Credito di imposta amianto: la domanda entro il 31 marzo
posted in Fiscal News by redazione
Scade il 31 marzo il termine entro il quale le imprese che hanno effettuato interventi di bonifica dell’amianto nel 2016 devono presentare apposita domanda per usufruire del credito di imposta istituito dalla normativa fiscale in materia. L’art 56 della Legge n. 221 del 2015 riconosce un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2016 dai soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Oggetto dell’agevolazione sono gli interventi di rimozione
e smaltimento, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro
NOTA BENE – Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. |
Interventi agevolabili
Oggetto dell’agevolazione sono gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto, presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono considerate eleggibili, cioè ammissibili all’agevolazione le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Il beneficio fiscale è esteso anche alle spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
L’ammontare totale dei costi eleggibili non può essere superiore all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa nei limiti degli aiuti de minimis previsti dalla normativa comunitaria, ossia il finanziamento pubblico alle imprese non può superare, nel triennio, 100 mila euro per le imprese di trasporto merci per conto terzi, e 200 mila euro per quelle operante negli altri settori.
Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.
Nel limite dei 400 mila euro occorre sempre considerare a monte se l’impresa è già stata destinataria di altri “aiuti de minimis” nell’arco degli ultimi tre anni.
Credito d’imposta per interventi di bonifica dall’amianto | |
Soggetti interessati | Soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. |
Interventi agevolabili | Interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. |
Soggetti Esclusi | Persone fisiche e le società esercenti:
· attività agricola, di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.; · attività di cui al settore della pesca e dell’acquacoltura; · attività relative alla fornitura di Servizi di Interesse Economico Generale; · gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa; · attività produttiva di reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.53 del TUIR; · le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati. |
Come accedere al beneficio | In via esclusivamente telematica. La redazione della domanda di accesso avviene attraverso l’accesso ad area privata dalla piattaforma – protetta da User Id e Password del sito www.minambiente.ancitelit.
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Utilizzo del credito d’imposta | Solo in compensazione e ripartito in tre quote annuali di pari importo e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione. |
La proceduta telematica
Prima della compilazione telematica della domanda è necessario che l’impresa che intenda accedere alla procedura provveda alla richiesta delle credenziali di accesso tramite il seguente link https://www.minambienteamianto.ancitel.it/registrazione.do?metodo=formRegistrazione.
Se tutti i dati saranno stati inseriti correttamente, l’applicativo web stamperà a video un messaggio di conferma e invierà una email di conferma all’indirizzo di email PEC (posta elettronica certificata) con le credenziali di accesso (username e password) per accedere alla sezione di presentazione della domanda di contributo.
Per presentare una domanda, l’utente dovrà effettuare il login e accedere all’area riservata cliccando sul pulsante “Accedi all’area riservata”.
Una volta cliccato, l’utente accederà automaticamente alla singola sezione “Domanda” dove potrà presentare domanda di ammissione all’agevolazione.
Per la presentazione della domanda l’impresa interessata dovrà compilare cinque schede.
- Domanda.
- Fatture (è necessario che le fatture siano quietanziate e riferite a opere sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016).
L’effettivo sostenimento della spesa deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, dal commercialista, dal consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
- Verifica invio.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.
Il credito d’imposta eventualmente riconosciuto, utilizzabile solo in compensazione viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione; in pratica non si perfeziona alcuna tassazione in capo all’impresa beneficiaria.