menu

+39 0422 725466

info@gesasrl.eu

News fiscali

Tassa annuale vidimazione libri sociali

posted in Fiscal News by

Le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione ordinaria.

I richiamati soggetti restano, infatti, tenuti a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili obbligatori di cui all’art. 2421 c.c. Sono tenuti al versamento non solo coloro che già sono in attività, ma anche coloro che iniziano l’attività nell’anno. In quest’ultimo caso il versamento è dovuto prima della dichiarazione di inizio attività.

Tassa annuale vidimazione libri sociali/contabili

(Regole generali)

Soggetti obbligati Termini di versamento
S.p.a.;

S.r.l.;

Società consortili;

Società in liquidazione.

  • Entro il 16/03 di ciascun anno (se già si è in attività);
  • prima della dichiarazione d’inizio attività (se si inizia l’attività in corso d’anno).

L’importo da versare

L’importo annuale da versare varia a seconda dell’ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito. Dunque, per la tassa di vidimazione 2017 occorre far riferimento al capitale sociale o fondo dotazione all’1/1/2017.

In particolare:

Tassa annuale vidimazione 2017 libri sociali/contabili

(Importo da versare)

Importo dovuto Condizione
309,97euro Se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione all/1/1/2017 non supera l’importo di 516.456,90 euro.

 

516,46 euro Se il capitale sociale o il fondo di dotazione all’1/1/2017 supera tale importo.

 Anche le cooperative per bollare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro adunanze e deliberazioni assemblee, libro adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo, libro obbligazioni, libro adunanze e assemblee obbligazionisti, libro adunanze e deliberazione del collegio sindacale) devono pagare (in sede di vidimazione e non annualmente) la tassa di concessioni governative, per l’importo di:

  • € 67,00 ogni 500 pagine o frazioni di 500;
  • € 16,75 ogni 500 pagine o frazioni di 500 nel caso di cooperativa di edilizia economica e popolare, allegando una dichiarazione firmata da un legale rappresentante, unitamente alla fotocopia di un suo documento d’identità, con la quale si attesta di essere destinatari delle agevolazioni che comportano la riduzione di un quarto delle tasse e concessioni governative ai sensi del Regio Decreto del 28.04.1938 art. 147.

Le imprese individuali e le società di persone che, pur non avendo alcun obbligo di vidimazione, intendano comunque vidimare i libri, sono soggetti al versamento della tassa di concessione governativa come per le società cooperative.

Le cooperative sociali e i soggetti O.N.L.U.S. sono esenti.

Versamento per il 2017

Il versamento della tassa annuale di vidimazione, avviene nel modo che segue:

  • per l’anno d’inizio attività utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI. Il versamento va fatto prima della presentazione della dichiarazione d’inizio attività ai fini Iv;
  • per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085”.
Tassa vidimazione anno 2017
Chi Scadenza Modalità di Versamento
Soggetto già in attività 16/03/2017 Modello F24 (codice tributo 7085)
Soggetti che inizia attività nel 2017 Prima della presentazione della dichiarazione d’inizio attività ai fini Iva. c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.

Sistema sanzionatorio

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/72.

Sistema sanzionatorio

(Omesso insufficiente versamento)

Sanzione Ravvedimento Note
Dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro. Ravvedibile

 

Per il versamento della sanzione, va utilizzato il Mod. F23 riportando:

ð  il codice ufficio RCC;

ð  la causale SZ;

ð  codice tributo 678T.

Gli interessi vanno, invece, cumulati al codice tributo “7085” nel Modello F24.

 

08 Mar 2017

related posts