Spesometro, liquidazioni IVA e invio telematico fatture “opzionale”: i termini per l’invio dei dati
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L’Agenzia delle Entrate, il 27 marzo 2017, ha emanato un provvedimento (Prot. 58793) con cui, tra l’altro sono dettati in maniera precisa i termini entro cui inviare (telematicamente) alla stessa Amministrazione finanziaria, i dati relativi:
- al nuovo spesometro di cui all’art. 21 D.L. n. 78/2010 (come modificato dal D. L. n. 193/2016);
- ai dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e bolle doganali, nel caso in cui il contribuente decida di optare, comunque, per l’invio telematico;
- delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis Dl n. 78/2010.
Provvedimento Prot. n. 58793
(Termini invio dati) |
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Cosa | Rif. Normativo |
Nuovo spesometro 2017 | Art. 21 D. L. n. 78/2010 |
Trasmissione telematica fatture su scelta “opzionale” | Articolo 1, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015 |
Comunicazione liquidazione periodiche IVA | Art. 21 – bis D. L. n. 78/2010 |
Termini per il nuovo spesometro
L’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, interamente riscritto dall’articolo 4, comma 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 stabilisce che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, i soggetti passivi devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.
È questo il “nuovo spesometro”, in vigore dal 2017 (ossia per le operazioni IVA che decorrono dal 1° gennaio di quest’anno).
Sono esclusi dalla trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture:
- contribuenti che trasmettono i dati delle fatture per opzione;
- produttori agricoli situati nelle zone montane;
- contribuenti in regime forfetario;
- contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- Amministrazioni pubbliche.
La disciplina prevede che i dati vanno trasmessi (telematicamente) con cadenza “trimestrale” entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Tuttavia, solo per il primo anno di applicazione (ossia 2017), con il Decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) il legislatore ha stabilito che i dati vadano trasmessi con scadenza semestrale (18 settembre con riferimento ai dati delle fatture del I° semestre 2017 e febbraio 2018 per le fatture del II° semestre 2017). Solo a regime (ossia dal 2018), la trasmissione dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del II° mese successivo al trimestre di riferimento.
Termini trasmissione telematica dati nuovo spesometro | |
Periodo d’imposta di riferimento | Scadenze |
2017 | 1° semestre entro il 16 settembre 2017
2° semestre entro febbraio 2018 |
Dal 2018 | 1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo |
Invio telematico delle fatture per scelta
L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, delle relative variazioni, e delle bolle doganali.
Per il primo anno di applicazione (ossia 2017) l’opzione è da esercitarsi (attraverso il software “Fatture e corrispettivi” messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate) entro il 31 marzo 2017, con effetto dall’1/1 di quest’anno ed ha validità quinquennale (ossia 2017 e 4 anni successivi):
A regime, invece, l’opzione è da esercitarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dal quale si vuole che abbia inizio l’efficacia della scelta.
Termini esercizio opzione | ||
Termine di esercizio dell’opzione | Efficacia | Revoca |
Entro il 31/03/2017 | Dall’1/1/2017 e fino al periodo d’imposta 2021 (incluso) | Entro il 31/12/2021 (con effetto dall’1/1/2022).
Se non esercitata la revoca l’opzione si esistente per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2026) |
Opzione esercitata oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017 | Dall’1/1/2018 e fino al periodo d’imposta 2022 (incluso) | Entro il 31/12/2022 (con effetto dall’1/1/2023).
Se non esercitata la revoca l’opzione si estende per altri 5 periodi d’imposta (ossia fino al 2027) |
La normativa di riferimento prevede che, se esercitata l’opzione, i dati (fatture emesse e ricevute, note di variazione e bolle doganali) vanno trasmessi:
- entro l’ultimo giorno del II° mese successivo quello di chiusura del trimestre di riferimento.
La stessa proroga menzionata per lo spesometro (e sancita dal citato D. L. 244/2016) non era stata, tuttavia, prevista per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel caso di “scelta opzionale”, con la conseguenza che già dal 2017 l’invio sarebbe dovuto avvenire trimestralmente (ossia 31 maggio per il primo trimestre 2017, e così via).
L’Agenzia delle Entrate, così, con il provvedimento del 27 marzo 2017, ha sancito che anche in tal caso i termini sono allineati a quelli del nuovo spesometro. Pertanto:
- anche in caso di opzione esercitata entro il 31/03/2017, l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute per il 2017 dovrà avvenire entro il 16 settembre 2017 (1° semestre) e febbraio 2018 (2° semestre).
- solo dal 2018 troverà applicazione la regola generale.
Termini trasmissione telematica delle fatture, note variazione e bolle doganali
(In caso di opzione) |
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Periodo d’imposta di riferimento | Scadenze |
2017 | 1° semestre entro il 16 settembre 2017
2° semestre entro febbraio 2018 |
Dal 2018 | 1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo |
Ne consegue che:
Scelta opzionale | ||
Termine di esercizio dell’opzione | Efficacia | Termine trasmissione dati |
Entro il 31/03/2017
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Dall’1/1/2017 e fino al periodo d’imposta 2021 (incluso) | Per il 2017
1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018 |
Dal 2018
1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo |
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Opzione esercitata oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017 | Dall’1/1/2018 e fino al periodo d’imposta 2022 (incluso) | Dal 2018
1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo |
La liquidazione periodica IVA
Cosa diversa riguarda, invece, l’obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (di cui all’art. 21-bis Dl n. 78/2010) non interessate da nessuna proroga. I soggetti obbligati, già dal 2017, dovranno effettuare le comunicazioni trimestrali secondo il seguente calendario:
- 1° trimestre entro il 31 maggio;
- 2° trimestre entro il 16 settembre;
- 3° trimestre entro il 30 novembre;
- 4° trimestre entro febbraio.
Prospetto di riepilogo
Di seguito, si ritiene utile fornire un prospetto di riepilogo sulle scadenze dei termini di trasmissione dei dati alla luce del provvedimento in commento.
Tabella riepilogo scadenze invio telematico dei dati | ||
Tipo di comunicazione | Periodo d’imposta 2017 | Dal 2018 |
Nuovo spesometro (art. 21 D.L. 78/2010) | 1° semestre entro il 16 settembre 2017
2° semestre entro febbraio 2018 |
1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo |
Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art.1, comma 3, Dlgs. n. 127/2015) | ||
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010) | 1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo |
1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo |