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730-precompilato: la scelta del canale di presentazione

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A partire dal 18 aprile la Dichiarazione dei Redditi precompilata è disponibile accedendo all’area riservata del sito https://infoprecompilata.agenziaentrate.it. I contribuenti interessati possono consultare le informazioni già inserite dall’Agenzia delle Entrate con la collaborazione dei soggetti terzi tenuti all’invio di specifici dati. Solo a partire dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio (presentazione diretta), nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi.

Una volta effettuato l’accesso alla precompilata il contribuente può visualizzare un foglio riepilogativo, che contiene l’elenco delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate, con le relative fonti, dove è specificato quali dati sono stati utilizzati e quali no per la predisposizione della dichiarazione. Ad esempio rientrano in quest’ultimo caso i dati relativi agli interessi sui mutui se nella comunicazione fornita dalle banche si registra un aumento dell’importo rispetto all’anno precedente, importo che vista l’applicazione del cosiddetto “metodo francese” al decorrere degli anni dovrebbe diminuire; anche con riferimento alle certificazioni uniche, qualora pervengano all’Agenzia più Certificazioni e vi siano incertezze circa il soggetto tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, il sistema telematico da semplicemente evidenza di tale situazioni non inserendo i dati nella precompilata.

 

Il contribuente accede direttamente alla precompilata con l’utilizzo del codice Pin rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o la Carta nazionale dei servizi. Inoltre i dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno aderito al sistema NoiPA possono accedere alla precompilata con le credenziali dispositive tramite il portale NoiPA. Un’ulteriore modalità di accesso al sistema della precompilata è rappresentato da Spid (Sistema pubblico di identità digitale), che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf con una serie di vantaggi in materia di controlli e visto di conformità che è tenuto ad apporre il soggetto che presta assistenza fiscale.

Per la presentazione della dichiarazione 730 il contribuente ha a disposizione tre canali principali ossia presentazione diretta; sostituto d’imposta; assistenza del Caf o di un intermediario abilitato.

Presentazione diretta senza modifiche Chi presenta il 730 precompilato direttamente o tramite il sostituto d’imposta senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.

 

In cosa consistono i controlli formali (art. 36 D.P.R. 600/72)?

Con le operazioni di controllo previste dall’art. 36 Ter del DPR 600/1973 l’Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

Il controllo formale consente di:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

 

Il 730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Sono considerate modifiche non rilevanti:

  • l’indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, a eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
  • l’indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
  • l’indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
  • la compilazione del Quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
  • la scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del Quadro F;
  • la richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa in vigore, mediante la compilazione dell’apposito rigo del Quadro F.

Resta fermo il controllo formale per tutti gli altri dati non comunicati da soggetti terzi.

Presentazione diretta con modifiche In caso di presentazione diretta o tramite sostituto d’imposta con modifiche, la dichiarazione è soggetta ai controlli formali anche con riferimento ai dati precompilati che non sono stati modificati. Allo stesso modo, l’inserimento nella precompilata dei dati riportati nel foglio allegato alla stessa viene considerata come modifica del modello e pertanto non si avrà alcun vantaggio sui controlli. In pratica se uno specifico onere deducibili o detraibile non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata accettata senza modifiche e, pertanto, non opera l’esclusione dal controllo formale.

Bati pensare ad esempio al mancato inserimento delle informazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia su parti condominiali quando l’importo dei bonifici pagati dal condominio nel 2016 è inferiore a quello indicato dall’amministratore nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

Presentazione tramite Caf o professionista abilitato (Commercialista, Consulenti del Lavoro) Se si presenta il 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un intermediario appositamente delegato chiamato ad apporre il visto di conformità , il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi (basti pensare ai dati sugli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale).

Resto fermo che il contribuente può essere comunque soggetto a verifica del possesso dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali quali detrazioni o deduzioni come ad esempio il requisito relativo all’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo.

La scelta del canale di presentazione e i controlli preventivi

Particolare attenzione va prestata ai controlli preventivi sulle dichiarazioni. La principale novità introdotta dalla Legge n° 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) quindi già in vigore dallo scorso anno, consiste nel venir meno del presupposto di presenza di carichi di famiglia che determinano rimborsi superiori a € 4.000; quindi ai fini dell’espletamento dei controlli preventivi non è necessario che i rimborsi d’importo superiore a € 4.000 siano collegati a detrazioni per carichi di famiglia.

L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

OSSERVA
Analizzando le indicazioni ministeriali riportate nelle istruzioni relative al 730/2016, relativo al primo anno di applicazione dei suddetti controlli, si legge che i controlli preventivi: v Non vengono effettuati se il Modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità;

 

v oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

Le istruzioni al Modello 730/2017 si limitano a indicare che l’Amministrazione può effettuare i controlli «nei casi previsti dalla legge».

L’Agenzia delle Entrate che con la Circolare 12/E 2016 che ha allargato il perimetro operativo dei controlli preventivi stabilendo che gli stessi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati.

Tuttavia in attesa di conferma da parte dell’Amministrazione Finanziaria i controlli in commento dovrebbero trovare applicazione solo qualora il 730 venga presentato con le modalità tradizionali (art.13 D.M. 164/99). Di conseguenza non sarebbero operativi laddove l’invio avverrebbe secondo le indicazioni contenute nel comma 4 dell’art.1 del D.Lgs. 175/2014, lo stesso dispone che la dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale

Le date da ricordare per il 730 precompilato

LE DATE DA RICORDARE (Per gli enti regolarmente iscritti nel 2016

Data da ricordare Contribuente Sostituto d’imposta Caf o professionista
Entro il 7 marzo   Invia all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche rilasciate.  
Entro il 31 marzo Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.  
Dal 18 aprile 2017 Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.  
Entro il 7 luglio Presenta al proprio sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Riceve dal sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
Entro il 23 luglio

Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730- 1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

  Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte a condizione che, alla data del 7 luglio, abbia già trasmesso l’80 per cento delle dichiarazioni prese in carico.

 

27 Apr 2017

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