquidate, nonché all’attività di accertamento, riscossione, applicazione delle sanzioni, eventuale ravvedimento operoso, contenzioso, ecc… si rinvia alla stessa disciplina delle imposte autoliquidate in sede di dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche.
I versamenti si effettuano con il modello F24, quindi con la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti di altri tributi, indicando i seguenti codici:
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casi pratici | ALCUNI CASI PRATICI
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CHECK LIST | ||||||||||||||||
DENOMINAZIONE | ||||||||||||||||
CODICE FISCALE | ||||||||||||||||
P. IVA (EVENTUALE) | ||||||||||||||||
OPERAZIONI RILEVANTI |
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documentazione necessaria |
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DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE | ||||||||||||||||
NOME |
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COGNOME |
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DATA DI NASCITA |
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LUOGO DI NASCITA |
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RESIDENZA |
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DOCUMENTO D’IDENTITA’ | ||||||||||||||||
RECAPITI NECESSARI
AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA |
MAIL _____________________________________________
TELEFONO ________________________________________
FAX ______________________________________________
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