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Dichiarazione Iva 2017: invio oltre i termini

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Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 e milleproroghe

A partire dagli adempimenti relativi all’anno d’imposta 2016, la Dichiarazione Iva ritorna ad essere definitivamente autonoma, non essendo più quindi ricompresa nel Modello Unico (così chiamato proprio perché sommava in sé la presentazione della Dichiarazione Iva e Redditi) che a seguito di questa rivoluzione tornerà a chiamarsi “Redditi”.

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) ed il successivo Decreto Milleproroghe hanno stabilito che:

  • la Dichiarazione Iva non sia più ricompresa nel Modello Unico, a far data da quella da presentarsi con riferimento al periodo di imposta 2016 pertanto la Dichiarazione Iva torna ad essere trasmessa in forma autonoma;
  • la scadenza per la trasmissione della Dichiarazione Iva per l’anno di imposta 2016 è fissata al 28.02.2017, termine successivamente ampliato ai soli fini della validità delle dichiarazioni pervenute entro il 03.03.2017 per effetto del Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 01.03.2017.

L’articolo 4 comma 4, lettera c) del D.L. n. 193/2016 stabilisce che “all’articolo 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 le parole – nel mese di febbraio -, sono sostituite dalle seguenti: – per l’Imposta sul Valore Aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l’Imposta sul Valore Aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1^ febbraio e il 30 aprile -”.

In ragione di quanto sopra:

  • è abolito l’obbligo di trasmissione della Comunicazione Annuale Dati Iva (fino allo scorso anno prevista per il 28.02);
  • la scadenza per la trasmissione della Dichiarazione Iva per gli anni d’imposta successivi è fissata al 30.04.

Nel caso in cui i termini ordinari di cui sopra non siano stati rispettati ed il contribuente o l’intermediario eventualmente incaricato non abbiano provveduto alla trasmissione telematica della Dichiarazione Iva, sono previste alcune possibilità per “sanare” tale inadempimento prevedendo conseguenze e sanzioni diversificate a secondo del ritardo nell’invio.

Il contribuente potrà quindi provvedere a:

  • presentare la Dichiarazione Iva entro 90 giorni, ovvero entro il 29.05.2017 (termine così calcolato partendo dall’originale scadenza del 28.02.2017 come meglio precisato dall’Agenzia delle Entrate stesse con propria Risoluzione n. 26 del 06.03.2017).

La Dichiarazione sarà considerata validamente trasmessa seppure tardiva.

Entro tale data il contribuente dovrà trasmettere telematicamente la Dichiarazione Iva, compilata in ogni sua parte e versare anche la sanzione amministrativa prevista.

In questo caso la sanzione ordinaria fissa ammonta a € 250,00, ridotta a 1/10 e pertanto € 25,00, da versarsi, con possibilità di compensazione con altri crediti di natura tributaria, con modello F24 e codice tributo 8911;

  • presentare la Dichiarazione Iva oltre 90 giorni, ovvero oltre il 29.05.2017.

In questo caso la Dichiarazione sarà considerata omessa ma costituirà comunque titolo per l’esigibilità dell’imposta da parte dell’Ufficio.

La sanzione in questo caso ammonterà dal 120% al 240% dell’imposta non versata con un minimo di € 250,00.

Nel caso in cui la Dichiarazione presenti una liquidazione non a debito la sanzione da applicare andrà da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000;

  • presentare la Dichiarazione Iva oltre 90 giorni ma comunque entro il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva per l’anno successivo (30.04.2018).

La sanzione applicabile in caso di liquidazione a debito va dal 60% al 120% con un minimo di € 200,00.

In caso di assenza di debito d’imposta la sanzione amministrativa applicabile andrà da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00.

Si ricorda che:

  • il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare spontaneamente minori, ritardati o omessi versamenti dell’imposta. Tale procedura consentirà l’applicazione di sanzioni modulate in relazione al ritardo con cui il versamento viene effettuato rispetto alla scadenza originaria e purché nel frattempo al contribuente non sia stata notificata attività di accertamento da parte dell’Ufficio;
  • l’omessa Dichiarazione Iva, per effetto della sua trasmissione oltre i termini, costituisce comunque diritto all’esigibilità dell’eventuale imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale;
  • le nuove scadenze per la trasmissione telematica delle dichiarazioni Iva non comportano modifica nei termini per il versamento dell’acconto Iva, il cui termine è rimasto invariato e stabilito al 27.12;
  • il suddetto termine è determinante anche ai fini dell’eventuale individuazione del reato penale di omesso versamento dell’Iva configurabile nel caso non solo in cui il mancato versamento superi la soglia di punibilità, ora fissata in € 250.000,00 per ciascuna annualità, ma soprattutto qualora il debito non sia versato entro il 27.12 dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE

1) Conferimento mandato per la trasmissione ad un intermediario o professionista

Nel caso in cui il contribuente abbia conferito mandato ad un professionista o intermediario abilitato (commercialista, Caf, ecc..) con riferimento a:

  • trasmissione Dichiarazione predisposta dal contribuente;
  • trasmissione Dichiarazione predisposta dall’intermediario;

e quest’ultimo non vi abbia provveduto nei termini, il professionista dovrà tempestivamente sanare l’inadempimento con l’applicazione della sanzione, esclusivamente a proprio carico, che va da un minimo di € 516,46 ad un massimo di € 5.164,57.

Nel caso in cui la trasmissione sia effettuata entro 90 gg dalla scadenza originaria la sanzione sarà ridotta a 1/10 e quindi a € 51,00.

2) Dichiarazione omessa e credito Iva

Nel caso di Dichiarazione omessa, con liquidazione che presenta un credito d’imposta, ci si chiede come lo stesso debba essere considerato.

L’argomento è oggetto di orientamenti giurisprudenziali che in via maggioritaria prevedono che l’Amministrazione riconosca al contribuente la facoltà di dimostrare con apposita documentazione probatoria (fatture, liquidazioni Iva, registri Iva aggiornati, ecc.), l’esistenza e la certezza del credito, così da poterlo comunque utilizzare in compensazione o richiedere a rimborso.

 

 

 

08 Mar 2017

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