In presenza di operazioni straordinarie (scissione, fusione, trasformazione e liquidazione) la dichiarazione dei redditi va presentata entro il 9° mese successivo alla data di effetto dell’operazione straordinaria, e le imposte vanno versate secondo le seguenti regole:
Soggetto
Saldo e I° acconto
Secondo acconto
Società di persone
Giorno 16 del 10° mese successivo la data di effetto dell’operazione straordinaria
30 novembre
Società di capitali
Giorno 16 del 6° mese successivo la data di effetto dell’operazione straordinaria
Entro l’11esimo mese del periodo d’imposta (30/11 per chi ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare)
Operazione di Trasformazione
In caso di trasformazione si determinano due periodi d’imposta:
Periodo
Regola
1° periodo d’imposta (ante trasformazione)
Dall’1/1 alla data di effetto della trasformazione (iscrizione nel registro RI della delibera di liquidazione)
2° periodo d’imposta (post trasformazione)
Dalla data di effetto della trasformazione al 31/12
In tal caso valgono le seguenti regole:
Ipotesi
Imposta
Trasformazione da società di persona a società di capitale
IRES
L’acconto IRES è dovuto solo per il periodo post trasformazione
Trasformazione da società di capitale a società di persone
IRES
Non è dovuto Acconto IRES per il periodo post trasformazione
Trasformazione tra società di persone o tra società di capitali
Per gli acconti valgono le regole ordinarie poiché non si ha interruzione del periodo d’imposta in quanto la società mantiene la stessa veste giuridica mentre cambia solo il tipo di società (ad esempio da s.r.l. ad s.p.a.)
Per l’IRAP valgono invece le seguenti regole (visto che indipendentemente dal tipo di trasformazione la società sarà sempre soggetto IRAP):
la prima rata di acconto del periodo post trasformazione va versata entro il termine del saldo del periodo ante trasformazione;
la seconda rata di acconto entro il 30 novembre.
Trasformazione società di capitale in società di persona data di effetto della trasformazione (10 ottobre 2016)
Periodo ante trasformazione
(1/1/2016 – 9/10/2016)
Periodo post trasformazione
(10/10/2016 – 31/12/2016)
dichiarazione da presentare entro il 9° mese successivo (31/07/2017);
saldo IRES/IRAP entro il 16 del 6° mese successivo (16/04/2017);
1° acconto IRES/IRAP è stato già versato;
II° acconto IRES/IRAP entro il 30/11/2016.
dichiarazione da presentare entro il 30/09/2017;
saldo IRAP entro il 16/06/2017 (o 30 giorni successivi con maggiorazione 0,40%);
acconto IRES da non versare.
Trasformazione società di persona a società di capitale, data di effetto della trasformazione (10 settembre 2016)
Periodo ante trasformazione
(1/1/2016 – 9/9/2016)
Periodo post trasformazione
(10/19/2016 – 31/12/2016)
dichiarazione da presentare entro il 9° mese successivo (30/06/2017);
saldo IRAP entro il 16 del 10° mese successivo (16/07/2017);
1° acconto IRAP è stato già versato;
II° acconto IRAP entro il 30/11/2016.
dichiarazione da presentare entro il 30/09/2017;
saldo IRAP entro il 16/06/2017 (o 30 giorni successivi con maggiorazione 0,40%);
acconto IRAP non va effettuato;
acconto IRES da non versare.
Liquidazione
Anche in caso di liquidazione si determinano due periodi d’imposta:
Periodo
Regola
1° periodo d’imposta (ante trasformazione)
Dall’1/1 alla data di effetto della liquidazione (iscrizione nel registro RI della delibera di liquidazione)
2° periodo d’imposta (post trasformazione)
Dalla data di effetto della liquidazione al 31/12
In tal caso valgono le seguenti regole:
ACCONTO IRES – dovuto sia per il periodo ante sia post liquidazione;
ACCONTO IRAP – stesse regole viste per la trasformazione.
Liquidazione società di capitale con data di effetto della liquidazione (10 ottobre 2016)
Periodo ante trasformazione
(1/1/2016 – 9/10/2016)
Periodo post trasformazione
(10/10/2016 – 31/12/2016)
dichiarazione da presentare entro il 9° mese successivo (31/07/2017);
saldo IRES/IRAP entro il 16 del 6° mese successivo (16/04/2017);
1° acconto IRES/IRAP è stato già versato;
II° acconto IRES/IRAP entro il 30/11/2016.
dichiarazione da presentare entro il 30/09/2017;
saldo IRES/IRAP entro il 16/06/2017 (o 30 giorni successivi con maggiorazione 0,40%);
I° Acconto IRES/IRAP entro il 16/04/2017;
II° Acconto IRES/IRAP da non versare.
Fusione/
scissione
In caso di fusione/scissione non si pongono particolari problemi se non quello di individuare il soggetto tenuto all’obbligo tributario di versare l’acconto (dovuto secondo le ordinarie regole). Tali regole sono fissate dall’art. 4 comma 1 DL 509/1997 e dalla Circolare n. 263/E dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 4 comma 1 DL 509/1997
“Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione”.
Premessa Dal 30 aprile 2024, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile dal seguente link https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata,...