Iscrizione al riparto del 5‰ – Esercizio finanziario 2017
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A decorrere dell’esercizio finanziario 2017, per i soggetti iscritti nel 2016, ossia che hanno regolarmente presentato domanda di iscrizione al riparto della quota del 5‰ non è necessario la presentazione di una nuova domanda; lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E pubblicata in data 31 marzo sul proprio sito che va a riprendere le disposizioni di cui al D.P.C.M del 7 luglio 2016 emesse in attuazione delle previsioni normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2015.
Fermo restando il possesso dei requisiti ai fini dell’ottenimento di quota del riparto, l’iscrizione al riparto del 5‰ e la dichiarazione sostitutiva non hanno più una validità limitata all’anno. Tali nuove disposizione trova in pratica applicazione per l’anno successivo a quello di prima iscrizione al riparto |
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
Volontariato | Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall’articolo 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all’art. 10, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 4/121997, n. 460.
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Ricerca scientifica | Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università. |
Ricerca sanitaria |
Finanziamento della ricerca sanitaria. |
Beni culturali |
Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016). |
Attività sociali |
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza. |
Associazioni sportive dilettantistiche | Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009). |
Le novità introdotte dalla Legge 190-2014 e il D.P.C.M 6 luglio 2016
L’art.6 bis del D.P.C.M 7 luglio 2016 prevede:
- a partire dall’anno successivo a quello della prima iscrizione il venir meno per gli enti regolarmente iscritti nel 2016 e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio dell’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- l’istituzione di un apposito elenco permanente pubblicato in data 31 marzo sul sito dell’Agenzia delle Entrate che ha funzione di iscrizione dell’ente al riparto (ma non dà diritto a priori all’ammissione al beneficio del 5‰) che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno; entro il successivo 22 maggio i rappresentanti legali degli enti interessati possono segnalare al Fisco eventuali variazioni intervenute.
CHI SONO GLI ENTI REGOLEMANTE ISCRITTI
Gli enti del volontariato che hanno presentato l’istanza di iscrizione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale entro il 30 giugno 2016. Gli enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno effettuato l’iscrizione in via telematica al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016. Gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso l’istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l’istanza di iscrizione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2016. Si considera comunque valida la procedura di iscrizione quando la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2016, con versamento della sanzione di 250 euro tramite F24 e codice tributo 8115 ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 (c.d remissione in bonis). |
Le date da ricordare per gli Enti già iscritti al 2016
LE DATE DA RICORDARE (Per gli enti regolarmente iscritti nel 2016)
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Resta conseguentemente ferma la pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio per ciascun esercizio finanziario. |
E se cambia il rappresentante legale dell’ente iscritto nell’elenco permanente?
Gli enti già regolarmente iscritti al riparto del 5‰ non sono tenuti a ripresentare neanche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ordinariamente da presentare entro il 30 giugno) relativo al possesso dei requisiti ai fini dell’ammissione al riparto della quota salvo il caso in cui sono intercorse delle variazioni in merito al rappresentante legale dell’Ente; in tal caso il nuovo rappresentante è tenuto a trasmettere una nuova dichiarazione di atto di notorietà con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente al riparto del contributo. In tal caso la dichiarazione sostitutiva può essere presentata entro il 2 ottobre 2017 (termine di presentazione Modello Redditi 2017) rifacendosi sempre all’istituto della remissione in bonis versando contestualmente la sanzione non ravvedibile di 250 €.
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Gli enti di nuova iscrizione e gli adempimenti da rispettare
Gli enti di nuova costituzione o quelli non inseriti nell’elenco permanete pubblicato in data 31 marzo perché non regolarmente iscritti o non in possesso dei requisiti per l’anno 2016 sono tenuti a seguire la normale procedura di iscrizione prevista dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.
In particolare, con riferimento alle domande di iscrizione gestite dalle Entrate:
- gli enti del volontariato dovranno presentare all’Agenzia l’istanza telematica entro l’8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 è domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017;
- le associazioni sportive dilettantistiche dovranno presentare l’istanza telematica all’Agenzia entro l’8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del Coni territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.
Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato) con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16.
Tutti gli elenchi come da iscrizioni correttamente effettuate saranno disponibili sul sito dell’Agenzia, distinti per tipologia, compresi quelli degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria, trasmessi dai competenti Ministeri. Entro il 14 maggio 2017 sarà pubblicata online la versione provvisoria degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio. Nel caso in cui gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche rilevino la presenza di eventuali errori di iscrizione, potranno chiederne la correzione entro il 22 maggio. Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati entro il 25 maggio.
Tutte le scadenze da ricordare: