Il passaggio di regime (contabile e Iva)
posted in Fiscal News by redazione
Prima del termine dell’anno 2016 o comunque immediatamente dopo l’inizio del 2017 sarebbe opportuno verificare l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno 2016, ciò al fine di “confermare”:
- il Suo regime contabile (contabilità semplificata o ordinaria);
- la Sua periodicità di calcolo della liquidazione IVA e relativo versamento (mensile o trimestrale).
Il regime contabile
Brevemente si ricorda che i contribuenti, escluse le società di capitali, obbligate al regime di contabilità ordinaria, possono adottare:
- la contabilità ordinaria; oppure
- la contabilità semplificata.
La contabilità semplificata è un regime appunto “semplificato” che permette l’annotazione contabile dei documenti di vendita e di acquisto, contemporaneamente sia a fini IVA che ai fini della determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte in sede di dichiarazione dei redditi.
Fino al 31.12.2016 per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata, non è necessario indicare e registrare gli incassi ed i pagamenti.
A far data dal 1.1.2017, a seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio, anche i contribuenti in contabilità semplificata dovranno provvedere a registrare anche gli incassi ricevuti ed i pagamenti effettuati.
La contabilità ordinaria per contro, prevede l’obbligo di:
- Registrazione delle fatture di vendita/corrispettivi;
- Registrazione delle fatture di acquisto;
- Annotazione in apposito libro giornale di tutti movimenti monetari di incasso e pagamento.
I requisiti per adottare la contabilità semplificata
La possibilità di accedere al regime contabile semplificato è una facoltà concessa al contribuente che presenta determinati requisiti.
Detti requisiti sono riassunti nella tabella che segue:
I requisiti devono essere presenti entrambi:
Requisito oggettivo
I soggetti interessati sono sempre gli stessi, cioè i contribuenti che non hanno raggiunto nell’anno precedente, fatta salva l’opzione per la contabilità ordinaria:
- € 400.000 per attività di prestazione di servizi;
- € 700.000 per l’esercizio di altre attività.
Elementi che concorrono al computo dei limiti:
- I corrispettivi delle cessioni di beni e/o servizi alla cui produzione e/o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- I corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, tranne i beni strumentali;
- Le assegnazioni dei beni di cui sopra fatte ai soci o per autoconsumo del titolare;
- La destinazione dei beni di cui sopra a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- I contributi in c/esercizio a norma di legge.
Requisito soggettivo
- le persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale;
- le società di persone;
- enti non commerciali che, oltre all’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale non prevalente;
- trust, se esercitano un’attività commerciale non prevalente.
Pertanto, se Lei presenta per l’anno 2016 i requisiti soggettivo ed oggettivo di cui in tabella potrà scegliere se permanere nel regime semplificato oppure decidere, per opzione, di passare al regime ordinario, con tutto quel che ne consegue.
D’altro canto se i requisiti di cui sopra, posseduti nel 2015 sono venuti meno nel 2016, Lei sarà obbligato a passare al regime ordinario.
ATTIVITÀ SVOLTA | RICAVI 2016 | REGIME 2017 |
Servizi | < 400.000 euro | Libera scelta fra permanere nel regie semplificato o passare al regime ordinario. |
Altre attività | < 700.000 euro | Libera scelta fra permanere nel regie semplificato o passare al regime ordinario. |
Servizi | >400.000 euro | Obbligo di passaggio al regime ordinario. |
Altre attività | > 700.000 euro | Obbligo di passaggio al regime ordinario. |
Il regime IVA
Con gli stessi parametri oggettivi di riferimento stabiliti per il passaggio da un regime contabile all’altro, sarà necessario operare per comprendere se Lei può versare l’IVA trimestralmente oppure sarà obbligato all’1.1.2017 a versare l’IVA con cadenza mensile.
In caso di società di capitali non sussiste un obbligo di versamento dell’IVA mensile, come quello in riferimento al regime contabile che deve essere obbligatoriamente ordinario.
Con ciò volendo significare che le società di capitali possono adottare un regime IVA trimestrale/mensile in funzione dell’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente.
Requisiti per procedere ai versamenti IVA trimestrali:
Requisito oggettivo
I soggetti interessati sono sempre gli stessi, cioè i contribuenti che non hanno raggiunto nell’anno precedente, fatta salva l’opzione per la contabilità ordinaria:
- € 400.000 per attività di prestazione di servizi;
- € 700.000 per l’esercizio di altre attività.
Elementi che concorrono al computo dei limiti:
- I corrispettivi delle cessioni di beni e/o servizi alla cui produzione e/o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- I corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, tranne i beni strumentali;
- Le assegnazioni dei beni di cui sopra fatte ai soci o per autoconsumo del titolare;
- La destinazione dei beni di cui sopra a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- I contributi in c/esercizio a norma di legge.
Requisito soggettivo
Nessuno – tutti i contribuenti Titolari di P. IVA sono ammessi al regime di determinazione trimestrale dell’IVA se in possesso, nell’anno precedente, dei requisiti oggettivi di cui alla riga precedente.
ATTIVITÀ SVOLTA | RICAVI 2016 | REGIME 2017 |
Servizi | < 400.000 euro | Libera scelta fra IVA mensile o trimestrale. |
Altre attività | < 700.000 euro | Libera scelta fra IVA mensile o trimestrale. |
Servizi | >400.000 euro | Obbligo di passaggio al regime IVA mensile. |
Altre attività | > 700.000 euro | Obbligo di passaggio al regime IVA mensile. |
I casi particolari
Le regole di cui sopra, per il computo dei limiti si applicano in modo diverso alle seguenti attività.
Si tratta di:
- rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici;
- distributori di carburante;
- rivenditori di generi di monopolio.
Per tali soggetti i ricavi si assumono rispettivamente al netto del prezzo corrisposto al fornitore (rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici e distributori di carburante) e considerando gli aggi (rivenditori di generi di monopolio).
ECCEZIONE DEL REGIME IVA:
INDIPENDENTEMENTE DAL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RICAVO COME CALCOLATI SOPRA
I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E GLI AUTOTRASPORTATORI POSSONO ADOTTARE COMUNQUE IL REGIME DI VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE.