Introduzione
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I commi da 547 a 553 della Legge di Stabilità 2017, hanno introdotto dal prossimo anno un nuovo regime di tassazione (opzionale), ossia la nuova IRI (Imposta sul reddito d’impresa).
Si tratta di un particolare regime di tassazione (separata) che prevede l’applicazione di un’aliquota del 24% sulla parte di reddito d’impresa che l’imprenditore decide di lasciare in azienda e conseguente tassazione ordinaria ai fini IRPEF per la parte di reddito che, invece, si decide di prelevare. In altre parole, il reddito che è lasciato in azienda (e non prelevato) non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF dell’imprenditore, ma subirà una tassazione diversa che prevede l’applicazione della citata aliquota unica del 24%. Si tratta di un regime opzionale, con possibilità di entrarvi già dal 2017 (con comunicazione da eseguirsi nel Modello Unico/2018). Ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Vi possono accedere esclusivamente:
- le imprese individuali;
- le società di persone (snc e sas); e
- le SRL trasparenti.
La condizione fondamentale per poter effettuare la scelta è che tali soggetti operino in contabilità ordinaria (anche per scelta).
Un regime particolare è previsto per le perdite che maturano nel periodo in cui si opera nell’IRI.
La tabella che segue riepiloga in modo sintetico ed intuitivo le caratteristiche di questo nuovo regime di tassazione in commento.
LA NUOVA IRI |
Chi e cosa |
Chi e come |
Soggetti che vi possono accedere
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- Imprese individuali in contabilità ordinaria;
- Società di persone in contabilità ordinaria;
- SRL trasparenti (in contabilità ordinaria).
Per ora ne restano esclusi i lavoratori autonomi/professionisti. Si tenga inoltre presente che la condizione fondamentale per accedervi è che il contribuente operi in “contabilità ordinaria” (anche per scelta e non perché obbligato). |
Modalità di accesso |
- È applicabile già dal periodo 2017 con scelta da comunicare nel Modello Unico/2018;
- L’opzione ha durata quinquennale (quindi che entra nel 2017 vi resterà fino al periodo d’imposta 2021) ed è rinnovabile.
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Tassazione del reddito lasciato in azienda |
Aliquota del 24%. |
Tassazione del reddito prelevato in capo all’imprenditore |
IRPEF (il reddito soggetto ad IRI non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore). |
Base Imponibile IRI |
Reddito d’impresa – utili/riserve prelevati. |
Società |
Se a scegliere l’IRI è una società (tassata per trasparenza) l’utile rimasto in azienda NON sarà, imputato ai soci per trasparenza e non concorrerà a formare il loro reddito complessivo. L’IRI dovrebbe essere assolta dalla società stessa. |
Riserve di utili |
- le somme prelevate e rappresentate da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini IRPEF;
- si considerano distribuite per prima le riserve formatesi prima dell’entrata nel regime IRI.
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Aspetti previdenziali |
Il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – titolari, coadiuvanti e coadiutori – è determinato senza tener conto delle disposizioni in materia di IRI. In altre parole il reddito non prelevato dall’imprenditore concorrerà alla formazione del reddito minimale contributivo. |
Le perdite |
Le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI, saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Dunque, scompare il vincolo temporale del quinquennio per l’utilizzo della perdita (finché si permane nell’IRI) previsto per le imprese (dall’ art. 8 comma 3 TUIR);
Nel caso, poi, in cui, al momento della fuoriuscita dal regime in commento dovessero ancora esserci perdite non ancora utilizzate, queste ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3 TUIR, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.
Il contribuente entra nell’IRI nel 2017 e chiude il 2017 in perdita. Questi potrà:
- utilizzare tale perdita finché rimarrà nel regime (non c’è vincolo quinquennale);
- ma se, ad esempio, dal 2022 dovesse uscire (considerando il 2021 come ultimo anno) e tale perdita non è ancora stata utilizzata, la stessa ritornerà a sottostare alle regole dell’art. 8 comma 3 TUIR, come se fosse maturata nel 2021 (e da tale periodo d’imposta, inizierà a decorrere il quinquennio entro cui potrà essere utilizzata).
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UN aspetto pratico di valutazione
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Scegliere di entrare nell’IRI, potrebbe non sempre essere vantaggioso e cioè per un motivo molto semplice che lo stesso contribuente è chiamato a tenerne conto:
Di seguito, dunque, si vuole fornire una delle ipotesi di valutazione alla convenienza.
Soggetto che entra nell’IRI nel 2017
(Tutto l’utile lasciato in azienda) |
Tassazione IRPEF |
Reddito complessivo IRPEF |
50.000 |
Oneri deducibili (personali) |
10.000 |
Imponibile IRPEF |
40.000 |
Imposta lorda |
11.520 |
Detrazioni |
1.200 |
Imposta netta |
10.320 |
Tassazione IRI |
Reddito impresa |
50.000 |
Prelievi |
0 |
Reddito Imponibile IRI |
50.000 |
IRI (24% di 50.000) |
12.000 |
Risparmio se NON si opta per l’IRI
(12.000 – 10.320) = 1.680
Si tratta di un’ipotesi estrema in cui tutto il reddito è lasciato in azienda (il che è cosa poco probabile se si pensa che l’imprenditore vive della sua impresa). |
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Soggetto che entra nell’IRI nel 2017
(Parte del reddito prelevato) |
IRPEF |
Reddito complessivo IRPEF |
50.000 |
Oneri deducibili (personali) |
10.000 |
Imponibile IRPEF |
40.000 |
Imposta lorda |
11.520 |
Detrazioni |
1.200 |
Imposta netta |
10.320 |
IRI |
Reddito impresa |
50.000 |
Prelievi |
30.000 |
Reddito Imponibile IRI |
50.000 – 30.000 = 20.000 |
IRI (24% di 20.000) |
4.800 |
Reddito IRPEF da tassare |
30.000 |
Oneri deducibili |
10.000 |
Reddito imponibile IRPEF |
20.000 |
Irpef lorda (su 20.000) |
4.800 |
Detrazioni |
1.200 |
Irpef netta |
3.600 |
Non optando per l’IRI = 10.320
Optando per l’IRI = (4.800 + 3.600) = 8.400
Risparmio imposta = (10.320 – 8.400) = 1.920
In tal caso, dunque, converrebbe scegliere l’IRI |
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