Legge di bilancio 2017: proroga del c.d bonus mobili
posted in Fiscal News by redazione
La Legge di bilancio proroga anche per il 2017 il c.d bonus mobili.
Il bonus si configura dal punto di vista fiscale come una detrazione riconosciuta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
La detrazione pari al 50%, va ripartita in dieci quote annuali di uguale importo e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Soggetti beneficiari
I contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota e con il maggior limite di 96.000 euro per interventi di ristrutturazioni edilizie iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016.
La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 – pdf.
Quando è richiedibile?
- È stata effettuata una ristrutturazione edilizia e si usufruisce della relativa detrazione.
- La data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione precede quella in cui si acquistano i beni.
- Il pagamento dei mobili o elettrodomestici non è avvenuto mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento non ammessi da legislazione e prassi.
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono stati avviati a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Per gli interventi effettuati nel 2016, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione (nuovo comma 2 dell’articolo 16 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63).
Le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
Se i lavori di ristrutturazione sono effettuati sulle parti comuni condominiali è consentito ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
Bonus mobili per i condòmini
Oltre che per interventi di ristrutturazione straordinaria sulle proprie unità immobiliari anche per quelli ordinari e straordinari sulle parti comuni.
Per gli interventi sulle parti comuni condominiali è agevolato solo l’acquisto di arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere.
In questo caso è escluso il beneficio fiscale per le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare
Modalità di pagamento ammesse
Ai fini della richiesta del beneficio fiscale il contribuente, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, indicando:
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Come precisato nella Circolare n. 7/2016, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
È inoltre consentito disporre il pagamento mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando:
- la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente), e
- le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti (Cfr. circolari n. 29/E del 2013 e 11/E del 2014).