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Le formalità per la distruzione dei beni aziendali

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INTRODUZIONE E CONTENUTO

Nella vita aziendale accade a volte che si verifichino alcune situazioni straordinarie che coinvolgono i c.d. beni aziendali.

 

Per beni aziendali si intende:

  • le materie prime ed i semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo;
  • i prodotti finiti stoccati a magazzino in attesa di vendita;
  • i beni strumentali utilizzati nell’attività produttiva e/o di servizi svolta dall’azienda.

Per situazioni straordinarie si intende invece, eventi fortuiti, fra i quali citiamo sommariamente:

  • furto;
  • alluvioni o inondazioni;
  • incendi;
  • corti circuiti che rendono inutilizzabili i macchinari;
  • obsolescenza dei macchinari che li rende non più funzionanti (c.d. Rottamazione);

i quali eventi causano l’eliminazione, volenti o nolenti dei beni aziendali di cui sopra.

 

Ci si ponga quindi una domanda:

se nel caso di acquisto e vendita dei beni di cui sopra, ai fini di vincere la presunzione delle c.d. operazioni in “nero” si riceve o emette la fattura, nel caso degli eventi fortuiti o straordinari appena citati come ci si deve comportare?

È infatti da notare che:

l’Amministrazione Finanziaria può avvalersi della disposizione di cui all’art. 1, co. 1 del DPR 441/1997, ai sensi della quale si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, sarà quindi necessario munirsi delle opportune pezze giustificative (obbligo a carico del contribuente) della “non presenza” nei locali aziendali dei beni di cui invece si rileva la fattura di acquisto.

 

 

Se l’Amministrazione Finanziaria durante una verifica riscontra la presenza di una fattura di acquisto di un macchinario e tale macchinario non è presente in nessuno dei locali dell’azienda (sede legale, secondaria, stabilimento ecc…), allora il medesimo verrà presunto essere stato venduto senza pezza giustificativa, presumendo quindi il fenomeno della c.d. “vendita in nero”.

 

 

Nella tabella che segue si riportano le informazioni di massima per comprendere quando e quale documentazione reperire in caso di eventi simili.

 

EVENTO ASPETTI PRINCIPALI
Eliminazioni involontarie Eliminazioni involontarie:

  • furto;
  • alluvioni o inondazioni;
  • incendi;
  • corti circuiti che rendono inutilizzabili i macchinari.

Comportamento da adottare:

la eliminazione involontaria deve essere comprovata:

  • da idonea documentazione rilasciata da un organo della Pubblica Amministrazione (ad esempio, dal rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti in caso di incendio nei locali aziendali o dalla denuncia di furto presentata alle autorità di polizia o c.c.);
  • in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445), compilata e sottoscritta entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza.
Eliminazioni volontarie (rottamazione) Eliminazioni volontarie:

distruzione volontaria di beni per obsolescenza o inutilizzabilità.

Comportamento da adottare:

Procedura di distruzione ordinaria (valore dei beni > 10.000 euro) – In caso di volontà di distruzione dei beni aziendali l’azienda deve, almeno 5 giorni prima di procedere alla distruzione, inviare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e al Reparto GdF, competenti per territorio (in relazione al luogo previsto per la distruzione o la trasformazione), apposita comunicazione, indicando:

·         luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni;

·         le modalità di distruzione o di trasformazione dei beni;

·         la natura, qualità e quantità dei beni medesimi;

·         l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare;

·         l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.

 

Nella giornata stabilita per la distruzione di detti beni dovranno presenziare in alternativa:

  •   un incaricato dell’Agenzia delle Entrate,
  •   un ufficiale della Guardia di Finanza,
  •   un notaio,

i quali, al termine delle operazioni di distruzione, devono redigere un apposito verbale.

 

Procedura di distruzione semplificata (valore dei beni < 10.000 euro) – In questo caso l’azienda, dovrà comunque comunicare almeno 5 giorni prima alle autorità di cui sopra la propria intenzione di distruggere i beni, ma, in luogo del verbale redatto dal funzionario presente, redigerà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e potrà concludere la procedura mediante un’autocertificazione dell’avvenuta operazione.

 

 

Dalla dichiarazione sostitutiva, devono risultare:

·         data, ora e luogo di svolgimento delle operazioni di distruzione;

·         natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati;

·         natura, qualità, quantità e valore dei beni eventualmente ottenuti dalla trasformazione.

 

ATTENZIONE – Si badi bene che esistono due casi particolari:

·         se l’azienda che distrugge il bene è soggetta a controllo sindacale la comunicazione della distruzione dovrà pervenire in via preventiva anche al collegio stesso con lettera motivata;

·         se la distruzione è imposta da un organo di pubblica sicurezza (ad esempio l’ASL che rileva beni alimentari non più utilizzabili) si potrà procedere a distruzione senza le comunicazioni di cui sopra e conservando l’ordinanza di imposizione della distruzione, la quale sarà dettagliata e riporterà le caratteristiche dei beni.

 

TIPOLOGIA DI BENE INTERESSATA DALLA DISTRUZIONE
  •    merce
  •    prodotti finiti
  •    materie prime
  •    macchinari
LA DISTRUZIONE È INVOLONTARIA OPPURE VOLONTARIA
  •    involontaria
  •    volontaria

 

IN CASO DI DISTRUZIONE INVOLONTARIA QUAL È IL MOTIVO
  •    furto
  •    evento naturale
  •    incendio
  •    altro_____________________

 

IN CASO DI DISTRUZIONE INVOLONTARIA
  •    presentare subito denuncia all’Autorità (Gdf, CC, Polizia)
  •    in mancanza di denuncia provvedere alla compilazione del fac-simile di cui alla lett. a) nella sezione fac-simili
  •    indicare in entrambi i casi di cui sopra il valore del bene al momento della perdita, pari ad euro _______________
IN CASO DI DISTRUZIONE VOLONTARIA
  •   il bene ha valore superiore ad euro 10.000
  •   il bene ha valore inferiore ad euro 10.000
IN CASO DI DISTRUZIONE VOLONTARIA
  •   Predisporre SEMPRE la comunicazione preventiva di cui alla lett. b) nella sezione fac-simili
  •    In presenza di collegio sindacale, inoltrare anche allo stesso, copia della comunicazione di cui sopra.

ATTENZIONE: RISPETTARE IL TERMINE PREVENTIVO DI ALMENO 5 GIORNI PER LA COMUNICAZIONE ALLA PUBBLICA AUTORITÀ

IN CASO DI DISTRUZIONE VOLONTARIA DI BENI CON VALORE SUPERIORE AD EURO 10.000 – PROCEDURA DI DISTRUZIONE VOLONTARIA ORDINARIA

 

  •    Alla distruzione dovrebbe presenziare un responsabile dell’agenzia delle entrate o GdF, i quali al termine redigeranno apposito verbale
  •    In alternativa, accertarsi della presenza di un notaio il quale adempierà alla compilazione del verbale di avvenuta distruzione
  •    Conservare tutta la documentazione, comunicazione preventiva e verbale, senza ulteriori comunicazioni alle Pubbliche Autorità
IN CASO DI DISTRUZIONE VOLONTARIA DI BENI CON VALORE INFERIORE AD EURO 10.000 – PROCEDURA DI DISTRUZIONE VOLONTARIA SEMPLIFICATA
  •    Predisporre la dichiarazione sostitutiva di atto notoria di cui alla lett. c) presente nella sezione fac-simili
  •    Conservare tutta la documentazione, comunicazione preventiva e verbale, senza ulteriori comunicazioni alle Pubbliche Autorità

 

ESITI DELLA DISTRUZIONE Dalla distruzione residuano beni reimpiegabili

  •    SI
  •    NO
SE I RESIDUI DELLA DISTRUZIONE SONO REIMPIEGABILI NUOVAMENTE IN UN CICLO ECONOMICO Predisporre idoneo DDT per il trasporto dei residui nel luogo di eventuale lavorazione/conservazione
SE I RESIDUI DELLA DISTRUZIONE NON SONO REIMPIEGABILI NUOVAMENTE IN UN CICLO ECONOMICO, MA COSTITUISCONO RIFIUTO SMALTIBILE

 

 

Seguire le regole di smaltimento dei rifiuti dettate per la tipologia del rifiuto medesimo

 

FAC-SIMILI
Fac simile A)

Autocertificazione in caso di ricorrenza di evento fortuito (documento alternativo alla denuncia esposta alla Pubblica Autorità)

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(artt. 38 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, DPR n. 441/97, il sottoscritto sig. ______________, nato a ______________, il ______________, residente a ______________, in Via _________ ______________, C.F. ______________, nella sua qualità di legale rappresentante

della società Alfa srl, con sede a Treviso, in Via Nazionale 11, C.F. ______________, P.IVA ______________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

 

dichiara

 

che, a seguito (indicare giorno e data dell’evento fortuito) nei locali siti in ______________, Via ______________, sono state distrutte le seguenti attrezzature per un valore complessivo di EURO ……..:

Quantità Descrizione Costo unitario Costo complessivo
       
       
       
       
       
    TOTALE  

 

Si allega fotocopia del documento di identità.

 

_______________, Lì, data

In fede

 

 

 

 

Fac simile B) di comunicazione di distruzione volontaria (da consegnare all’Agenzia delle Entrate e al Comando GdF competenti per luogo di distruzione)
Fac simile comunicazione per la distruzione diretta

 

Carta intestata

Tel. ___________ – Fax __________

C.F.: ________________

P.I.:_________________

Spett. Agenzia delle Entrate

Direzione provinciale di __________

Via ___________

CAP _____ Città __________

 

Spett.le Comando Compagnia

della Guardia di Finanza di _____________

Via ___________

CAP _____ Città __________

 

Il sottoscritto, nato a _________ il __________ e residente a ________________, in qualità di legale rappresentante della ……….., con sede a ……… Via ……………, Codice fiscale ____________, Partita IVA _____________

 

COMUNICA

 

Che ai sensi del DPR n. 441/1997, in data 20/12/2015, alle ore 10.00,  presso lo stabilimento sito in Treviso, via Nazionale 11, si procederà alla distruzione dei seguenti beni strumentali/merci:

–              _________________________

–              _________________________

–              _________________________

(indicare natura, qualità e quantità)

 

Con la seguente modalità ____________________________________________

 

L’ammontare complessivo del costo di acquisto di tali beni risulta pari a €. _____

 

(eventuale: Il valore ottenibile dalla distruzione dei medesimi beni elencati ammonta a €. ____).

 

………..lì, data…….

 

Firma

____________________

Fac simile C)

Autocertificazione in caso di distruzione di beni di valore inferiore ad euro 10.000

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(artt. 38 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, DPR n. 441/97, il sottoscritto sig. ______________, nato a ______________, il ______________, residente a ______________, in Via _________ ______________, C.F. ______________, nella sua qualità di legale rappresentante/titolare

della ______________________, con sede ____________________, in Via _______________________, C.F. ______________, P.IVA ______________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

 

dichiara

 

che, il giorno (indicare giorno ora e luogo in cui è avvenuta la distruzione), ai sensi dell’art. 2, comma 4 del DPR n. 441/1997, sono state distrutte e depositate presso gli appositi cassonetti i seguenti beni obsoleti presenti in azienda:

Quantità Descrizione Costo unitario Costo complessivo
       
       
       
       
       
    TOTALE  

 

Si allega fotocopia del documento di identità.

 

Luogo, __________________data_______________

In fede

(________________)

23 Nov 2016

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